Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24385 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 09/09/2021), n.24385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22422/2016) proposto da:

AVV. A.M.C., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

da se stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Tommasina Mazzone, in Roma,

Viale Vaticano, n. 84;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv.

Giuseppe Fabio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,

in Roma, v. Vicenza, n. 26;

– controricorrente –

e

C.V., (C.F.: (OMISSIS)) e S.R., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale

apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Pietro Carrozza,

Francesco Carrozza, e Carlo Carrozza, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’Avv. Giovanni Giacobbe, in Roma, Lungotevere

dei Mellini, n. 24;

– altri controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Messina in composizione

monocratica n. 917/2014 (pubblicata il 26 aprile 2014);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 21 maggio 2004 il Tribunale di Messina ingiungeva al Condominio (OMISSIS) di pagare all’avv. A.M.C. la somma di Euro 29.083,21 a titolo di competenze professionali forensi per un’espletata assistenza difensiva in un giudizio intentato contro lo IACP. Si costituiva, resistendo, l’opposta. Anche due distinti condomini del suddetto Condominio ( C.V. e S.R.) formulavano opposizione avverso lo stesso decreto monitorio (anche a loro notificato) e pure nel conseguente giudizio si costituiva l’avv. A., con la chiamata in causa dello stesso Condominio.

Previa riunione dei due giudizi e ravvisata l’ammissibilità e la tempestività delle due citazioni in opposizione, l’adito Tribunale, con sentenza n. 917/2014 (pubblicata il 26 aprile 2014), revocava l’opposto decreto ingiuntivo e, per un verso, condannava il Condominio (OMISSIS), a corrispondere all’avv. A. la ridotta somma di Euro 6.413,09, oltre interessi, e, per altro verso, lo stesso avv. A. al pagamento, in favore di detto Condominio, dell’importo di Euro 23.662,45, oltre interessi, respingendo o dichiarando inammissibili ogni ulteriore domanda.

2. Decidendo sull’appello formulato dall’avv. A.M.C., la Corte di appello di Messina, con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., depositata il 20 maggio 2016, dichiarava l’inammissibilità del gravame sulla scorta dell’insussistenza delle condizioni di ragionevole probabilità del suo accoglimento con riferimento alle doglianze relative al rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito attinenti alla dedotta intempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo da parte dei due condomini C. e S. e alla irritualità di quella formulata dal Condominio (OMISSIS), per asseriti vizi della nota di iscrizione a ruolo.

In particolare, la Corte messinese rilevava – conformemente al giudice di primo grado – che l’errata indicazione nella nota di iscrizione dell’opposizione avanzata dal suddetto Condominio del riferimento al (OMISSIS) non poteva ritenersi idonea a determinate alcuna nullità processuale preclusiva dell’attività difensiva dell’opposta, in quanto facilmente riconoscibile ed individuabile. Il giudice di appello – sempre in consonanza con l’avviso del giudice di prime cure – riteneva, altresì, che la separata opposizione formulata direttamente dai due citati condomini dovesse considerarsi tempestiva, dovendosi, a tal fine, porre riguardo alla data in cui era stato loro notificato il decreto ingiuntivo unitamente al precetto, restando, perciò, irrilevante allo scopo la precedente data della notificazione del decreto monitorio così come perfezionatasi nei confronti del Condominio.

3. Avverso la richiamata sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’avv. A.M.C., riferito a tre motivi.

Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato, il predetto Condominio (OMISSIS) e, dall’altro lato, i due condomini C.V. e S.R..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’asserita violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 647 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio, deducendo l’avvenuta formazione del giudicato dell’opposto decreto ingiuntivo, sul presupposto dell’assunta nullità della sentenza di primo grado, siccome il giudice di prime cure aveva posto a fondamento della stessa questioni preliminari – rilevabili d’ufficio (quale l’eccezione di inammissibilità o di improcedibilità dell’opposizione iscritta al n. R.G. 3353/2004) senza osservare l’obbligo di assegnare alle parti costituite un termine – previsto a pena di nullità – per consentire alle stesse “il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle medesime questioni”.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 – la nullità della sentenza di primo grado per violazione dello stesso art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 547,641,165 e 168 c.p.c. e del combinato disposto dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 19 c.p.c., comma 2, sull’asserito presupposto che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale messinese aveva mancato di accertare, d’ufficio, il difetto di costituzione del debitore ingiunto identificantesi con il Condominio (OMISSIS) e la tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo formulata dai condomini C. e S., siccome intempestiva rispetto alla data di notificazione del provvedimento monitorio in data 1 giugno 2004.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., nn. 3 e 4 e per difetto di motivazione, sostenendo che nella sentenza di primo grado non erano stati indicati i “tratti essenziali” della lite ed era stata omessa la trascrizione delle conclusioni precisate dalle parti.

4. Rileva il collegio che occorre farsi carico, in via pregiudiziale, dell’eccezione di inammissibilità, per la sua denunciata intempestività, del ricorso per cassazione avuto riguardo all’osservanza del termine di proposizione così come previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 3.

L’eccezione è fondata, con conseguente declaratoria di inammissibilità del formulato ricorso.

Invero dagli atti emerge che l’ordinanza di inammissibilità della Corte di appello adottata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è stata comunicata a tutte le parti in data 20 maggio 2016 (per quanto si evince dalla relativa certificazione di cancelleria prodotta dai due condomini controricorrenti), ragion per cui il ricorso per cassazione deve essere ritenuto tardivo e, quindi, inammissibile perché spedito per la notificazione il 12 settembre 2016 (come si evince dalle prodotte ricevute di invio) e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Infatti, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione (cfr. Cass. n. 25115/2015, Cass. n. 17020/2018 e Cass. n. 12988/2018).

Pertanto, poiché risulta “ex actis” che la comunicazione della cancelleria dell’ordinanza di inammissibilità adottata dalla Corte messinese è stata eseguita il 20 maggio 2016, il ricorso per cassazione proposto dall’avv. A. non può che essere ritenuto inammissibile, siccome avanzato oltre il termine di sessanta giorni (scadente il 19 luglio 2016, a fronte della richiesta di spedizione del citato ricorso effettuata invece nella successiva data del 12 settembre 2016), così restando precluso l’esame dei motivi con esso formulati.

5. In definitiva, il ricorso deve dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti (il Condominio (OMISSIS), da un lato, e i due condomini C. e S., congiuntamente, dall’altro) nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ognuna delle controricorrenti stesse, in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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