Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24379 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15194/2017 proposto da:

3R DI RAVELLI GIUSEPPE & C. S.N.C., C.F./P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI n. 11, presso lo

studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARCO LEALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante prò tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6336/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla 3R di Ravelli Giuseppe & C. snc avverso la sentenza n. 839/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che il gravame era allo stesso tempo privo di specificità ed infondato nel merito.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la societàcontribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare, ex officio, va rilevata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, poichè svoltosi a contraddittorio non integro.

Va infatti ribadito che:

– “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451-01);

– “L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1 e art. 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5,sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società” (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01);

– “L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni” (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421-01).

Avendo partecipato al presente procedimento soltanto la società contribuente, ma non i suoi soci (a parte il legale rappresentante nemmeno noti) ed essendo stato perciò violato il litisconsorzio necessario originario, quale sancito e precisato nei principi di diritto espressi in detti arresti giurisprudenziali, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero processo fin qui svolto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTP di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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