Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24385 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18894-2016 proposto da:

BEPA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE MONTEFUSCO, BRUNELLA MEROLA;

– ricorrente principale –

contro

T.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFONSO SALVATORE;

– controricorrente –

Nonchè da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIO RUSSI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

T.F.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 506/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/01/2016; r.g.n. 117/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La BEPA s.r.l. chiedeva alla Corte d’appello di Potenza la revocazione della sentenza n. 528/13, emessa dalla medesima Corte, inerente il risarcimento del danno differenziale richiesto alla società dal dipendente T. in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS).

Con tale sentenza la Corte escludeva il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 50% (ritenuto dal Tribunale), raddoppiando conseguentemente la misura del risarcimento spettante al T. (Euro. 294.980,85).

La Bepa s.r.l. lamentava che tale sentenza era affetta da dolo della parte ( T.) per avere artatamente simulato e dedotto uno stato di infermità maggiore di quello effettivamente conseguente dall’infortunio de quo.

Con sentenza depositata il 12.1.16, la Corte d’appello di Potenza rigettava il ricorso per revocazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.r.l. Bepa, affidato ad unico motivo, cui resiste il T. con controricorso, mentre la Zurich propone un ricorso incidentale adesivo al ricorso Bepa s.r.l., poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La BEPA s.r.l. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1, per non avere la Corte d’appello ritenuto integrata la fattispecie del dolo processuale.

Il motivo è in larga parte inammissibile (laddove censura apprezzamenti di fatto della sentenza impugnata) e per il resto infondato, avendo la Corte di merito considerato che lo stato ed il grado di inabilità del T. era stato accertato dalla collegiale medica dell’INAIL, in base ai certificati e referti del s.s.n. (Ospedale di (OMISSIS) e Ospedali Riuniti di (OMISSIS)), oltre che da ulteriore esame medico INAIL cui venne sottoposto il T..

Ha pertanto correttamente escluso che l’assicurato potesse aver dolosamente simulato (con artifici e raggiri idonei ad impedire al giudice l’accertamento della verità, Cass. n. 25761/13) il suo stato di inabilità.

Quanto ampiamente accertato in sede sanitaria amministrativa, esclude evidentemente il lamentato dolo.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, così come il ricorso incidentale adesivo proposto dalla ZURICH s.p.a.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi proposti dalla BEPA s.r.l. e della ZURICH s.p.a. Condanna tali società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 10.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle dette società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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