Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24382 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.D., nato in (OMISSIS), rappresentato e
difeso, per procura a margine del ricorso, dall’avv. Angelozzi
Alessandro da Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato in Roma, al
Viale Giulio Cesare n. 6 (studio avv. Alfredo Gaito);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO e MINISTERO DELL’INTERNO,
rispettivamente in persona del prefetto e del ministro in carica, ex
lege domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di pace di Ascoli Piceno nel
procedimento n. 550/2010 del R.G. emesso il 9 – 16 aprile 2010;
Sentito il P.A. Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha preso atto della
relazione senza nulla osservare sulla stessa.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione dell’ordinanza di cui in epigrafe che ha respinto la sua opposizione a decreto di espulsione, alle autorità amministrative statali intimate in questa sede presso l’Avvocatura distrettuale invece che presso quella generale dello Stato, unica legittimata alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 e che tale notificazione deve ritenersi affetta da nullità relativa (cfr. di recente Cass. 26 aprile 2010 n. 9904), per cui deve disporsene la rinnovazione a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte ordina al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione agli intimati presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011