Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24379 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G., nato in (OMISSIS), difeso

dall’avv. ODDONE Anna Rosa di Torino, priva di procura a

rappresentare e difendere il ricorrente, che non ha eletto domicilio

per tale giudizio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei Ministro in carica e QUESTORE

DI ROMA, cui non risulta notificato il ricorso introduttivo;

– controparti non intimate –

avverso l’ordine del Questore di Aosta di allontanamento dal

territorio nazionale, richiamato nel decreto del Presidente della

Regione autonoma della Valle d’Aosta di espulsione del ricorrente.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: L’ A. propone ricorso per cassazione, che non è stato notificato ad alcuno, contro l’ordine del Questore di Aosta a lui impartito di allontanamento dal territorio nazionale perchè non reso nella lingua di nascita del ricorrente e tradotto solo in francese, seconda lingua ufficiale della Regione Valle d’Aosta, il cui presidente della Giunta ha disposto l’espulsione in luogo del Prefetto.

DIRITTO – Il ricorso è inammissibile perchè proposto contro un atto amministrativo, cioè l’ordine del Questore di allontanamento dell’ A. dal territorio nazionale e non attinente ad alcun atto giurisdizionale; l’impugnazione, comunque, non risulta notificata ad alcun intimato, per cui deve negarsi si sia costituito un contraddittorio in questa sede. Il relatore chiede quindi al Presidente della sesta sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, rilevando inoltre che manca la procura al difensore, che quindi non è legittimato al ricorso che, anche per tale profilo, è da ritenere precluso, nulla disponendosi per le spese, non essendosi difese le controparti non intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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