Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24382 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARCHESE GIOVANNI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato IVAN FRANCESCO BEHARE;

– ricorrente –

BANCO BPM S.P.A., P.I. (OMISSIS), in qualità di mandataria di BANCA

POPOLARE DI MILANO S.P.A., P.I. (OMISSIS), quale conferitaria del

ramo di azienda bancario di BANCA POPOLARE DI MILANO società

cooperativa a.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA

MARINA, presso lo studio dell’avvocato LUVIO FILIPPO LONGO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LORIA;

avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., M.G. ha adito il Tribunale di Milano, per chiedere la condanna della Banca Popolare di Milano al risarcimento dei danni arrecatogli dal comportamento di questa. Ha esposto, in particolare, che la Banca – creditore pignoratizio su titoli Alitalia di sua proprietà – non aveva provveduto a liquidare i titoli nonostante il progressivo e forte deterioramento di valore che gli stessi andavano subendo sui mercati regolamentati e nonostante egli avesse più volte sollecitato la relativa monetizzazione. A seguito del comportamento omissivo della Banca, prolungatosi in buona sostanza per circa due anni (dalla primavera del 2001 al 6 giugno 2003), i titoli dati in pegno ha segnalato il ricorrente – avevano perso grande parte del loro valore (sceso da Euro 96.852,60 a Euro 35.936,17).

Con ordinanza del 9 luglio 2014, il Tribunale di Milano ha accertato la violazione della Banca alle “prescrizioni di cui all’art. 1375 c.c.”, condannando la medesima al risarcimento dei danni così causati.

2.- Interposta impugnazione da parte della Banca, la Corte di Appello ha integralmente riformato la decisione del giudice del primo grado, cosi respingendo le domande proposte da M.G..

In proposito, la sentenza ha prima di tutto rilevato che “posto che la Banca non può dirsi inadempiente rispetto a uno specifico obbligo contrattuale” – “occorre” procedere a “esaminare se il rapporto abbia avuto un’esecuzione conforme a buona fede” oggettiva. La stessa ha poi ritenuto che – per dare corso a questo necessario esame – si debba assumere a “metro di valutazione della condotta delle parti …proprio la disciplina contenuta nella norma invocata dall’appellante”, come rappresertata dall’art. 2795 c.c., sotto la rubrica di “vendita anticipata”.

Collocata in simile prospettiva l’analisi relativa alla verifica del rispetto della buona fede oggettiva, la Corte milanese ha osservato che la norma dell’art. 2795 c.c., comma 1, (“se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa”) prevede una “facoltà concessa al creditore, per proteggere il suo diritto di garanzia, minacciato dal “deterioramento” del bene ricevuto in pegno; se il creditore non se ne cura, resterà con minori garanzie di quelle di cui aveva diritto”.

Passando all’esame dell’art. 2795 c.c., comma 3 (“il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore del bene della cosa data in pegno, domandare al giudice l’autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra idonea garanzia reale che il giudice riconosca idonea”), la Corte milanese ha ritenuto che, per questa norma, “se il costituente si avvede di quello che il creditore non sa o non vuole valutare, cioè di un deterioramento del bene o di un’offerta di acquisto favorevole dello stesso, può chiedere la vendita del bene medesimo, con deposito del ricavo, offrendo altra garanzia idonea”.

Fermati questi assunti di ordine generale, con riferimento alla fattispecie concreta la Corte milanese ha rilevato che è “corretto osservare, con parte appellante, che il sig. M. non risulta avesse proposto alla Banca di sostituire la garanzia offerta, nel momento in cui ha richiesto di adoperarsi per la vendita delle azioni Alitalia, nè ha richiesto all’Autorità giudiziaria a procedere in proprio, in caso di diniego della Banca, sempre comunque offrendo idonea garanzia sostitutiva”; “d’altro canto, non risulta previsto dalla norma un ruolo attivo del creditore, nell’invitare il concedente alla sostituzione”.

E ha concluso che “di conseguenza appare errato il ragionamento del primo giudice, laddove qualifica non corrispondente a buona fede il comportamento di un contraente (la Banca) che non ha violato la legge, mentre non valuta allo stesso modo la condotta omissiva dell’altro (il cliente), il quale non si è avvalso delle facoltà che la stessa norma gli apprestava, per ottenere la vendita a prezzo migliore, cioè ponendo egli in essere l’omissione, che erroneamente è stata imputata alla Banca”.

3.- M.G. ricorre ora contro questa sentenza della Corte di Appello; articolando tre motivi per la sua cassazione. La Banca Popolare di Milano resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno inoltre depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

4.- Nel contesto della propria memoria, la Banca Popolare di Milano ha sollevato la questione di “illegittimità costituzionale dell’art. 380 bis c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., comma 2 e all’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 6”.

