Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24377 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 30/11/2016), n.24377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27067/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 145/2008 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 145/28/08 depositata il 27.10.2008, che in ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione contro l’istanza di rimborso per Irap relativa agli anni 2001/2002 proposta da A.S., dottore commercialista, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione della CTP di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente. La CTR ha in particolare statuito che “dalla documentazione prodotta si evince che il sig. A. svolge la propria attività senza disporre di una vera e propria organizzazione e che non esiste un’attività autonomamente organizzata”.

L’intimato non si è costituito.

Con ordinanza emessa all’udienza del 27 aprile 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c.), per avere la CTR escluso il requisito dell’autonoma organizzazione nel caso di un professionista che presenta un quadro RE, un quadro VA di beni ammortizzabili e uno studio di settore da cui emergono spese per prestazioni di lavoro dipendente a tempo parziale con contratti di formazione lavoro e beni strumentali. L’Ufficio richiama la documentazione allegata dallo stesso contribuente, dalla quale risultano i dati esposti nel quadro RE della dichiarazione con spese per lavoro dipendente e compensi a terzi.

2. Il motivo, concluso da idoneo quesito di diritto ex art. 366 bis, obbligatorio in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza, è fondato e va accolto.

3. Con apposito motivo d’appello, l’amministrazione, a confutazione della decisione di primo grado circa la mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale del contribuente, aveva richiamato le risultanze del quadro RE della dichiarazione dei redditi, evidenziante spese variamente distribuite per quote di ammortamento, acquisti di beni, e spese per prestazioni di lavoro dipendente, relativamente a più soggetti impiegati a tempo parziale con contratti di formazione lavoro.

A fronte della deduzione da parte dell’Amministrazione degli indicati, specifici elementi, la CTR si è limitata ad affermare, apoditticamente, che “dalla documentazione prodotta da parte appellata si evince che il sig. A. svolge la propria attività senza disporre di una vera e propria organizzazione e che non esiste alcuna attività autonomamente organizzata”.

La CTR non si è pertanto uniformata al principio, recentemente riaffermato dalle S.U. (n. 9451/2016), che è soggetto passivo dell’Irap il lavoratore autonomo che si avvalga di una struttura organizzata, in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. Sicchè si può escludere il presupposto di imposta solo quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento. Nondimeno è pacifico che, nel giudizio instaurato per il rimborso dell’imposta che si assume indebitamente pagata, grava sul contribuente l’onere dimostrativo del fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè dalla mancanza del presupposto alla base del prelievo fiscale (Cass. n. 22468/2015; n. 18749/2014; n. 21106/2012). E, di contro, il giudice del merito può ricercare gli opposti dati di riscontro (del presupposto impositivo) attraverso l’esame della dichiarazione del contribuente, in particolare soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef), che specifica la composizione dei costi. Si tratta – come già da questa Corte affermato (v. Cass. n. 30753/2011; n. 13810/2007) – di una regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato su produzioni documentali.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, col quale si deduce vizio di motivazione (ex art. 360, n. 5), in ordine alla omessa valutazione degli elementi forniti dall’Ufficio, idonei a dimostrare la presenza di una autonoma organizzazione.

5. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9), per avere il contribuente presentato due domande di condono tombale.

Questo motivo è infondato, mancando la prova dell’intervenuto condono, essendosi la ricorrente Agenzia limitata solo ad affermare che il contribuente ha prodotto istanza di condono per le annualità in questione.

6. Conclusivamente, quindi, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, respinto il terzo, il ricorso va accolto in relazione al solo primo motivo. L’impugnata sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione regionale, in diversa composizione, la quale riesaminerà il profilo da ultimo indicato, uniformandosi al suesposto principio di diritto.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA