Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2438 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. III, 27/01/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18715/2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Faleria 37,

presso lo studio dell’avvocato Mazzeo Assunta, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Pepe Franco;

– ricorrente –

contro

Agea Agenzia Per Le Erogazioni In Agricoltura in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via

Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell’avvocato La Piscopia

Beniamino che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Faleria 37

presso lo studio dell’avvocato Mazzeo Assunta e rappresentato e

difeso dall’avvocato Pepe Franco;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3070/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.G. conveniva davanti al Tribunale di Roma AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per ottenerne il risarcimento dei danni subiti per il prodotto agricolo da lui coltivato (tabacco) non ammesso al premio comunitario perché eccedente la quota tardivamente assegnata e comunicata, quantificando il risarcimento nell’importo del premio non percepito per il quantitativo di tabacco realmente prodotto e conferito, e dunque per l’importo di Euro 6676 oltre accessori. La domanda veniva accolta dal Tribunale che pronunciava la relativa condanna con sentenza n. 15154/2012.

AGEA proponeva appello, cui controparte resisteva.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 maggio 2018, lo accoglieva integralmente.

Il M. ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, da cui l’Agenzia si è difesa con controricorso, includente ricorso incidentale; il ricorrente principale se ne è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso principale si articola in tre motivi.

1.1 Il primo e il secondo motivo sono presentati mediante rubriche diverse per il primo vi si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, “per aver accolto in sede di appello un’eccezione – assenza di responsabilità e/o nesso di causalità e/o assenza del cd. principio del legittimo affidamento – non sollevata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado”, per il secondo vi si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., per omessa valutazione di “una circostanza fondamentale ai fini della decisione”, cioè la mancata contestazione da parte dell’Agenzia, costituendosi nel giudizio di primo grado, della propria responsabilità per i fatti addebitati e del nesso causale tra l’inadempimento e il danno – ma sono illustrati congiuntamente, per cui devono essere valutati come un’unica censura e come tale essere unitariamente esaminati.

L’Agenzia, costituendosi in primo grado, avrebbe “giustificato il proprio comportamento (ritardo)” con le proprie difficoltà organizzative per procedere entro i termini di regolamento comunitario; e avrebbe quindi “implicitamente riconosciuto la sussistenza del diritto soggettivo azionato da parte attrice… nonché la sussistenza del nesso di causalità tra il “ritardo” nella consegna degli attestati di quota ed il danno subito dai produttori interessati (seppur contestava l’eccessiva onerosità)”.

In appello, invece, avrebbe per la prima volta “contestato la sussistenza di un danno derivante da legittimo affidamento in ordine al quale non era stata sollevata alcuna contestazione in sede di costituzione nel giudizio di primo grado”; e la corte territoriale, nonostante l’eccezione ex art. 345 c.p.c., comma 2, ritualmente sollevata dall’attuale ricorrente, avrebbe poi accolto il gravame “sulle motivazioni riportate in rubrica”. La corte in particolare avrebbe rigettato la domanda attorea in base a “eccezioni e contestazioni non sollevate da parte convenuta” nel primo giudizio – così violando l’art. 345 c.p.c., comma 2 – e “omesso di valutare” la fondamentale circostanza rappresentata dalla mancata contestazione dell’appellante, quando si era costituita in primo grado, della propria responsabilità per i fatti addebitati e del nesso di causalità fra inadempimento e danno.

1.2 Il “terzo motivo” – in realtà, per quanto appena osservato, è il secondo denuncia violazione degli artt. 1173,1218 e 1223 c.c., in combinato disposto con l’art. 9, comma 4, Reg. 2075/1992 e artt. 10 e 13 Reg. 3477/1992 nonché del Regolamento 648/1993, per aver escluso la sussistenza del diritto soggettivo al risarcimento dei danni in presenza di una espressa violazione di legge da parte dell’Agenzia.

Si osserva che l’interesse tutelato del termine prefissato dai Regolamenti comunitari nn. 2075/1992 e 3477/1992 per la consegna degli attestati di quota in favore degli aventi diritto sarebbe individuato espressamente dalle norme comunitarie richiamate nel “consentire ai produttori di poter adeguare e programmare le proprie attività agricole”.

