Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24377 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.R.((OMISSIS)), n.q. di erede di Z.M.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso

lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE , DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 528/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

18/05/2009, depositato il 04/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 17.01.2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnato il decreto 4 settembre 2009 della Corte di appello di Perugia che ha respinto la domanda di indennizzo proposta da L. R. per la durata eccessiva di un procedimento civile in materia di lavoro iniziato davanti al Tribunale di Roma con ricorso dell’11 febbraio 2000, definito in primo grado con sentenza del 24 febbraio 2003 e proseguito in appello con ricorso del 30 gennaio 2004 in relazione al quale era stata pronunciata sentenza del 18 giugno 2007:

ciò perchè il termine di durata ragionevole era stato superato dai rinvii chiesti dalle parti, senza i quali detta durata non avrebbe superato i tre anni per entrambi i gradi.

2. Il L. ha proposto ricorso affidato ad un motivo con il quale deducendo violazione dell’art. 6 della Convenzione Edu addebita al provvedimento impugnato difetto di motivazione in relazione alle ragioni per le quali in conseguenza dei ricordati rinvii le successive udienze furono fissate assai dopo il termine massimo indicato dall’art. 81 disp. att. cod. proc. civ. e senza accertare se questi ultimi erano dovuti a condotta dilatoria o negligente delle parti richiedenti.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed essere accolto se sono condivise le considerazioni che seguono: la Corte di appello ha ignorato del tutto la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata nell’enunciare i seguenti principi: A) il percorso per accertare il rispetto del termine ragionevole di durata del processo è dalla stessa legge individuato nella valutazione della complessità del caso ed, in relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione; B) il giudice di merito deve,quindi, operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all’operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento.

Ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come apparato giudiziario e, cioè, come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all’espletamento del servizio, in relazione al quale dovrà essere emesso il giudizio inerente alla ragionevolezza o meno della durata del processo; B) Non tutto il tempo imputabile al giudice, nel senso appena precisato, può essere però considerato come tempo eccedente la durata ragionevole. In quanto ogni processo, anche il più celere, ha una durata fisiologica inevitabilmente collegata allo svolgimento delle varie fasi processuali, delle attività che vi si compiono e degli eventuali diversi gradi di giudizio in cui esso si è articolato; ed,affinchè, nei singoli casi, i tempi possano essere considerati irragionevoli, non basta guardare al dato relativo alla durata complessiva, ma è necessario verificare di volta in volta se le singole attività che sono state in esso compiute siano o no tali da giustificarne la concreta durata (Cass. 1921/2004 e da ultimo :

24023/2010).

4. Pertanto nel caso,il provvedimento impugnato doveva anzitutto determinare la durata ragionevole di ciascun grado del procedimento svoltosi rispettivamente davanti al Tribunale ed alla Corte di appello di Roma, e soltanto se taluna delle relative fasi si fosse protratta per una durata eccessiva, superiore a quella indicata dalla CEDU avrebbe dovuto procedere alla “selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all’operato del giudice”.

Quanto ai primi, poi, non era sufficiente il mero riferimento, alla circostanza che alcune udienze sia in primo grado che in appello fossero state rinviate ad istanza di parte per dedurne automaticamente che il superamento della durata ragionevole di ciascuna delle due fasi era imputabile al comportamento delle parti medesime, avendo al riguardo la Corte di Cassazione ripetutamente affermato: 1) che ai fini della eventuale ascrivibilità, nell’area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall’art. 2 della legge suddetta. Da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa 2) che pertanto, anche in relazione ai rinvii delle udienze, il comportamento della parte che il giudice deve considerare nell’accertare la violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del rispetto del termine di durata ragionevole del processo, è soltanto quello che abbia, contribuito con incidenza causale a rendere tale durata irragionevole e non anche la parte ascrivibile ad obiettive disfunzioni ed insufficienze del sistema e cioè a carenze dell’ufficio giudiziario, pur in difetto di specifiche sue manchevolezze o colpe (Cass. 11307/2010; 9/2008, 24356/2006).

Conseguentemente il giudice di rinvio dovrà procedere ai suddetti accertamenti per stabilire con riguardo a ciascuna fase del processo presupposto, se sia stato superato il termine di durata ragionevole e se il perioso in eccesso sia ascrivibile (ed in quale misura) ad insufficienze e carenze del sistema giudiziario.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di appello di Perugina che si adeguerà ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnatio e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla corte di appello di Perugina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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