Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24383 del 16/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.16/10/2017), n. 24383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23073-2016 proposto da:
GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P. A. SOCIETA’ DI RISPARMIO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO
BARBIERI;
– ricorrente –
contro
TERMOTECNICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 13212/2016 della CORTR SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. SCODITTI Enrico.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Generali Investments Europe s.p.a. – Società di gestione del risparmio ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale da cui è affetta la sentenza di questa Corte 27 giugno 2016, n. 13212, esponendo che, nonostante che il ricorso proposto da Termotecnica s.r.l. in liquidazione fosse stato rigettato, era stata dichiarata la sussistenza del presupposto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti della parte controricorrente, anzichè nei confronti della ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso merita accoglimento, posto che il ricorso era stato disatteso e per errore materiale era stato dato dell’esistenza dell’obbligo di versamento a carico del controricorrente.
PQM
Accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale e pertanto dispone che nel dispositivo della sentenza di questa Corte 27 giugno 2016, n. 13212 laddove è scritto “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contro ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis” deve leggersi e intendersi “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017