Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24378 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20326/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 106/2010 della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA,

depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M.G. ha ceduto nel 2000 un’azienda di sua proprietà a terzi soggetti ma senza presentare dichiarazione dei redditi comprensiva della plusvalenza realizzata. L’Agenzia delle Entrate ha dunque calcolato il maggior reddito conseguente alla vendita recuperando a tassazione la relativa somma.

La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che nel 2003 la vendita è stata annullata dai giudice civile, ed ella ha dovuto restituire la somma a suo tempo incassata, cosi che di fatto non si è realizzata alcuna plusvalenza tassabile.

Questo argomento ha trovato il favore dei giudici di primo e secondo grado.

Avverso la decisione di appello propone ricorse per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di ricorso, con i quali assume invero la inderogabilità del principio di competenza che impone di dichiarare prima la plusvalenza e poi la perdita successiva, dovuta alla restituzione della somma, e non già di seguire il principio di cassa.

A fronte di tale ricorso, non si è costituito il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 89 e 109 TUIR.

Sostiene che ritenendo legittimo non dichiarare la plusvalenza nel momento in cui si è realizzata, sul presupposto implicito che è poi venuta meno qualche anno dopo, la sentenza impugnata ha disatteso il principio di competenza, il quale prevede che gli incrementi si dichiarano nell’anno di formale insorgenza, a prescindere dal momento di effettiva realizzazione. Principio che deve ritenersi inderogabile, o comunque non disponibile dal contribuente.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione delle medesime norme, ma sotto altro aspetto. Ritiene l’Agenzia che la sentenza impugnata nel consentire di non dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui si è realizzata ha violato il principio di competenza che impone di dichiarare il reddito quando si produce formalmente a prescindere dai momento di incasso effettivo.

3. Con un motivo che si rubrica come 2bis, l’Agenzia denuncia omessa motivazione su un fatto controverso, e precisamente su una circostanza da lei dedotta in corso di giudizio. L’Agenzia aveva fatto presente che, a seguito dell’annullamento della vendita, la contribuente aveva riacquistato la qualifica di imprenditrice nel 2003, e che dunque poteva a quel punto dichiarare la perdita conseguente alla restituzione della somma Fatto di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, al di là della formulazione separata, propongono in realtà una doglianza sostanzialmente unica.

Invero, è regola costante quella per cui gli incrementi patrimoniali si denunciano secondo il criterio della competenza, che è inderogabile, non potendo il contribuente scegliere quando dichiarare le poste attive o passive a sua discrezione, dovendolo invece fare solo nel periodo indicato dalla legge come di competenza (da ultimo Sez. 5 n 16349 del 2014; Sez. 5 n. 27296 del 2014). E’ dunque obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui è formalmente realizzata, a prescindere da quando avviene materialmente l’incasso della somma lucrata.

In applicazione di tale principio, la plusvalenza realizzata con la vendita dell’azienda va dichiarata secondo il criterio della competenza, a nulla rilevando che eventualmente e successivamente, la vendita possa essere annullata con conseguente restituzione dell’incasso. I due momenti comportano due eventi fiscalmente autonomi, la realizzazione della plusvalenza per mezzo della vendita, da un lato, e la restituzione della somma conseguente all’annullamento, della vendita, dall’altro. Così che, per il principio inderogabile di competenza, l’uno evento va dichiarato come guadagno e l’altro come perdita nei distinti momenti in cui formalmente si verificano.

Invece il contribuente che, realizzata la plusvalenza, non la dichiara sul presupposto che verosimilmente non incasserà la somma, perchè l’atto sarà annullato con conseguente obbligo di restituzione, dispone del principio di competenza a sua discrezione scegliendo il periodo temporale di riferimento dell’imposta, che invece è previsto per legge.

Il terzo motivo (indicato come 2bis) può conseguentemente ritenersi assorbito dall’accoglimento degli altri due.

Il ricorso va pertanto accolto e le spese, quanto al giudizio di merito, che si è concluso in entrambi i gradi con l’accoglimento delle ragioni del contribuente, possono compensarsi. Quelle del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito, e condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida iella misura di 2800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA