Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2438 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16054/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CTM COMMERCIO E TRASFORMAZIONE METALLI DI BELLUCCINI

SERGIO E COLOMBO ROBERTO & C. S.N.C., FALLIMENTO

B.S.,

FALLIMENTO C.R., L.A.;

– intimati –

sul ricorso 20923/2005 proposto da:

FALLIMENTO CTM COMMERCIO E TRASFORMAZIONE METALLI DI BELLUCCINI

SERGIO E COLOMBO ROBERTO & C. S.N.C., nonchè FALLIMENTO

PERSONALE

DEI SOCI B.S., deceduto il (OMISSIS), e C.

R., in persona del Curatore pro tempore Avvocato G.

M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BABUINO 51

presso lo studio dell’Avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato MENCHINI SERGIO giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 78/2002 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 11/11/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il resistente l’Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, per delega

Avvocato SERGIO MENCHINI, che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per la nullità della sentenza.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

A seguito di segnalazione della Guardia di finanza di Milano che aveva eseguito una verifica presso la società Euroutensili s.a.s. da cui era anche scaturito un procedimento penale, la Guardia di finanza di Sarzana sottoponeva a verifica la società C.T.M. (Commercio e Trasformazione Metalli) di Belluccini Sergio, Colombo Roberto e C. s.n.c., esercente l’attività di fabbricazione di leghe di piombo per cavi elettrici e telefonici, cliente della prima società, a seguito della quale accertava la falsità ideologica di 13 fatture emesse dalla società Euroutensili s.a.s.; riscontrava, inoltre, la regolarità delle scritture contabili e che i movimenti di magazzino risultavano compatibili con la contabilità. Sulla base di quel p.v.c., l’Ufficio II.DD. di La Spezia rettificava il reddito per l’anno d’imposta 1994, sia per la società che per quello di partecipazione dichiarato dai soci B.S., C. R. e del coniuge coodichiarante di quest’ultimo, L. A., richiedendo una maggiore imposta.

La società ed i soci proponevano ricorso avverso gli avvisi di rettifica innanzi alla C.T.P. di quella città, opponendo che la Guardia di finanza aveva verificato la veridicità delle fatture e la coerenza tra le quantità di materie prime acquistate e quelle di prodotti finiti venduti o giacenti in magazzino, per cui le operazioni erano effettivamente avvenute. Resisteva l’Ufficio.

La C.T.P. accoglieva il ricorso. Impugnava l’Ufficio e, facendo riferimento alle testimonianze rese alla Guardia di finanza ed al P.M. del giudizio penale dall’amministratore della società Euroutensili, il quale aveva affermato che il 90% delle fatture emesse erano false, sosteneva che le operazioni riportate in iattura erano inesistenti, pur ammettendo che fosse possibile che gli acquisti si fossero realmente verificati ma con soggetti diversi.

Controdeduceva la società, instando anche con appello incidentale in ordine alle spese del doppio grado.

La C.T.R. confermava la sentenza di primo grado, respingendo l’appello dell’Ufficio, mentre non si pronunciava sull’incidentale.

Avverso detta decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

11 fallimento della società C.T.M. e dei due soci, nonchè L. A., coniuge coodichiarante di C.R., resistono con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso principale perchè tardivo e la genericità del motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, anche in combinato disposto, del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2697 e 2727 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dei principi generali in materia di prova e di giudizio tributano, deducendo, inoltre, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. sostenuto che l’A.F. non aveva provato che le fatture contestate fossero relative ad operazioni inesistenti, non potendo assurgere a piena prova le sole affermazioni dell’amministratore della società Euroutensili, in presenza di contabilità corretta e di conformi risultanze dei movimenti di materiali e delle giacenze, per tutti gli anni verificati, con l’esclusione del 1993. Tale affermazione a giudizio di parte ricorrente è errata spettando alla società di provare la reale esistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate e l’inerenza dei costi relativi alle materie prime acquistate.

Con il ricorso incidentale controparte denuncia l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunciata sulla domanda avanzata dagli appellanti incidentali in ordine alla mancata condanna al pagamento delle spese processuali dell’Amministrazione soccombente.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la C.T.R. compensato le spese in assenza di soccombenza reciproca e di giusti motivi.

E’ necessario in via pregiudiziale riunire il ricorso n. 20923.05 al n. 16054.05 ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito dei ricorsi, il Collegio deve, inoltre, rilevare che la sentenza impugnata non appare in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, modificando il precedente indirizzo giurisprudenziale, ha determinato una generale applicazione al processo tributario dell’istituto del litisconsorzio necessario.

In particolare, per quanto qui interessa, in applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 1052 del 2007, le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, hanno statuito che l’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta la necessità che l’accertamento stesso debba essere unitario, cioè unico per i soci e la società. Ciò in quanto la relativa controversia non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei resistenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori (società e soci) rispetto all’obbligandone dedotta nell’atto accertativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione.

Ne deriva che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1); trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado, che deve ordinare l’integrazione del contraddittorio a meno che non possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dei il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29.

In applicazione di questi principi, la sentenza impugnata è affetta da evidente nullità, avendo pronunciato su una questione comune a soci e società (tale dovendosi considerare quella posta dalla società e da soli due soci che impugnano l’accertamento con cui l’Ufficio aveva elevato il reddito della società e dei tre soci, compartecipanti al 33% per ciascuno) senza la partecipazione del terzo socio.

Questa Corte, pertanto, deve rilevare d’ufficio la nullità dei giudizio, senza che sia possibile porre rimedio al vizio predetto disponendo la riunione in questa fase del processo dell’eventuale giudizio promosso dal terzo socio avverso gli accertamenti loro notificati a seguito della rideterminazione del reddito della società, dal momento che questa riunione non potrebbe che ovviamente avvenire in un momento successivo a quello in cui le singole sentenze sono state pronunciate in difetto dei necessario contraddittorio tra tutti gli interessati. Le sentenze di merito devono essere quindi cassate e la causa è rimessa dinanzi al giudice di primo grado affinchè, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità del contraddittorio, pronunci sul merito della impugnativa.

Le ragioni della decisione integrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio finora svoltosi.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e, pronunciando su di essi, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di La Spezia. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA