Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24384 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 30/09/2019), n.24384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13993-2018 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. Ornella Fiore del

foro di Torino.

– ricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2298/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.M., cittadino originario della (OMISSIS), proponeva innanzi alla Commissione Territoriale di Torino domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria o comunque l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente riferiva che la (OMISSIS) era stata teatro tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) di una devastante guerra civile che aveva provocato un ingente numero di vittime, di sfollati e di rifugiati.

Tale conflitto aveva avuto un rilevantissimo impatto sulla vita del ricorrente avendo egli perduto nel conflitto il fratello ed il padre, mentre la madre aveva iniziato a dare segni di squilibrio, dai quali non si era più ripresa. Inoltre la guerra civile aveva determinato un tracollo finanziario del richiedente, il quale era stato costretto a cambiare diversi lavori e, dopo essersi spostato, aveva perduto un figlio in tenera età a causa della mancanza di cure adeguate.

A questo punto aveva deciso di abbandonare il proprio paese nel 2011, a causa della gravissima situazione economica personale in cui si trovava, e dopo aver trascorso un anno tra (OMISSIS) era giunto in (OMISSIS), dove era rimasto per circa due anni, riuscendo ad inviare denaro alla famiglia rimasta a (OMISSIS).

Tuttavia la difficile situazione della (OMISSIS) lo aveva spinto a partire nuovamente ed a raggiungere, a bordo di un gommone, l’Italia.

La Commissione riteneva la mancanza dei presupposti per la protezione internazionale, ma, considerata la particolare situazione di vulnerabilità psicologica del richiedente, gli riconosceva il permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5.

L’interessato proponeva ricorso al tribunale di Torino, chiedendo il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato ed in subordine della protezione sussidiaria.

Il tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’Appello di Torino confermava il decreto del Tribunale, rilevando che il ricorrente poteva qualificarsi come “migrante economico”; la Corte territoriale riteneva inoltre che in caso di rimpatrio non vi fosse il fondato timore di subire atti di persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 o un grave danno ex art. 14 stesso decreto.

Il giudice di appello escludeva inoltre che potesse attribuirsi lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 anche alla luce dell’art. 136 del “Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato” invocato dal richiedente, poichè tale disposizione riguardava soggetti che già avevano ottenuto la concessione dello status di rifugiato: essa prevedeva in tal caso che detto status non veniva meno seppure nel paese di origine era venuta a cessare la causa che aveva dato luogo alla concessione di detta protezione.

Il ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. a) e c) della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 772 del 1954.

Ad avviso del ricorrente, il tribunale prima e la Corte d’Appello poi, avrebbero erroneamente interpretato l’art. 136 del citato Manuale per la determinazione dello status di rifugiato, in forza del quale una persona che abbia sofferto gravi forme di persecuzione non dovrebbe essere rimpatriata, anche qualora si fossero verificate modifiche istituzionali nel suo paese, in quanto tale disposizione si applicherebbe anche nei confronti di chi ha subito, in passato, atroci forme di persecuzione, nonostante si siano verificate modifiche istituzionali nel suo paese: tale mutamento infatti, non comporta necessariamente un mutamento nell’atteggiamento della popolazione, nè nella psiche del rifugiato.

Il motivo è inammissibile in quanto denuncia la errata interpretazione di un paragrafo del Manuale per la determinazione dello status di rifugiato, che non ha natura di norma imperativa:

il Manuale in oggetto integra infatti una mera raccolta di indicazioni sulle procedure ed i criteri per la determinazione dello status di rifugiato, fondate sull’esperienza dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dall’entrata in vigore della Convenzione di Ginevra.

Il riferimento all’art. 136 del citato Manuale, in ogni caso, non è pertinente in relazione al caso di specie.

Come rilevato dalla Corte d’appello, il richiedente ha chiesto lo status di rifugiato quando ormai nel paese di origine era del tutto cessata, da diversi anni, la situazione di pericolo e di compromissione dei diritti fondamentali.

Lo stesso richiedente aveva abbandonato la (OMISSIS) soltanto nel 2011, diversi anni dopo la cessazione della situazione di guerra civile, quando non era più attuale la situazione di persecuzione e di violazione dei diritti umani fondamentali e risultava ormai superato il concreto rischio di condizioni ambientali gravemente pregiudizievoli, avuto riguardo alla sua condizione personale.

La disposizione dell’art. 136 infatti, seppure esclude ogni automatismo tra modifiche istituzionali e cessazione dei presupposti dello status di rifugiato, e la sua applicazione non appare necessariamente subordinata al fatto che lo status di rifugiato sia già stato riconosciuto, presuppone però una valutazione riferita all’attualità, che faccia dipendere il riconoscimento dello status suddetto al rischio attuale di atti di persecuzione, nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7.

Tale concreta situazione non risulta specificamente allegata dal richiedente.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) censurando al statuizione della sentenza impugnata che ha escluso il concreto rischio per il ricorrente di essere esposto al rischio di subire forme di tortura o trattamenti inumani, omettendo di prendere in esame il concreto rischio per il ricorrente si subire, in caso di rientro nel paese di origine, trattamenti degradanti, rappresentando il rischio di convivenza con ex criminali di guerra rimasti impuniti.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Occorre anzitutto rilevare che il ricorrente è rimasto in (OMISSIS) per ben undici anni dopo la cessazione della guerra civile e tale non contestata circostanza non può non riverberarsi in ordine all’attualità della dedotta sussistenza di una situazione degradante: tale situazione non può individuarsi nel disagio derivante per il ricorrente dalla presenza in (OMISSIS) di ex criminali di guerra in stato di libertà.

Va ancora rilevato che secondo quanto risulta dallo stesso racconto del richiedente l’abbandono del paese non è connesso alla minaccia di essere sottoposto a tortura o ad un trattamento inumano o degradante ma a ragioni di natura economica.

A parte la generica deduzione circa l’esistenza di ex criminali di guerra in stato di libertà nel suo paese di origine non risulta specificamente allegata una concreta situazione di minaccia individuale di tortura o altra forma di pena o trattamento degradante nella (OMISSIS), che riguardi specificamente la persona del richiedente.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministro non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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