Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24379 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. II, 30/09/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 30/09/2019), n.24379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. Carrato Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18660/2015 proposto da:

B.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via

Taranto 95, presso lo studio dell’avvocato Mauro Monaco, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., C. Tax Service srl già Fidel srl,

elettivamente domiciliati in Roma, P.Za Adriana 20, presso lo studio

dell’avvocato Antonella Lo Conte, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1184/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 17/7/2015 dall’avvocato B.M.L. a C.A. e a C. Tax Service s.r.l. contro la sentenza n. 1184 emessa dalla Corte d’appello di Roma e depositata il 10/2/2015;

– la corte capitolina aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa Bortoluzzi avverso l’ordinanza ex artt. 702 bis c.p.c. e segg., emessa il 21/10/2014 con cui il tribunale aveva rigettato per difetto di prova la sua domanda di condanna del C. e di C. Tax s.r.l. al pagamento di compensi professionali per l’attività stragiuziale svolta nell’ambito di alcuni incarichi affidatile;

– la decisione qui impugnata aveva rilevato che l’appello, proposto con ricorso anzichè con atto di citazione, era stato passato per la notifica il 3/12/2014 (notifica che era stata effettuata il 10/12/2014) oltre il termine di 30 giorni dall’emissione dell’ordinanza impugnata;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con tempestivo controricorso C.A. che ha pure depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., dell’art. 159c.p.c., comma 3 e dell’art. 111 Cost., dovendosi ritenere che, per il principio dell’ultrattività del rito ed atteso che il rito sommario si instaura con ricorso (cfr. art. 702 bis c.p.c.), anche l’appello previsto dall’art. 702 quater c.p.c., doveva proporsi con ricorso, in ossequio anche al principio di conservazione dell’impugnazione;

– il motivo è infondato alla stregua dei consolidati principi affermati in materia che non subiscono la ipotizzata forzatura” anzi, trovano nella sentenza impugnata puntuale ed argomentata conferma;

– l’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702-ter c.p.c., può, infatti, essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l’adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio;

– nè è possibile, nel caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell’impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5 (Cass. 8757/2018);

– opera, tuttavia, analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 2907/2014 in relazione ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, che si introducono con ricorso ai sensi dell’art., L. n. 689 del 1981, come modificato dalla L. n. 40 del 2006, ma prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 – la generale sanatoria per cui, ove l’appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte;

– come peraltro evidenziato nella sentenza sopra richiamata, la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel senso che, dovendosi nel rito ordinario proporre l’appello con citazione, nel caso in cui l’impugnazione sia stata, invece, proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 11657/1998; 23412/2008; 4498/2009; da ultimo, Cass. S.U. n. 21675 e n. 22848/2013);

– specularmente, quando l’appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto ammissibile la sanatoria dell’impugnazione introdotta mediante citazione purchè questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (cfr. Cass. S.U. 4876/1991, 17645/2017; 21161/2011);

– la diversa conclusione adottata in tema di sanatoria dell’impugnazione condominiale nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8491/2011 non inficia la conclusione poichè trova giustificazione nella specificità morfologica e funzionale dell’atto impugnato, Delibera di assemblea condominiale, e della relativa opposizione, rispetto alla quale l’imposizione del termine di cui all’art. 1137 c.c., comma 3, risponde ad esigenze di certezza facenti capo al condominio ed attinenti a materia sottratta alla disponibilità delle parti;

– pertanto, tornando ai dubbi prospettati dalla ricorrente anche con riguardo alle asserite incertezze normative e giurisprudenziali, la doglianza non appare fondata poichè la corte d’appello ha fatto applicazione di un radicato orientamento già affermato dalle Sezioni Unite che la parte ricorrente doveva conoscere (la sentenza Sez. Un. 2907/2014 veniva depositata il 10/2/2014 e quindi diversi mesi prima dell’appello proposto con ricorso del 21/11/2014, vedi narrativa della sentenza impugnata);

– conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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