Consapevole del fatto che questa Corte ha dichiarato – con la pronuncia 10 gennaio 2017, n. 395 – la manifesta infondatezza di tale questione (come sollevata con riguardo alla sola disposizione dell’art. 24 Cost.), la Banca sostiene peraltro che le ragioni ivi addotte si manifestano “non sufficienti a soddisfare il requisito di conformità della norma con i profili costituzionali”.

In proposito essa assume, in particolare, che “la proposta ex art. 380 bis c.p.c. nel testo attuale priva di motivazione realizza al tempo stesso due effetti detrattivi del diritto di difesa: l’impedimento a discutere l’opzione al rito camerale e l’impedimento a discutere i profili di merito dissimulati nella proposta e influenti sulla decisione”. “Tutto ciò avviene sotto il governo dell’art. 111 Cost., comma 6 a norma del quale “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”: la riforma del 2016 chiaramente contravviene a tale regola indefettibile del processo”.

5.- Il Collegio considera manifestamente infondata la prospettata questione di incostituzionalità. In realtà, quella qui articolata non contiene motivi nuovi rispetto alla questione di incostituzionalità già ampiamente, e in modo puntuale, analizzata dalla pronuncia n. 395/2017.

In particolare, ha rilevato quest’ordinanza: “la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all’art. 375 cod. proc. civ. – in luogo della relazione (o cd. “opinamento”) depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380 bis c.p.c. – appartiene anch’essa all’esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacchè trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sè, ove rimanga confinata nel thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione, neppure idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio”.

Sull’estraneità della proposta di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c. alla nozione di “provvedimento” si veda, altresì, Cass., 2 marzo 2017, n. 5371 (“trattasi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il Collegio”).

6.- I motivi di ricorso presentati da M.G. denunziano vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo assume, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 1375 c.c. laddove la Corte di Appello individua – esclusivamente – nella “legge” (nello specifico nelle opzioni di condotta contemplate nell’art. 2795 c.c.), il “metro di valutazione delle condotte delle parti”; quando invece l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e espressione di un dovere giuridico a carattere generale, che trova il suo fondamento nel vincolo di solidarietà contenuto nell’art. 117 c.c. e costituisce espressione dello stesso valore costituzionale di cui all’art. 2 Cost.; in altre parole, il principio di “buona fede” sussume un reticolo di comportamenti a matrice solidaristica da apprezzarsi in relazione a ciascun caso concreto – ovviamente ulteriori rispetto agli obblighi e dieti previsti dalla legge”.

Il secondo motivo assume poi, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di ampia e articolata discussione tra le parti. Ciascuno dei quali, se fosse stato tenuto in debito conto dalla Corte del territorio, anche singolarmente e a maggior ragione nel loro reciproco intreccio logico e teleologico, avrebbe senz’altro condotto a un esito diverso della controversia”.

Il terzo motivo assume ancora, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione/disapplicazione dell’art. 2790 c.c.”, laddove prevede l’obbligo in capo al creditore di “custodire la cosa ricevuta in pegno”; “violazione/disapplicazione dell’art. 1800 c.c., in tema di doveri in capo al sequestratario-depositario (la cui affinità giuridica con creditore pignoratizio appare evidente)”; “violazione dell’art. 1710 c.c. e art. 1718 c.c. comma 2” (applicabile perchè “a monte della costituzione in pegno vi era tra la Banca e l’odierno ricorrente un mandato di “deposito, custodia e amministrazione titoli””).

7.- Il primo motivo di ricorso si sostanzia nel porre l’interrogativo sul ruolo che il canone generale della buona fede oggettiva sia chiamata a svolgere rispetto alla disciplina che il codice civile detta per la “vendita” della cosa data in pegno, che sia posta in essere non già al fine di far “conseguire al creditore quanto gli è dovuto” – secondo quanto prevede l’art. 2796 c.c. in funzione satisfattiva del relativo diritto -, bensì per l’esigenza di conservare il valore della garanzia; e per questo motivo dalla norma dell’art. 2795 c.c. definita appunto nei termini di “vendita anticipata”.

Secondo il motivo, la Corte di Appello milanese ha errato perchè ha letto e ricostruito la norma dell’art. 2795 c.c. del tutto a prescindere dal canone della buona fede oggettiva, come se queste non fosse, in definitiva, presente nel vigente sistema normativo.

Osserva in proposito il Collegio che il quesito sopra indicato del ruolo del canone di buona fede rispetto alla fattispecie di vendita con funzione conservativa del valore del bene dato in pegno – presenta, in realtà, numerosi e complessi profili problematici.

