Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24382 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12828-2016 proposto da:

AGATHOS S.R.L., in persona del suo liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA ARENA;

– controricorrente –

nonchè contro

MONTESERRA COSTRUZIONE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1670/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. SCODITTI Enrico.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Agathos s.r.l. propose innanzi al Tribunale di Catania opposizione al decreto ingiuntivo emesso per Euro 57.990,18 in favore di Monteserra Costruzioni s.r.l. per lavori edili eseguiti, proponendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno relativo all’erronea esecuzione dei lavori ed al periodo di chiusura del cantiere per sequestro penale, e parallelamente convenne in giudizio innanzi al medesimo Tribunale Monteserra Costruzioni s.r.l. ed il direttore dei lavori ing. T.A. proponendo domanda risarcitoria. Il Tribunale adito rigettò con la medesima sentenza sia l’opposizione all’ingiunzione che la domanda risarcitoria. Avverso detta sentenza propose appello Agathos s.r.l.. Con sentenza di data 4 novembre 2015 la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che, come rilevato dal primo giudice, la domanda era generica, e dunque inammissibile, essendosi la parte limitata, in entrambi gli atti introduttivi, a lamentare la cattiva esecuzione dei lavori, senza alcuna allegazione in ordine ai vizi e le difformità dell’opera, non rilevando all’uopo la perizia di parte, peraltro non richiamata negli atti introduttivi del giudizio. Aggiunse, quanto al ritardo conseguente al sequestro del cantiere, che, a fronte della motivazione adottata dalla sentenza appellata, l’appellante avrebbe dovuto indicare sia in che misura il ritardo collegabile al sequestro, in presenza di ben maggiori arresti dovuti al ritardo nel pagamento dei s.a.l., avesse influito sulla regolarità dei lavori sia in cosa fosse consistito il danno connesso al ritardo. Osservò inoltre che inammissibile era il motivo di appello con il quale l’appellante si lamentava della riunione delle cause in sede di decisione nonostante che fosse stata disattesa l’istanza di riunione perchè non erano stati indicati sia la norma di rito violata sia il pregiudizio processuale che ne sarebbe derivato.

Ha proposto ricorso per cassazione Agathos s.r.l. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso T.A.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria tardivamente da Agathos s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 281 quinquies, 189 e 190 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4. Osserva la ricorrente che il giudice di primo grado, benchè avesse disatteso l’istanza di riunione delle cause, aveva riunito i processi in sede decisionale emettendo un’unica sentenza in violazione dell’art. 281 quinquies c.p.c..

Il motivo è inammissibile. La censura è stata disattesa dal giudice di appello perchè non erano stati indicati sia la norma di rito violata sia il pregiudizio processuale che ne sarebbe derivato. La mancata indicazione del pregiudizio che la parte avrebbe subito costituisce autonoma ratio decidendi che non è stata impugnata, sicchè il motivo di ricorso difetta di decisività.

Peraltro le stesse parti avevano chiesto la riunione, sicchè anche per tale aspetto il motivo di appello si sarebbe dovuto ritenere inammissibile. Ad ogni buon conto va rammentato che da questa Corte è stato affermato che l’art. 274 c.p.c. che prevede il potere del giudice di procedere alla riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, non limita tale potere alla sola fase istruttoria del procedimento, pertanto anche in sede di decisione il collegio può disporre la riunione di più cause connesse, che siano state rimesse a sentenza separatamente (Cass. 28 gennaio 1978, n. 430).

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 51 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4. Osserva la ricorrente che il relatore del collegio di appello coincideva con il giudice istruttore che aveva adottato il provvedimento cautelare di ordine di consegna di documenti in favore di Agathos s.r.l. ed aveva quindi avuto conoscenza della controversia.

Il motivo è inammissibile. In difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (fra le tante da ultimo Cass. 7 luglio 2016, n. 13935). In violazione del principio di autosufficienza la ricorrente non ha specificatamente indicato se sia stata proposta l’istanza di ricusazione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, in relazione al rilievo di genericità della domanda, che con l’opposizione a decreto ingiuntivo erano stati contestati i lavori per la loro cattiva esecuzione, contestazione reiterata nella consulenza di parte ed anche nel processo verbale di data 22 marzo 2010, oltre la quantificazione dei danni per la sospensione dei lavori.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha valutato la genericità della domanda come rilevante sul piano dell’ammissibilità della stessa, evidentemente quale ragione di nullità della domanda per carenza dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Tale ratio decidendi non è colta dalla ricorrente la quale, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha spostato la censura sul piano della violazione delle regole in materia di disponibilità e valutazione delle prove, le quali si pongono su un piano diverso da quello relativo alla validità della domanda. La censura, non intercettando la ratio decidendi, resta priva di decisività.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la ricorrente che il pregiudizio derivante dalla sospensione di cantiere edile, nella specie per fatto e colpa della società appaltatrice e del direttore dei lavori responsabile per la sicurezza, con il conseguenziale ritardo nella consegna dei lavori, è di facile percezione e trattasi di pregiudizio che non può essere imputato ad altri fattori.

Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. In primo luogo il giudice di appello ha evidenziato un difetto di specificità del motivo di appello, rilevante sul piano dell’ammissibilità della censura, mentre il ricorrente ha denunciato la violazione delle regole in materia di disponibilità e valutazione delle prove, oltre che la regola sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sotto questo aspetto la censura, in quanto estranea alla ratio decidendi, è priva di decisività. In secondo luogo con il motivo di ricorso si invoca una valutazione delle risultanze processuali che è profilo di merito precluso nella presente sede di legittimità.

Sul terzo e quarto motivo va comunque rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Peraltro i motivi in discorso paiono risolversi anche in una surrettizia sollecitazione a superare la nuova definizione legislativa di vizio motivazionale, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che per le ragioni esposte nei precedenti motivi non poteva essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il motivo è inammissibile. Esso difetta delle caratteristiche della critica della sentenza sotto il profilo del motivo indicato (violazione di legge) in quanto si limita ad affermare che la statuizione sulle spese è illegittima alla stregua dei motivi precedenti, e dunque ad enunciare ciò che invero corrisponde alle conseguenze previste dall’art. 336 c.p.c., nel caso di accoglimento dei motivi e cassazione della sentenza.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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