Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2438 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3557/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado Diso del

Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria

n. 5, presso lo studio dell’Avv. Laura Tricerri, per procura a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia, n. 4/1/2009, depositata il 25/02/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per il controricorrente l’Avv. Corrado Diso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 58/1/2008, depositata il 23/09/2008, la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia – pronunciando nel giudizio promosso da D.R.R. per l’ottemperanza di sentenza emessa in ordine alla istanza di rimborso di imposte versate da alcune società di appartenenza del predetto per gli anni compresi tra il 1981 e il 1985 – quantificava in Euro 4.074.040,81 il capitale dovuto e in Euro 5.959.368,43 gli interessi dovuti ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44; dichiarava inoltre spettare al ricorrente gli interessi anatocistici su base annua con decorrenza dal 21.9.2002 e fino al 4.7.2006, oltre che il rimborso delle spese legali. Nominava per l’attuazione un commissario ad acta, il quale in data 10/11/2008 comunicava di aver provveduto al rimborso di quanto spettante al contribuente per un importo complessivo di Euro 10.734.606,29, di cui Euro 625.990,00 per interessi anatocistici dal 21/3/2002 al 4/7/2006.

Con successiva ordinanza depositata in data 25/2/2009 la C.T.R., preso atto dei chiarimenti resi dal commissario sul proprio operato, ritenute ingiustificate le ulteriori osservazioni proposte dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del Friuli Venezia Giulia, dichiarava chiuso il procedimento di ottemperanza.

2. Avverso quest’ultima ordinanza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui resiste il contribuente depositando controricorso.

In data 15/11/2016 l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e copia autentica della sentenza di questa Corte n. 8846 del 04/05/2016, resa inter partes.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della ordinanza per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. emesso provvedimento di carattere decisorio – in quanto pronunciato a conclusione di un procedimento di ottemperanza nel quale erano sorte contestazioni sulle modalità con le quali il commissario ad acta aveva eseguito il compito ad esso demandato di determinare gli interessi anatocistici – sulla base di una motivazione meramente apparente, omettendo di descrivere l’operato del commissario e le critiche ad esso mosse dall’ufficio nonchè le ragioni per cui queste sono state disattese.

4. Con il secondo motivo, anch’esso corredato da quesito ex art. 366-bis c.p.c., la ricorrente, per l’ipotesi in cui il provvedimento impugnato si ritenga avere natura di sentenza, ne deduce la nullità per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, e art. 1283 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver avallato un calcolo erroneo degli interessi anatocistici (essendo stati questi fatti decorrere anche su interessi non ancora maturati).

5. Devesi preliminarmente dare atto dare atto del giudicato nelle more intervenuto nell’ambito del giudizio di ottemperanza al quale accede il procedimento incidentale qui in esame per effetto della sentenza resa sui ricorsi separatamente proposti da ambo le parti avverso la sentenza di ottemperanza n. 58/1/08 depositata in data 23/9/2008 dalla stessa C.T.R.

Con tale sentenza infatti (Sez. 5, n. 8846 del 04/05/2016) questa Corte, accogliendo il terzo motivo di ricorso in quella sede proposto dall’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza di ottemperanza (per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nella parte in cui ha affermato il diritto del contribuente alla corresponsione di interessi anatocistici, rilevando che – come fondatamente dedotto dalla ricorrente in quella sede – un tale accertamento in realtà non era contenuto nel giudicato di cui si chiede l’ottemperanza.

Non può dubitarsi che gli effetti di detta pronuncia si producano direttamente anche sul provvedimento qui impugnato, facendone venir meno il suo presupposto, ossia la sentenza di ottemperanza, e peraltro escludendone in radice l’oggetto per quella parte (credito per interessi anatocistici) sul quale il provvedimento medesimo è intervenuto con effetti decisori, nei sensi detti, determinandone il quantum.

6. Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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