Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24384 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8972/2017 proponi da

A.A., AL.AM., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO ERCOLINI;

– ricorrenti –

contro

F.L. DOMUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO LAGANA’, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO BOSCHETINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1680/2016 della CORTE D’APPELLO di Firenze,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa scolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I signori A.A. e Al.Am. ricorrono avverso la sentenza della corte d’Appello di Firenze che, confermando la sentenza del tribunale di Livorno, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti contro la società F.L. Domus s.r.l., avente ad oggetto la dichiarazione di nullità ex art. 2744 c.c., del contratto con cui essi, nell’ambito di una più complessa operazione negoziale, avevano venduto alla società convenuta un appartamento per il prezzo di 300.000; vendita che, secondo la prospettazione attorea, era finalizzata a garantire un mutuo loro concesso dell’acquirente e, dunque, si poneva in violazione del divieto di patto commissorio.

Il ricorso consta di un unico motivo con cui i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 2744 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa escludendo la violazione del divieto di patto commissorio nella vicenda contrattuale oggetto della controversia, senza considerare complessivamente l’operazione negoziale realizzata attraverso distinti negozi aventi di per sè autonome cause lecite, ma che ad un attento esame appaleserebbero – si argomenta nel ricorso – l’intento di costituire una garanzia reale in capo alla F.L. Domus s.r.l. rispetto alle linee di credito erogate e costituite dal pagamento (di parte) del prezzo.

La società F.L. Domus srl ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di Camera di consiglio del 10 aprile 2018 – per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria – sulla scorta della proposta ex art. 380 bis c.p.c., di rigetto del ricorso. Il Collegio, rilevato che nel presente procedimento non ricorrono i presupposti di evidenza decisoria di cui dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ritiene necessaria la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte, dispone la trattazione in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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