Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24381 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. un., 03/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 03/11/2020), n.24381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10705-2019 proposto da:

DIELLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso

ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO

QUINTO, e LUIGI QUINTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 30, presso il

Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO

MEALE;

– controricorrente –

e contro

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1495/2019 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA,

depositata il 04/03/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni

Unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di Ascoli Satriano affidava l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della viabilità rurale del comprensorio comunale alla società F.D.L. e C. S.a.s. con contratto del 13.8.1991. La società appaltatrice proponeva domanda di arbitrato in data 25.5.1994, ma l’ente appaltante procedeva in data 18.8.1994 alla rescissione del contratto di appalto.

La procedura arbitrale, nelle more, sì concludeva con l’emissione del lodo arbitrale reso in data 19.11.2002 che condannava il comune di Ascoli Satriano al pagamento in favore della società appaltatrice della somma di Euro 268.356,54.

Il lodo veniva impugnato innanzi alla Corte di appello di Bari dal comune di Ascoli Satriano che lo annullava. Successivamente, sulla domanda risarcitoria proposta dalla società appaltatrice il Tribunale di Foggia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla sussistenza della clausola arbitrale. Ne seguiva una nuova richiesta di giudizio arbitrale da parte della società Dielle S.r.l., cessionaria del credito già vantato dalla F.D.L. e c. S.a.s., che si concludeva con il deposito del lodo in data 10 maggio 2012 con il quale veniva dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società Dielle in ragione dell’assenza di forma pubblica dell’atto di cessione.

Effettuata con atto pubblico la cessione del credito dalla società D.L. alla Dielle S.r.l. quest’ultima proponeva un nuovo atto di accesso a giudizio arbitrale nominando il proprio arbitro, mentre il Presidente del Tribunale di Foggia nominava l’arbitro per il comune di Ascoli Satriano che a tanto non aveva spontaneamente provveduto. Essendo mancato l’accordo per la nomina del terzo arbitro, la società Dielle si rivolgeva alla Camera arbitrale per i contratti pubblici che rigettava l’istanza, poi impugnata innanzi al Tar Lazio dalla società Dielle.

Il giudice amministrativo, con sentenza n. 2423, depositata il 10 febbraio 2015, accoglieva il ricorso e in esecuzione di tale decisione l’ANAC procedeva alla nomina del terzo arbitro.

Il Comune di Ascoli Satriano impugnava la sentenza del Tar innanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1495, depositata il 4 marzo 2019, indicata in epigrafe, accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado respingeva il ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato in via preliminare esaminava l’eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dalla società Dielle sul presupposto che nelle more si era formato il giudicato sul lodo emesso dal collegio arbitrale costituito per effetto della nomina oggetto di impugnazione. Secondo il Consiglio di Stato tale eccezione era infondata poichè “…l’eventuale annullamento del provvedimento di nomina del terzo componente si rifletterebbe, infatti, in via immediata ed automatica sulla costituzione del collegio giudicante travolgendo per conseguenza la pronuncia da questo emessa”.

Il giudice amministrativo riteneva poi, nel merito, che avesse carattere dirimente la mancanza di una preventiva autorizzazione amministrativa espressa per il deferimento della controversia ad arbitri, non potendosi ritenere che un comportamento concludente potesse essere equiparato all’autorizzazione espressa.

Dopo che la ricorrente notificava nuovo ricorso per cassazione con il rilascio di una procura speciale, si è costituito il Comune di Ascoli Satriano con controricorso, mentre l’ANAC non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato, nell’affermare che la decisione sull’appello era destinata a produrre l’annullamento del lodo passato in giudicato avrebbe esaminato una questione estranea alla sua giurisdizione, dando luogo ad un’invasione del g.a. su questione riservata al giudice ordinario, attenendo alla eventuale nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 1. Questione che avrebbe dovuto essere proposta con le forme di rito innanzi al giudice ordinario, una volta peraltro che la stessa era già stata proposta innanzi al Collegio arbitrale e da questo disattesa. In definitiva, secondo la ricorrente il Consiglio di Stato, nell’affermare il travolgimento del lodo passato in giudicato, avrebbe pronunziato su questione riservata alla giurisdizione del g.o..

Il ricorso è inammissibile.

Il Consiglio di Stato, invero, ben lungi dall’esorbitare dai limiti esterni della sua giurisdizione, nel decidere l’eccezione di improcedibilità formulata dalla società Dielle sul presupposto dell’avvenuto passaggio in giudicato del lodo arbitrale, ha disatteso tale eccezione ritenendo di potere esaminare nel merito l’appello proposto in relazione all’idoneità dell’appello a travolgere gli effetti del lodo adottato sulla base della nomine degli arbitri sulla cui legittimità pendeva innanzi a sè il giudizio.

Nel far ciò, in altri termini, il giudice amministrativo non ha invaso in alcun modo il potere giurisdizionale del giudice ordinario, ma si è limitato a specificare il persistente interesse processuale della ricorrente in appello alla decisione.

Siffatta statuizione, in altri termini, non poteva svolgere alcun effetto esterno al giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, riguardando una questione relativa alla procedibilità destinata ad esaurirsi all’interno del medesimo procedimento di appello.

Tanto è agevole desumere dal fatto che nessuna statuizione è stata adottata dal Consiglio di Stato in ordine all’efficacia e/o validità del lodo arbitrale nè tanto meno in ordine al passaggio in giudicato del lodo stesso.

La censura proposta dalla ricorrente, in definitiva, si risolve nella contestazione circa lo scorretto uso del potere giurisdizionale che il Consiglio di Stato avrebbe operato nel disattendere l’eccezione di improcedibilità dell’appello e nel considerare irrilevante il giudicato formatosi sul lodo.

Ora, è ben evidente che sotto tale profilo la censura attiene al perimetro dei limiti interni della giurisdizione del g.a. e ad un ipotetico error in procedendo e non già a quelli esterni alla sua giurisdizione.

In questa direzione e proprio con riguardo agli effetti del giudicato interno ed esterno da parte del giudice amministrativo si è ritenuto con giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite che la censura rivolta all’interpretazione del giudicato, interno ed esterno, sotto tutti i possibili profili – dalla sua omessa interpretazione, alla valutazione del suo contenuto, nonchè dei suoi presupposti, ed alla sua efficacia, con i conseguenti limiti – riguarda la correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, prospettandosi, sostanzialmente, una violazione di legge commessa da quest’ultimo, sicchè resta estranea al controllo ed al superamento dei limiti esterni della giurisdizione, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi – cfr., ex multis, Cass., S.U., 30 marzo 2017, n. 8245 -.

In conclusione, nel caso di specie la decisione della questione di procedibilità dell’appello da parte del Consiglio di Stato ha riguardato esclusivamente la fase preliminare alla definizione del giudizio di impugnazione e l’ambito delle questioni di natura processuale sollevate dalle parti, non investendo i confini della giurisdizione del g.a. rispetto al contenuto della domanda dallo stesso esaminata, per l’appunto relativa all’esistenza o meno di un’autorizzazione preventiva al deferimento della lite instauranda agli arbitri.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare anche i rilievi difensivi esposti dalla ricorrente in memoria, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso dichiarato inammissibile è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo alla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la rispettiva impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ascoli Satriano delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nelle Sezioni Unite civili, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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