Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24383 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.R., nata in (OMISSIS), residente in (OMISSIS)
presso il Centro di identificazione e espulsione di (OMISSIS)
ove è trattenuta, rappresentata e difesa, con ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, per procura in calce al ricorso,
dall’avv. Ferrara Silvio e con lo stesso elettivamente domiciliato in
Roma, alla Via P. Leopardi Cattolica n. 3 (studio avv. Alessandro
Ferrara);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona del Ministro e
del questore in carica, ex lege domiciliati in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 26 febbraio 2010,
nel procedimento n. 314/2010 del R.G. di convalida del trattenimento
della ricorrente nel centro di permanenza temporaneo di
(OMISSIS);
Letta la memoria illustrativa del ricorso e di replica alla relazione
depositata in atti ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“FATTO: G.R., cittadina extracomunitaria, con ricorso a questa Corte notificato il 19 maggio 2010, ha chiesto di cassare il provvedimento del Giudice di pace di Roma che, su richiesta del locale questore, ha convalidato la proroga del suo trattenimento presso il centro di (OMISSIS), ove era stata inviata dallo stesso questore a seguito di espulsione del locale Prefetto, con ordine di accompagnamento da tale giudice già convalidato, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, sesto e settimo periodo e art. 14, comma 5, nonchè del D.P.R. n. 394, art. 3 come poi modificato, avendo disposto detta convalida senza contraddittorio con la ricorrente e in violazione dei suoi diritti di difesa, non avendo provveduto, sulla richiesta della Questura, con la partecipazione delle parti in camera di consiglio, ad adottare il provvedimento di convalida. Con il secondo motivo di ricorso si deduce anche violazione degli artt. 5, 6, & 1 e 13, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Protocollo n. 7 della stessa Convenzione, in rapporto all’art. 117 Cost., per avere limitato la libertà personale della ricorrente senza previo contraddittorio di questa ultima, prorogando il trattenimento presso il Centro (OMISSIS), non sentendo la interessata, destinataria della sua decisione.
DIRITTO – Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, avendo questa Corte enunciato il presente principio di diritto, disapplicato nella fattispecie: Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale, caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perchè, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato entro quarantotto ore dalla ricezione di tale richiesta, ai sensi dell’art. 14 cit., comma 4 ma prima del termine assegnato a suo tempo con la convalida> (Cass. n. 13767/2010). Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente fondato e va accolto, con assorbimento conseguente del secondo motivo; in conclusione il relatore opina che il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato e chiede al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta di accoglimento del primo motivo di impugnazione con assorbimento del secondo, cui aderisce anche la ricorrente con la memoria del suo difensore ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il ricorso deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, essendo orami decorso il termine massimo di trattenimento nel Centro di identificazione e di espulsione di 180 giorni (L. 15 luglio 2009 n. 94), per cui alcuna proroga di esso è consentita e la convalida dal giudice di pace non è ormai più possibile.
Il Ministero deve essere condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione all’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna il Ministero intimato a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge, con attribuzione all’avv. Ferrara Silvio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011