Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24383 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24383 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 14024-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO

PA 09633951000 – società con

unico azionista, soggetta all’attività

direzione e coordinamento di

Enel SpA nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procura ore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con uni o azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel S A nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel D stribuzione spa in persona del
domiciliate in ROMA, VIA

proprio procuratore, elettivamente

GIROLAMO DA CARPI 6, p esso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le r presenta e difende unitamente
.

all’avvocato GUERRA PIETRO, giu ta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro

lq239
)3

Data pubblicazione: 29/10/2013

DAMIANO COSIMO;

-intimato avverso la sentenza n. 267/2010 del TRIBUNALE di BENEVENTO
– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 04/05/2010;

26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2011 n. 14024 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3

Ricorso n. 14024/2011
Ordinanza
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione,
regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il
relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati,
osserva:
con

sentenza depositata il 4.5.2010, ha rigettato l’appello proposto
dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di
pace di Montesarchio, che aveva accolto la domanda di Damiano
Cosimo , intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito
da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione
dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano
determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi
aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati
al fatto

in relazione

che con il Delib. 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6,

comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G)
aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e
vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”
e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non
aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri
aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su
di essa come professionista.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
Enel distribuzione s.p.a. ed Enel servizio elettrico s.p.a., nella
qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda. Non ha
svolto attività difensiva la parte intimata.
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa
applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2”,
assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente
l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare
il contratto di utenza.

Il Tribunale di Benevento, sede distaccata di Airola,

4

Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4
potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12,
lett.

h).

Il terzo motivo lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe
attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..
quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti

decisivi e controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità
dell’art. 6, coma, art. 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo.
2.1 primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente.
Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in
fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n.
17786 e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non
abbia determinato in alcun modo ne’ l’inserimento della relativa
previsione nel contratto di utenza, ne’ l’integrazione di esso
(principio poi riaffermato numerose volte).
A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art.
2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di
servizio, di cui al coma 37 del citato art. 2, possono in via
riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei
rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio
di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime
siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse
parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.
3. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o
l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a

Il

5

contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con
i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione
dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di
utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo
allorchè ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non
lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui
modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6,

modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava
certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una
clausola di contenuto determinato, come già affermato nei
precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come
quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava
all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un
risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione
dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i
poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e
notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la
modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore
esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso,
l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339
c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione
sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi e la sentenza va cassata. I restanti moti vi
sono assorbiti.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, con rigetto della
domanda.”
.Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti
nella relazione;

comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una

6

che il

ricorso deve, perciò, essere accolto, che

va cassata

l’impugnata sentenza, e che , decidendo la causa nel merito, va
rigettata la domanda;
che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di
cassazione seguono la soccombenza.
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai
primi

quattro motivi. Dichiara assorbiti i restanti. Cassa la

sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla
rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per
esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 26 settembre 2013
Il Presidente

P.Q.M.

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