Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24378 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3810-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,

GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/02/2011 R.G.N. 562/2010.

Fatto

RITENUTO

che S.P. ha agito in giudizio contro l’Inps per chiederne la condanna al pagamento delle prestazioni di invalidità civile inutilmente richieste in via amministrativa;

che il tribunale di Oristano all’esito della perizia d’ufficio, attestante l’insorgenza dello stato invalidante dall’agosto 2007, riconosceva il diritto della S. alla pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa senza specificare se si trattasse della prima domanda, presentata dalla S. all’Inps nel 2004, oppure di quella presentata successivamente, nell’agosto del 2007;

che l’Inps ricorreva in appello allo scopo di ottenere la precisazione della giusta decorrenza dello stato invalidante a far data dall’agosto 2007 con diritto alla prestazione assistenziale dal primo giorno del mese successivo, senza condanna al pagamento dei ratei arretrati considerato che gli stessi erano stati già regolarmente liquidati in accoglimento della seconda domanda amministrativa, venendo così a cessare ogni materia del contendere;

che la Corte d’appello di Cagliari, nella contumacia dell’appellata, dopo aver dichiarato fondato l’appello proposto dall’Istituto condannava ugualmente lo stesso Inps al pagamento della prestazione dall’agosto 2004;

che avverso la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo col quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la S. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è fondato atteso che la Corte territoriale, dopo aver dichiarato la fondatezza dell’impugnazione dell’INPS, ha riconosciuto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., l’accertamento della decorrenza dell’inabilità dal 3/8/2004 invece che dal 3/8/2007, travisando le date di decorrenza del diritto alla prestazione, errando nell’applicazione della ctu, male interpretando il tenore del ricorso in appello (atteso che evidentemente l’INPS non avrebbe avuto interesse a chiedere la riforma della sentenza per ottenere una decorrenza della prestazione anteriore rispetto a quanto poteva derivare dalla sentenza di primo grado);

che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito con la dichiarazione del diritto di S.P. a ricevere la prestazione dall’1.9.2007;

che le spese devono essere compensate in considerazione della peculiarità della controversia e del fatto che l’intimata non ha mai resistito alle impugnazioni dell’Istituto volte a far precisare la giusta data di decorrenza della prestazione in conformità alla perizia.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito dichiara il diritto di S.P. a ricevere la prestazione d’invalidità dall’1.9.2007. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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