Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24381 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18993-2016 proposto da:

Avv. L.M., rappresentato e difeso da sè medesimo nonchè

dall’avvocato CARLO D’ERRICO, presso il quale si domicilia in ROMA,

VIA TOMMASO SALVINI 55;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, già ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2155/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/06/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il L. convenne in giudizio l’ENEL Distribuzione s.p.a., richiedendo il risarcimento dei danni che assumeva provocati da uno sbalzo di tensione sulla linea elettrica che serviva la propria abitazione;

il primo giudice rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano sul rilievo che dall’istruttoria non erano emersi elementi certi dell’esistenza di un “evento anomalo, riconducibile alla gestione di Enel” e, comunque, dell'”esistenza di un nesso di causalità tra il medesimo e i danni rilevati all’esito dell’esecuzione della consulenza”, peraltro “di valenza economica (…) molto inferiore a quelli lamentati”;

ha proposto ricorso per cassazione il L. affidandosi a due motivi; ha resistito la parte intimata a mezzo di controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730,2733 e 2735 c.c.), il ricorrente censura la Corte per non aver considerato la “portata confessoria” della lettera inviata dall’Enel al condominio in cui era ricompresa l’unità dell’attore, rilevando che la missiva conteneva il riconoscimento che, nella data indicata dall’attore, si era effettivamente verificato un evento anomalo sulla linea elettrica che serviva il condominio; col secondo motivo (che denuncia anch’esso la violazione degli artt. 2730,2733 e 2735, oltrechè dell’art. 2697 c.c.), il ricorrente assume che la medesima lettera conteneva anche il riconoscimento del nesso di causa tra l’evento anomalo e i danni, in quanto l’Enel aveva “trasmesso la pratica alla Compagnia assicurativa affinchè provvedesse alla liquidazione dei danni in favore dei condomini”;

entrambi i motivi sono inammissibili;

quelli prospettati non costituiscono propriamente vizi inquadrabili nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto non prospettano un errore nell’interpretazione delle norme o nella sussunzione dei fatti nell’ambito delle norme indicate, bensì un’erronea valutazione della portata della missiva inviata dall’Enel, investendo pertanto l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte sull’inidoneità della lettera a “dissipare in modo significativo la nebulosità che contraddistingue il panorama probatorio” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); apprezzamento che non è tuttavia sindacabile in sede di legittimità in difetto della deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi (Cass, S.U. n. 8053 e 8054 del 2014);

peraltro la lettura della lettera – come trascritta in ricorso (“(…) Vi comunichiamo che, esauriti gli accertamenti al nostro interno in merito all’evento da Voi evidenziato, abbiamo trasmesso la pratica alla compagnia assicurativa per le valutazioni di sua competenza e con l’incarico di contattarVi quanto prima per l’accertamento dei danni lamentati”) – non evidenzia in alcun modo l’esistenza di dichiarazioni confessorie, nè i motivi indicano le espressioni della lettera che avrebbero il carattere indicato dall’art. 2730 c.c.;

le peculiarità della vicenda (che ha visto rigettare la pretesa per la “nebulosità” del panorama probatorio, segnatamente in punto di nesso causale fra un evento elettrico anomalo e i danni comunque rilevati all’esito della c.t.u.) giustificano la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, comma 2, convertito in L. n. 51 del 2006, applicabile ratione temporis (essendo iniziata la causa nel novembre 2007);

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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