Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24380 del 04/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15477/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 37/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di AOSTA, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 17 ottobre 2016 la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 67/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Aosta che aveva accolto il ricorso di G.G. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009. La CTR osservava in particolare che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, era fondata la pregiudiziale eccezione, posta quale motivo del ricorso originario, di invalidità dell’atto impositivo impugnato perchè emesso prima dello scadere del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato contribuente non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè la CTR ha affermato la sussistenza dell’obbligo, sanzionato di nullità, del contraddittorio endoprocedimentale, pur vertendosi nel caso di specie di un avviso di accertamento emesso all’esito di una verifica fiscale (indagini bancarie) senza accesso presso il contribuente (c.d. “a tavolino”).
La censura è fondata.
Va ribadito che: a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto (in applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea), mentre, per quelli “non armonizzati” (non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella unionale), solo ove risulti specificamente sancito (Cass. Sezioni Unite, n. 24823 del 2015; Cass. n. 11283 del 2016); b) anche per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo ove il contribuente dimostri che, ove fosse stato rispettato il contraddittorio, vi sarebbe stata la possibilità di un esito diverso del procedimento (CGUE 3 luglio 2014 Kamino International Logistics SV e Datema HE/Imann Wordldwide Logistics SV, nelle cause riunite C-129/13, C130/13; punti 75, 76, 77, 78, 79, 80). In particolare la Corte di Giustizia UE, nella indicata sentenza, ha affermato che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”; c) nella specie, la parte non ha dimostrato che avrebbe potuto fornire dati idonei a portare ad un diverso risultato procedimentale; d) le garanzie istruttorie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, non si estendono ai terzi nell’ambito dei tributi non armonizzati (ex multis, Cass. n. 9108 del 2012; n. 14374/2017, n. 20416 del 2018). La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Valle d’Aosta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018