8.- Problemi si pongono, prima di tutto, in punto di ricostruzione della disciplina di cui all’art. 2795 c.c., commi 1 e 3, a cui la Corte territoriale attribuisce il peculiare compito di costituire il “metro di valutazione della condotta delle parti” anche in punto di riscontro della buona fede.

Con riferimento al comma 1 disposizione è da chiedersi, in specie, se il creditore garantito abbia l’onere di richiedere l’autorizzazione al giudice per la vendita del bene anche nell’ipotesi in cui consti il consenso – ovvero l’autorizzazione – del datore del pegno, secondo quanto pare assumere la sentenza impugnata. In una simile ipotesi, di assenza appunto di un effettivo contrasto tra le parti del rapporto di pegno, non risulta di immediata evidenza, infatti, la ragione di un intervento in proposito del giudice.

Con riguardo al comma 3 della disposizione, poi, occorre verificare se l'”offerta di altra garanzia reale” sia necessario onere del datore non solo nel caso di richiesta di “sostituzione” del bene in garanzia con altro bene, ma pure nel caso di richiesta di “vendita” del bene dato in garanzia, con contestuale costituzione di pegno sul denaro riscosso. La tesi affermativa sostenuta dalla sentenza impugnata, senza peraltro dare sfoggio di argomentazioni, lascia infatti perplessi, non appena si consideri che in tale modo si viene a predicare un “raddoppio” di impegno economico in capo al garante (al bene da “vendere” prima e al denaro riscosso poi, aggiungendosi un bene ulteriore, sempre in garanzia), di cui viene a sfuggire l’utilità e il bisogno.

9.- Un ulteriore profilo problematico, che viene presentato dalla fattispecie in esame, attiene alla definizione dei rapporti tra la ricostruita disciplina della vendita anticipata, di cui alla richiamata norma dell’art. 2795 c.c., e il canone della buona fede oggettiva.

La valenza generale del canone rispetto all’esecuzione dei rapporti tra privati, di cui alla norma dell’art. 1375 c.c., viene a escludere, in linea di principio almeno, che il caso della vendita anticipata della cosa data in pegno resti, per una qualche ragione, disciplina sottratta in sè all’applicazione della clausola generale della buona fede oggettiva.

Resta da chiedersi, peraltro, se la disciplina formulata dalla norma dell’art. 2795 c.c. esprima un contenuto disciplinare a tal punto ispirato dal canone di buona fede da assorbire in sè stesso ogni eventualità di ulteriori sviluppi in proposito, secondo quanto sembrerebbe essere il pensiero di base della sentenza impugnata. O se, per contro, anche in questa ipotesi il canone della buona fede venga a svolgere la sua normale funzione di fante di integrazione degli obblighi e dei doveri previsti da singole, specifiche disposizioni.

10.- Un ulteriore ordine di problemi, nel caso rilevanti pure ai fini dell’art. 384 c.p.c., u.c., si pone circa la definizione dei contenuti in ipotesi riconducibili al canone di buona fede con riferimento alla materia in discorso.

In effetti, la fattispecie concretamente in esame non manca di sottoporre ad attenzione il quesito se il creditore garantito non debba essere rivenuto destinatario – anche in quanto investito del possesso de bene – di un dovere di protezione nei confronti del datore circa la tempestiva liquidazione del bene in garanzia, che sta via via perdendo di valore: secondo il principio, ben roto alla giurisprudenza di questa Corte, della necessaria salvaguardia dell’interesse altrui, nel limite in cui non venga a pregiudicare il proprio interesse oggettivo (cfr., ad esempio, Cass., 31 maggio 2010, n. 13202; Cass. 10 novembre 2011, n. 22819).

Questo comunque, se non sempre, quanto meno nell’ipotesi in cui il datore abbia manifestato l’oggettiva esigenza di procedere alla liquidazione del bene. Peraltro, in relazione al ricorrere di una simile eventualità, in cui il datore sottolinea l’esigenza della liquidazione, è prima ancora da chiedersi se il creditore garantito non debba dare tempestiva risposta circa i propri intendimenti (sì da mettere il datore davanti alla concreta alternativa se dare corso o meno alla procedura di cui all’art. 2795 c.c., comma 3).

11.- Tutto ciò rilevato, il Collegio constata in via ulteriore che sulle complesse questioni di diritto sollevate dal ricorso, in sè stesse tutt’altro che prive di rilievo per il profilo operativo, non risulta sussistano diretti precedenti di questa Corte.

A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, il Collegio rileva, pertanto, di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.

PQM

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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