Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24382 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26461/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO

D’ALESSANDRO con studio in TORINO VIA CIBRARIO 12 (avviso postale ex

art. 135) giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 29/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato D’ALESSANDRO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Guardia di Finanza effettuava una verifica contabile nei confronti di Manital Consorzio per i servizi integrati, di cui faceva parte la società Boni spa, rilevando che il Consorzio aveva operato come una società commerciale con fine di lucro, anzichè come ente associativo senza fine di profitto. In particolare i verificatori accertavano che il Consorzio, dopo avere acquisito le commesse, emetteva nei confronti dei committenti le fatture relative alla esecuzione delle opere commissionate, ricevendo dalla società consorziate alle quali aveva affidato i lavori fatture per un importo mediamente inferiore del 25% rispetto ai prezzi fatturati ai committenti; ritenuta anomala tale procedura, adottata in violazione del principio di neutralità contabile e fiscale del Consorzio, i verificatori procedevano alla ricostruzione della contabilità attribuendo ai consorziati le intere quote di ricavi e di costi, determinati proporzionalmente sulla base delle quote consortili di ciascuno. In base a tale ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società consorziata Boni spa un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2002, con il quale determinava un maggior reddito di impresa ai fini delle imposte dirette, da cui derivavano maggiori imposte Irpeg per Euro 201.994 ed Irap per Euro 23.880, nonchè operazioni imponibili corrispondenti ad una maggiore Iva di Euro 224.446.

La società Boni spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva con sentenza n. 48 del 2007, disponendo l’annullamento dell’atto impositivo.

Contro la sentenza l’Ufficio proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Torino con sentenza n. 50 del 29.7.2010. In particolare il giudice di appello riteneva legittima e conforme alle norme statutarie la prassi del Consorzio Manital di fatturare ai committenti il valore della prestazioni in misura superiore alle fatture ricevute dai consorziati esecutori delle prestazioni “al fine di assicurare anche i costi di funzionamento dell’ente”.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione: 1) violazione degli artt. 2602 c.c. e segg., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, degli artt. 1241 c.c. e segg., nonchè del principio generale di divieto di abuso del diritto desumibile dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, nella parte in cui ha disapplicato il principio dell’obbligo di ribaltamento integrale dei costi e degli utili sulle società consorziate; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 c.c. e segg., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 6, 13 e 21, artt. 1241 c.c. e segg., artt. 1705 c.c. e segg., nonchè del divieto di abuso del diritto desumibile dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme anche fiscali sul mandato senza rappresentanza; 3) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, comma 1, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha implicitamente affermato che era onere dell’Ufficio, anzichè della ricorrente, dimostrare l’esattezza degli importi quantificati induttivamente, nonostante l’incompletezza della documentazione esibita dalla società ricorrente agli accertatori.

La società Boni spa resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati.

Il tema della disciplina fiscale applicabile alle società consortili, con particolare riguardo al tema del “ribaltamento” sulle società consorziate dei costi e ricavi derivanti dalla esecuzione delle commesse, è stato esaminato da questa Corte con la sentenza S.U. n. 12190 del 19.4.2016 che ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1) la funzione mutualistica dei Consorzi desumibile dall’art. 2602 c.c., non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro; 2) costituisce questione di merito l’accertamento dei rapporti intercorsi tra società consortile e società consorziata nella assegnazione dei lavori ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse; 3) nel caso in cui sussista una differenza tra quanto fatturato dal Consorzio al terzo committente e quanto fatturato dalla società consorziata esecutrice dei lavori al Consorzio, è onere della consorziata fornire la prova dettagliata che tale differenza non è ascrivibile ad una quota di ricavi occultati mediante compensazione tra consorzio e consorziata, anzichè essere riaccreditati al consorziato, ma è invece costituita da costi delle spese di gestione generale ripartiti tra i singoli consorziati ed addebitata ad essi in occasione della commissione dei lavori, oppure da costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato, oppure da provvigioni dovute dal consorziato mandante al consorzio mandatario senza rappresentanza; con specifico riguardo all’Iva, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3, ult. periodo e art. 13, comma 2, lett. b), deve esservi piena corrispondenza tra la base imponibile fatturata dal Consorzio al terzo committente e quella fatturata dall’impresa consorziata al Consorzio mandatario, salvo la rilevanza fiscale della eventuale provvigione, qualora il contribuente dimostri che la stessa sia stata formalmente pattuita.

La sentenza impugnata ha disatteso tali principi non attribuendo alla società consorziata l’onere di provare la causale della differenza esistente tra imponibile fatturato dal Consorzio al committente e quello fatturato dalla consorziata al Consorzio, dimostrando che non si trattava di ricavi occultati ma di corrispettivi certi (anche nel quantum), riconosciuti al Consorzio a titolo di rimborso pro quota di spese generali, a titolo di riconoscimento di costi per servizi specifici, a titolo di riconoscimento di provvigioni.

Pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame della causa, esteso alla determinazione delle spese per questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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