Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24384 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.S., nata in (OMISSIS), residente presso il

Centro di identificazione e espulsione di (OMISSIS) ove è

trattenuta dal questore, rappresentata e difesa, con ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, per procura in calce al ricorso,

dall’avv. Ferrara Silvio e con lo stesso elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via P. Leopardi Cattolica n. 3 (studio avv. Alessandro

Ferrara);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona del Ministro e

del questore in carica, ex lege domiciliati in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 5 marzo 2010, nel

procedimento n. 383/2010 del R.G. di autorizzazione a trattenere la

ricorrente nel centro di permanenza temporaneo di (OMISSIS);

Letta la memoria illustrativa del ricorso e di replica alla relazione

in atti ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: FATTO: O.S., cittadina extracomunitaria, con ricorso a questa Corte notificato al Ministero dell’Interno e alla Questura di Roma il 19 maggio 2010, ha chiesto di cassare il provvedimento del Giudice di pace di Roma del 5 marzo 2010 che, su richiesta del locale questore di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ha convalidato la proroga del suo trattenimento presso il centro di (OMISSIS), non risultando da tale provvedimento le ragioni che giustificavano la proroga del trattenimento.

Ad avviso della ricorrente, l’ordine di accompagnamento da tale giudice convalidato con l’autorizzazione al trattenimento presso il Centro sopra indicato, è stato emesso in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, sesto e settimo periodo e art. 14, comma 5, nonchè del D.P.R. n. 394, art. 3 come poi modificato, essendosi disposta detta autorizzazione senza contraddittorio con la ricorrente e in violazione dei suoi diritti di difesa, non avendo provveduto, sulla richiesta di convalida del trattenimento dalla Questura, ad adottare il provvedimento con la partecipazione delle parti in camera di consiglio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce anche violazione degli artt. 5, 6, & 1 e 13, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Protocollo n. 7 della stessa Convenzione, in rapporto all’art. 117 Cost., per avere limitato la libertà personale della ricorrente senza previo contraddittorio di questa ultima, prorogando il termine di trattenimento presso il Centro (OMISSIS), senza sentire la interessata, destinataria della sua decisione.

DIRITTO – Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, avendo questa Corte enunciato il presente principio di diritto disapplicato nella fattispecie: Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale, caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perchè, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato entro quarantotto ore dalla ricezione di tale richiesta, ai sensi dell’art. 14 cit., comma 4 ma prima del termine assegnato a suo tempo con la convalida (Cass. n. 13767/2010). Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente fondato e va accolto, con assorbimento conseguente del secondo motivo; in conclusione il relatore opina che il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato e chiede al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta di accoglimento del primo motivo di impugnazione con assorbimento del secondo, cui aderisce anche la ricorrente con la memoria del suo difensore ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il ricorso deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, essendo orami decorso il termine massimo di trattenimento nel Centro di identificazione e di espulsione di 180 giorni (L. 15 luglio 2009, n. 94), per cui alcuna proroga di esso è consentita e la convalida dal giudice di pace non è ormai più possibile.

Il Ministero deve essere condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione all’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna il Ministero intimato a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge, con attribuzione all’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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