Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2438 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26227-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 392/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 06/02/2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 137/2013, con cui era stato accolto il ricorso proposto da F.E. avverso avviso accertamento IRPEF 2007;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, art. 16, nn. 3 e 5, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 2), per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che mancasse la prova della tempestiva spedizione dell’atto, sebbene l’odierna ricorrente avesse prodotto distinta dei plichi raccomandati con timbro e data dell’Ufficio Postale;

1.2. come da orientamento di questa Corte, cui si dà seguito, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (cfr. Cass. nn. 14163/2018, 22878/2017, 24568/2014);

1.4. risulta altresì che l’Agenzia appellante depositò la distinta delle raccomandate postali comprendente quella relativa alla notificazione dell’atto di appello oggetto del presente giudizio, riportante il timbro di accettazione dell’ufficio postale ricevente in data 17.1.2014;

1.5. poste tali premesse in fatto, deve osservarsi in diritto che, sulla base dei principi di diritto dianzi illustrati, non può negarsi valore probatorio alla distinta delle raccomandate riportante il solo timbro a secco di accettazione dell’ufficio postale, e la decisione della CTR non risulta quindi ad essa conforme;

2. il ricorso va quindi accolto il primo motivo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, a seguito di riconvocazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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