Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24378 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. A.G., difensore di se stesso con l’ausilio

dell’avv. Ciano Dorotea, che lo rappresenta e difende, per procura a

margine del ricorso e con la stessa elettivamente domiciliato nello

studio di lei in Roma, Via Rattazzi n. 2/C;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri in carica

ex lege domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimati –

nonchè

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e P.M.

presso il TRIBUNALE DI ROMA;

– interventori –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, 9^ sezione civile del 4-7

dicembre 2009;

Sentito alla adunanza in camera di consiglio del 27 ottobre 2011 il

P.M. Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso nulla osservando

sulla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: L’avv. A.G. ha proposto ricorso per cassazione della ordinanza del 4 dicembre 2009 del giudice designato del Tribunale di Roma, che ha rigettato l’opposizione al decreto che aveva respinto la sua istanza di liquidazione delle spese e degli onorari per il gratuito patrocinio prestato in favore di B.T., cittadino extracomunitario provvisoriamente ammesso, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, al patrocinio a spese dello Stato, nella “procedura … per il rilascio del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 416 del 1989, art. 5 convertito in L. n. 39 del 1990”, con provvedimento che, per il Tribunale, era da ritenere implicitamente revocato, con il rigetto della opposizione che precede. Ad avviso del tribunale infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 119 solo “allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato, eccezionalmente estensibile anche allo straniero che impugna in sede giurisdizionale il provvedimento di espulsione del Prefetto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 142.

Afferma il tribunale che, solo a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 16 è assicurata l’assistenza e il patrocinio allo straniero, che impugna il provvedimento della commissione territoriale che non riconosce la posizione di rifugiato allo straniero, nessun diritto avendo prima di tale rifiuto alla tutela dallo stesso richiesta. La revoca del patrocinio gratuito esclude retroattivamente, secondo il tribunale, il diritto di difesa gratuita per lo straniero e quello del difensore di pretendere il suo compenso, per cui doveva rigettarsi il ricorso dell’ A. per il pagamento delle prestazioni professionali svolte in favore dello straniero irregolarmente presente nel territorio italiano. Il ricorso dell’avv. A. si articola in più motivi. Anzitutto, si lamenta violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 119 per avere denegato il gratuito patrocinio per non essere lo straniero difeso gratuitamente “regolarmente soggiornante sul territorio italiano al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”, che tende proprio a dimostrare la regolarità della posizione del B., per la quale questo chiedeva solo il riconoscimento della qualità di rifugiato, che imponeva il permesso obbligatorio per cui lo stesso aveva posizione regolare, in difetto di una espulsione che non vi era stata e l’indicato D.P.R. 115 del 2002, art. 119 non era stato quindi violato con l’ammissione al patrocinio gratuito disposta dal Consiglio dell’ordine. Con il secondo motivo di ricorso si censura il collegamento tra la revoca del beneficio del patrocinio gratuito e il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi dell’avv. A., violativo, ad avviso del ricorrente, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma che riguarda il rapporto tra il beneficiario del patrocinio e lo Stato ma non quello tra quest’ultimo e l’avvocato difensore regolarmente nominato.

La retroattività della “revoca” dell’ammissione al gratuito patrocinio significa solo che lo Stato può ottenere il rimborso di quanto pagato a chi ne ha beneficiato e non che esso può rifiutare il pagamento all’avvocato, che è tenuto a prestare la difesa per la quale gli compete il compenso professionale, tanto che il rifiuto della difesa determinerebbe una violazione deontologica e disciplinare del difensore.

Lo stesso sopravvenuto accertamento della esistenza di redditi del difeso ammesso a gratuito patrocinio non può che incidere sul rimborso dalla parte difesa allo Stato, ma non sugli onorari dovuti al difensore.

L’avv. A. ha difeso lo straniero per ottenere in via cautelare un permesso provvisorio di soggiorno temporaneo, in attesa del riconoscimento dello stato di rifugiato, per cui il suo patrocinato non era irregolarmente soggiornante in Italia e il diritto di difesa gratuita gli competeva.

Si deduce poi omessa motivazione del provvedimento impugnato in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost, comma 6, e, in secondo luogo, la violazione del D.L. n. 416 del 1989, art. 1, comma 5, conv.

in L. n. 39 del 1990, dell’art. 16 della Convenzione di Ginevra del 28.7 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, avendo lo straniero che richiede asilo il diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E. e dell’art. 6, n. 1, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ad avviso del ricorrente, il tribunale ha erroneamente escluso l’applicabilità ratione temporis delle norme sovranazionali citate ed ha immotivatamente rifiutato di liquidare il compenso professionale all’avv. A..

DIRITTO – Il ricorso di sicuro ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost. (così Cass. n. 4020 del 2011), è manifestamente fondato e deve essere accolto, avendo questa Corte affermato che persino per “il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 lo stesso può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore” (Cass. n. 13767/2010), con ammissione dello straniero al gratuito patrocinio, se privo di mezzi adeguati, non potendosi ritenere irregolare la posizione di tale soggetto, fino all’accoglimento o al rigetto della sua richiesta di rimanere nel paese come rifugiato da parte degli organi amministrativi previsti per legge.

Il sistema chiarisce oltre ogni dubbio che, fino al momento in cui è in istruttoria il procedimento amministrativo per il permesso di soggiorno ovvero quello della Commissione territoriale che può riconoscere la qualità di rifugiato dello straniero, la tutela giurisdizionale di questo deve garantirsi, anche in caso di ammissione al gratuito patrocinio, divenendo irregolare la posizione dello straniero solo con l’espulsione, per la impugnazione giurisdizionale della quale, peraltro, allo straniero in posizione ormai irregolare è comunque riconosciuto eccezionalmente il diritto al patrocinio a spese dello Stato sulla base della normativa richiamata in ricorso, per cui, anche quando la posizione dello stesso divenga irregolare, la legge gli attribuisce strumenti per consentire una tutela effettiva in sede giurisdizionale per lui, con conseguente accoglimento nei sensi indicati del ricorso, da qualificare come manifestamente fondato. Il relatore chiede al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice monocratico, perchè provveda a liquidare il compenso per il patrocinio svolto gratuitamente dal ricorrente e le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice monocratico, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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