Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24384 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12478/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GIULIANA BUNKERAGGI SPA;

– intimata –

nonchè da:

GIULIANA BUNKERAGGI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 64,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMPAILLA, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– controicorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 113/2011 della COMM. TRIB. REG. del FRIULI

VENEZIA GIULIA, depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CALIFANO per delega

dell’Avvocato CAMPAILLA che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbito il 2 motivo del ricorso principale, inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Giuliana Bunkeraggi impugnava due avvisi di accertamento notificati dall’agenzia delle entrate ai fini dell’Ires e dell’Irap degli anni, rispettivamente, 2005 e 2006, con i quali era stata contestata l’indebita detrazione di costi di ammortamento di un bene strumentale (una cd. bettolina).

Nella resistenza dell’ufficio, l’adita commissione tributaria provinciale di Trieste accoglieva il ricorso ritenendo provata la tesi della contribuente secondo la quale la bettolina era stata messa in funzione già nell’anno 2005, a fini di addestramento del personale.

La sentenza di primo grado veniva appellata dall’amministrazione.

La commissione tributaria regionale del Friuli, premesso che il gravame aveva avuto riguardo alle sole questioni relative all’annualità 2005, e che dunque era sceso il giudicato sull’annullamento pronunciato per l’anno 2006, accoglieva l’appello per la parte oggetto di devoluzione. In sintesi, richiamato il disposto ex art. 102, comma 1 del T.U.I.R., osservava che la tesi della contribuente, secondo la quale la bettolina era entrata in funzione nell’anno 2005, era rimasta sfornita di prova, insufficiente essendo, al riguardo, la perizia di parte, erroneamente considerata dal primo giudice come parere pro veritate, siccome basata su affermazioni provenienti dalla stessa parte sulla quale incombeva l’onere della prova.

In proposito la commissione affermava che la deduzione di costi di ammortamento era da considerare come un beneficio per il contribuente, sicchè l’onere della prova del fatto costitutivo era appunto da ascrivere a lui. Nè era stato provato che la bettolina, per il 2005, fosse in relazione funzionale con altri beni in uso.

Avverso la sentenza, depositata il 14-11-2011, l’amministrazione ha proposto ricorso affidato a due motivi.

La società si è costituita con controricorso e ha proposto, a sua volta, due motivi di ricorso incidentale, poi illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo del ricorso principale l’amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53, artt. 324 e 329 c.p.c., sostenendo che l’appello era stato proposto su tutta la questione controversa, per l’integrale riforma della sentenza di primo grado. La commissione tributaria regionale avrebbe dunque errato nel ritenere il giudicato interno sul capo della decisione afferente l’annualità 2006, giacchè l’impugnazione parziale è configurabile soltanto allorchè vi sia stata parziale accettazione della sentenza ovvero manifestazione chiara e inequivoca della volontà di impugnare un solo capo.

Col secondo motivo l’amministrazione deduce un’omessa motivazione su fatto controverso decisivo, per non avere la commissione tributaria comunque esplicitato le ragioni per cui l’appello sarebbe stato da ritenere presentato soltanto con riferimento all’annualità 2005.

– Il primo motivo del ricorso principale è fondato nel senso che segue.

L’oggetto del contendere era rappresentato dalla deduzione di costi di ammortamento di un bene strumentale, che l’amministrazione aveva ritenuto indebita.

Poichè la stessa sentenza afferma che l’amministrazione aveva proposto appello con riferimento all’annualità 2005 (la prima dell’ammortamento), è ovvio che nessuna acquiescenza potevasi ritenere esistente per l’anno successivo, atteso che l’appello ineriva al presupposto della relazione funzionale della spesa in ragione della quale riconoscere la deduzione per rate successive.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

3. – Venendo al ricorso incidentale, si osserva che la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamenta col primo motivo che la commissione tributaria regionale, erroneamente considerando l’ammortamento del costo come un beneficio o un’agevolazione, abbia ribaltato l’onere della prova gravante sull’ufficio quanto ai fatti costitutivi della pretesa.

Col secondo motivo denunzia invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del T.U.I.R., in quanto il concetto di entrata in funzione coincide, ai fini della norma citata, con l’immissione funzionale del bene nell’economia dell’impresa, e cioè con il momento in cui il bene risulta tecnicamente idoneo alla produzione; cosa da affermare, quanto alla bettolina in questione, già nell’anno 2005, quando la società aveva provveduto a iscriverla nel registro delle navi minori e galleggianti della capitaneria di porto.

4. – I motivi, suscettibile di unitaria considerazione perchè connessi, sono infondati.

In relazione al primo di essi, appare sufficiente correggere la motivazione della sentenza nella parte definitoria che ne risulta oggetto.

L’art. 102 del T.U.I.R. (anche in rapporto alle annualità che qui rilevano) prevede che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

Ovviamente non si tratta di un beneficio, come invece ritenuto dalla commissione tributaria.

Tuttavia la prova dell’esercizio in cui è collocabile l’effettiva messa in funzione del bene strumentale, essendo alla base del riconoscimento di un costo, incombe pur sempre sul contribuente (e v. per varie applicazioni del principio generale Sez. 5^ n. 447-15; Sez. 5^ n. 25775-14).

Emendata dall’errore definitorio, l’impugnata sentenza resiste alla critica svolta dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova.

Il secondo motivo è invero inammissibile, perchè suppone un sindacato di fatto in ordine a quanto ritenuto dal giudice del merito a proposito della mancanza di prove della immissione funzionale del bene nell’anno di riferimento.

5. – In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione al primo motivo e il ricorso incidentale va rigettato.

La causa dev’essere rinviata alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, per l’esame del merito anche in relazione all’annualità 2006.

La commissione provvederà sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Friuli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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