Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24383 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 30/09/2019), n.24383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21909-2017 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in PERUGIA, VIA XIV

SETTEMBRE, 69, presso lo studio dell’avvocato SERENA BRACHETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO LIBORI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E.E., cittadino nigeriano, originario del villaggio di (OMISSIS), impugnava dinanzi al Tribunale di Perugia il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale di quella sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente riferiva di aver perso il lavoro ed aver subito violente aggressioni, tra cui, in una occasione il ferimento alla testa con un machete, da parte dei familiari della moglie, i quali gli impedivano di vedere i figli. Dopo circa tre mesi da tale episodio aveva deciso di partire per la Libia dove aveva trovato lavoro; successivamente peraltro aveva subito aggressioni e violenze ed aveva pertanto deciso di abbandonare anche tale paese.

Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. comunicata al ricorrente in data 24.8.2016.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 173/2017 pubblicata il 9/3/2017, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per tardività e rilevava che in ogni caso non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione in favore del richiedente. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, E.E..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i primi quattro motivi di ricorso che, in quanto connessi, possono esaminarsi congiuntamente, il ricorrente censura la statuizione di tardività dell’appello, deducendo che, dalla omessa traduzione della relata di notifica del provvedimento di rigetto da parte della Commissione territoriale, discenderebbe la nullità assoluta della notifica stessa, e la nullità “a cascata” di tutti gli atti successivi e dunque dell’ordinanza di rigetto resa dal Tribunale di Perugia e dell’intero procedimento civile, compresa la sentenza di appello.

Sotto altro profilo il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza di primo grado e della sentenza di appello in quanto non sono state tradotte nella lingua indicata dal richiedente e lamenta che nè l’ordinanza, nè la sentenza di appello gli sarebbero state notificate preso il procuratore costituito.

I motivi sono infondati.

Conviene premettere che l’ordinanza di rigetto risulta comunicata al ricorrente in data 24.8.2016.

Il termine di trenta giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c. decorreva dunque, stante la sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto, a far data dal 1 settembre 2016, mentre, pacificamente, l’atto introduttivo del giudizio di appello è stato depositato dal richiedente in data 6 ottobre 2016 e dunque oltre il termine perentorio di 30 giorni.

Da ciò la tardività dell’appello.

Si osserva al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che l’impugnazione avverso le ordinanze del tribunale di rigetto delle domande intese al riconoscimento della protezione internazionale dev’essere proposta con ricorso in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. n. 28575/2018).

Non può al riguardo condividersi la prospettazione del ricorrente, che fa discendere dalla mancata traduzione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale la nullità assoluta ed insanabile dell’intero giudizio.

Premessa la novità della questione, che non risulta prospettata nei giudizi di merito, onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo nè dal Tribunale nè dal giudice di appello, in ogni caso la mancata traduzione del provvedimento non integra un’ipotesi di nullità.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass.7385/2017).

Nel caso di specie, non risulta dedotta alcuna apprezzabile lesione del diritto di difesa del ricorrente derivante della mancata traduzione del provvedimento di diniego della commissione, che si sia in qualche modo riverberata nei successivi gradi di giudizio.

Del tutto inammissibile, poi, la censura relativa alla lesione per mancata traduzione degli atti processuali (ordinanza e sentenza di rigetto) in una lingua comprensibile al richiedente, in contrasto con il disposto dell’art. 122 c.p.c., fermo restando l’onere per la parte, comunque munita di difesa tecnica, di provvedere alla traduzione degli atti processuali in lingua per lui comprensibile.

Và infine riservato che è irrilevante ai fini del decorso del termine per impugnare la notificazione dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., essendo all’uomo sufficiente la comunicazione dell’ordinanza stessa che nel caso di specie la Corte ha accertato essere avvenuta il 24.8.2016.

La reiezione dei primi quattro motivi di ricorso e la conseguente tardività dell’appello, assorbe l’esame degli ulteriori motivi, che riguardano la nullità della fase amministrativa, che, come già rilevato, non si comunica alla fase giurisdizionale, ed il merito dell’impugnazione.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Poichè il richiedente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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