Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24379 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.G., nato in (OMISSIS), difeso
dall’avv. ODDONE Anna Rosa di Torino, priva di procura a
rappresentare e difendere il ricorrente, che non ha eletto domicilio
per tale giudizio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei Ministro in carica e QUESTORE
DI ROMA, cui non risulta notificato il ricorso introduttivo;
– controparti non intimate –
avverso l’ordine del Questore di Aosta di allontanamento dal
territorio nazionale, richiamato nel decreto del Presidente della
Regione autonoma della Valle d’Aosta di espulsione del ricorrente.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: L’ A. propone ricorso per cassazione, che non è stato notificato ad alcuno, contro l’ordine del Questore di Aosta a lui impartito di allontanamento dal territorio nazionale perchè non reso nella lingua di nascita del ricorrente e tradotto solo in francese, seconda lingua ufficiale della Regione Valle d’Aosta, il cui presidente della Giunta ha disposto l’espulsione in luogo del Prefetto.
DIRITTO – Il ricorso è inammissibile perchè proposto contro un atto amministrativo, cioè l’ordine del Questore di allontanamento dell’ A. dal territorio nazionale e non attinente ad alcun atto giurisdizionale; l’impugnazione, comunque, non risulta notificata ad alcun intimato, per cui deve negarsi si sia costituito un contraddittorio in questa sede. Il relatore chiede quindi al Presidente della sesta sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, rilevando inoltre che manca la procura al difensore, che quindi non è legittimato al ricorso che, anche per tale profilo, è da ritenere precluso, nulla disponendosi per le spese, non essendosi difese le controparti non intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011