Segue una dettagliata ricostruzione della normativa comunitaria, pervenendo ad affermare che la previsione del termine di assegnazione della quota di coltivazione sarebbe “un diritto soggettivo del produttore la cui inosservanza obbliga la PA al risarcimento danni, qualora sussistano le condizioni di legge”. E Cass. 4153/2019 ha ritenuto che la condotta colposa ascritta all’Agenzia non rientra nella responsabilità relativa al generale principio del neminem laedere, bensì consiste “nella violazione di un obbligo di fonte legale” (art. 1173 c.c.), id est l’obbligo di comunicare tempestivamente ai produttori l’attestato di quota; l’arresto suddetto riconosce altresì “la violazione del diritto soggettivo alla comunicazione nei termini di legge dell’attestato di quota, con conseguente sussistenza del nesso di causalità” tra l’inadempimento di tale obbligo e i danni anche in relazione ad una obbligazione accessoria e/o di esecuzione dell’obbligazione principale di erogazione del premio agli aventi diritto, cioè proprio “l’obbligo di tempestiva comunicazione della quota di tabacco ammessa a contributo”. Il giudice d’appello avrebbe quindi “errato nel ritenere non sussistente né il diritto soggettivo del produttore, né inadempimento dell’AGEA”.

2. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 2946 e 2047 (sic) c.c., in relazione agli artt. 2043 e 2935 c.c., perché il giudice d’appello, pur avendo dato per acquisita la prescrizione decennale, avrebbe omesso di pronunciarsi al riguardo.

3. La prima censura del ricorso principale – formalmente, come si è visto, presentata come due motivi, unitariamente però illustrati – lamenta in sostanza che in appello avrebbe integrato un inammissibile novum la contestazione del nesso causale, in quanto in primo grado l’Agenzia aveva soltanto eccepito la prescrizione e giustificato comunque il commesso ritardo con proprie disfunzioni; soltanto in appello avrebbe contestato invece l’esistenza di danno da legittimo affidamento.

La censura non è autosufficiente, in quanto avrebbe dovuto essere ben più specifica in ordine al contenuto della comparsa di risposta di controparte in primo grado; né, d’altronde, il ricorso può sostenersi su elementi inseriti nel controricorso dell’Agenzia, dovendo esso stesso allegare gli elementi su cui fonda i propri motivi ai sensi dell’art. 366 c.p.c.. Si incorre dunque in una palese inammissibilità.

4. Riguardo alla seconda censura, anch’essa risulta inammissibile in quanto eccentrica: l’oggetto della controversia infatti non verte sulla interpretazione delle norme comunitarie, bensì sull’esistenza o meno nel caso concreto di un danno come conseguenza della violazione delle norme suddette.

Infatti, mentre il primo giudice aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni da mancata tempestiva comunicazione delle quote di coltivazione del tabacco entro i termini dei regolamenti comunitari da parte della Agenzia, la corte territoriale ha accolto l’appello di quest’ultima (con una sentenza sorretta da una motivazione particolarmente scarna ma comunque comprensibile) richiamando due suoi precedenti in base ai quali la violazione dell’obbligo Informativo dell’Agenzia non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno – il che è ovvio, in quanto una cosa è l’illecito è una cosa è il danno conseguente, non sussistendo il danno in re ipsa -, e d’altronde i coltivatori, “seppure per effetto di un comportamento censurabile”, hanno dovuto “affrontare il rischio d’impresa”: il che “esclude in radici il nesso di causalità tra il danno… e l’inadempimento”.

5. Il ricorso principale, dunque, patisce una evidente inammissibilità; e ciò assorbe il ricorso incidentale, in quanto implicitamente condizionato, non veicolando più alcun interesse processuale nel caso appunto in cui venga a cadere quello principale.

Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva che la relativa censura sarebbe palesemente infondata, in quanto lamenta omessa pronuncia sulla prescrizione, laddove nella sentenza d’appello questa viene affermata come sussistente nella forma decennale.

6. In conseguenza dell’esito, il ricorrente principale va condannato a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente principale a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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