Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24383 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23073-2016 proposto da:

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P. A. SOCIETA’ DI RISPARMIO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO

BARBIERI;

– ricorrente –

contro

TERMOTECNICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13212/2016 della CORTR SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. SCODITTI Enrico.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Generali Investments Europe s.p.a. – Società di gestione del risparmio ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale da cui è affetta la sentenza di questa Corte 27 giugno 2016, n. 13212, esponendo che, nonostante che il ricorso proposto da Termotecnica s.r.l. in liquidazione fosse stato rigettato, era stata dichiarata la sussistenza del presupposto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti della parte controricorrente, anzichè nei confronti della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso merita accoglimento, posto che il ricorso era stato disatteso e per errore materiale era stato dato dell’esistenza dell’obbligo di versamento a carico del controricorrente.

PQM

 

Accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale e pertanto dispone che nel dispositivo della sentenza di questa Corte 27 giugno 2016, n. 13212 laddove è scritto “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contro ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis” deve leggersi e intendersi “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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