Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24378 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15183/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1789/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 435/9/11 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di Fallimento (OMISSIS) a r.l. contro la cartella di pagamento IVA ed altro 1991.

La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi quale causa di detta pronuncia in rito la mancata produzione, contestualmente alla costituzione dell’appellante, della ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. contenente il gravame agenziale, contestualmente alla costituzione dell’appellante.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

L’intimato Fallimento non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col secondo motivo del ricorso, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, l’Agenzia fiscale ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, alla luce dell’interpretazione delle SSUU. N. 13452/2017.

Il motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

Constatato in fatto che il termine per appellare scadeva il 24 settembre 2012 (sentenza appellata depositata il 24 giugno 2011 e non notificata; termine annuale per appellare più 46 giorni per la sospensione feriale, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis) e che dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello risulta asseverato – nel caso di specie dalla data a margine della firma del consegnatario – che lo stesso è stato ricevuto dal destinatario il 17 settembre 2012; ancora rilevato in fatto che l’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, appellante si è costituito il 26 settembre 2012, sussiste l’obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario, rendendo superflua l’indagine sulla data di spedizione.

La sentenza impugnata non è conforme ai principi enunciati dalle Sezioni unite nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, ove è affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, n. 25400 e n. 25495 del 2017; n. 20409 del 2018).

Risulta dunque evidente il contrasto della sentenza impugnata con i principi di diritto di cui ai citati arresti giurisprudenziali. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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