Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24381 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.B., nata in (OMISSIS), residente presso il

Centro di identificazione e espulsione di (OMISSIS),

rappresentata e difesa, con ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Ferrara Silvio e

con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla Via P. Leopardi

Cattolica n. 3 (studio avv. Alessandro Ferrara);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona del Ministro e

del questore in carica, ex lege domiciliati in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma nel procedimento n.

93/2010 del R.G. n.c. nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010;

Letta la memoria dell’avv. Ferrara di replica alla relazione e

Sentito alla adunanza in camera di consiglio del 27 ottobre 2011 il

P.M. Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso nulla osservando

sulla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: La B., cittadina (OMISSIS), della quale il Questore di Roma, non essendo stato possibile l’immediato respingimento, aveva disposto il temporaneo trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza di (OMISSIS) in data 10 gennaio 2010, compariva il successivo 13 gennaio, dinanzi al locale giudice di pace, per la convalida in camera di consiglio del provvedimento del Questore. Dopo avere dichiarato di essere in Italia da un anno e mezzo e di avere lavorato in un negozio africano in Roma, ma di non possedere a quel momento redditi e documenti di riconoscimento, essendo stata arrestata ed essendo rimasta in carcere per circa un anno per spaccio di stupefacenti, la ricorrente si è opposta alla convalida del trattenimento per l’esecuzione della espulsione, avendo chiesto asilo politico con istanza neppure indicata nel provvedimento di espulsione, da cui non risultava se la sua richiesta fosse stata esaminata. Il giudice di pace di Roma, alla stessa udienza in camera di consiglio, ritenuti sussistenti i presupposti del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14 per l’emissione dal Questore dell’ordine di accompagnamento e trattenimento, ha convalidato quest’ultimo, a condizione della previa decisione negativa sull’istanza di asilo politico presentata in Lamezia Terme dall’opponente. Contro tale decreto, notificato con la consegna a mani proprie della ricorrente del verbale di convalida lo stesso 1 gennaio 2010, propone ricorso notificato a mezzo posta al Ministero dell’Interno e al Questore il 28-29 aprile 2010, la B..

DIRITTO – Il ricorso lamenta in primo luogo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 21, 28 e 35 perchè in base a tali ultime norme, a seguito del permanere nel territorio dello Stato dello straniero espulso e già trattenuto in un centro di identificazione, il Questore può solo chiedere la proroga del trattenimento, per consentire la istruttoria sulla domanda di protezione al Tribunale monocratico e non al giudice di pace, come accaduto nel caso. Solo il Tribunale può decidere sul trattenimento ai fini dell’asilo politico, in quanto il provvedimento di proroga e la convalida conseguente può comunque ledere la posizione soggettiva di colui che ha presentato domanda di protezione allo Stato italiano; per la ricorrente, il Questore, nel caso, non poteva disporre la proroga di cui al D.Lgs. 26 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, dovendo provvedere solo in relazione alla istruttoria per l’asilo e alla domanda di protezione in favore della B..

Il ricorso è inammissibile perchè non sono autosufficienti i presupposti di fatto in esso riportati, con riferimento alla richiesta di protezione della B. alla Commissione territoriale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 4 la cui decisione avrebbe potuto essere impugnata dinanzi al Tribunale competente, ben potendo il questore disporre il trattenimento della richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 nel caso di specie, per essere stata la ricorrente condannata per reati inerenti agli stupefacenti (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, lett. b); tale atto del Questore correttamente è stato sottoposto alla convalida poi disposta, comunicandolo all’uopo al giudice di pace, essendosi disposto il trattenimento della straniera che ha chiesto asilo politico dopo essere stata espulsa, in attesa degli accertamenti sulla domanda di protezione presentata alle autorità italiane. Il provvedimento di trattenimento doveva essere convalidato dal giudice di pace, come accaduto nel caso, anche se a condizione del “previo accertamento in merito alla richiesta di asilo politico”, dovendo la ricorrente essere trattenuta nel centro di identificazione di (OMISSIS) fino all’esito del detto accertamento, ovviamente entro il termine della L. n. 286 del 1998, art. 14 di centottanta giorni massimi, di cui peraltro non è dedotto il mancato rispetto in questa sede, per cui il provvedimento del giudice di pace che ha disposto la convalida è legittimo e vale indipendentemente dalla eventuale proroga strumentale alla istruttoria della domanda di protezione, non imponendone la prosecuzione nè essendovi rapporto di pregiudizialità tra le due attività procedimentali.

La carenza della indicazione di un motivo che renda illegittimo il trattenimento disposto dal Questore e convalidato dal giudice di pace comporta palese l’inammissibilità del ricorso per violazione di legge, della quale non sono chiariti gli estremi nell’impugnazione proposta a questa Corte.

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile e si chiede al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta. La memoria del difensore della ricorrente cita in particolare la sentenza di questa Corte n. 7617 del 2011, la quale in ordine alla competenza del giudice di pace in luogo di quella del Tribunale esattamente afferma che deve ritenersi definitivamente fissata se, ai sensi dell’art. 38 c.p.c. non è stata tempestivamente eccepita nel giudizio di merito, per cui è da ritenere definitiva l’affermata competenza del giudice di pace sulla convalida del trattenimento nel C.I.E. di (OMISSIS). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e nulla deve disporsi per le spese di questa fase, non essendosi gli intimati difesi in cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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