Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24377 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2875-2012 proposto da:

V.V., C.f. (OMISSIS), V.L. C.F. (OMISSIS),

I.M.G. C.F. (OMISSIS), nella qualità di Genitore

esercente la potestà sulla minore V.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. SCALIA 22, presso lo studio

dell’avvocato ANNAMARIA SPOGNARDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIORGIO DI MAJO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI, 20, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA PAPARONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO MARIA PALMIERO, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società

di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 376/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/02/2011 R.G.N. 1650/08.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, V.V., V.L., I.M.G., ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 376 depositata in data 2/2/2011, con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di rigetto emessa dal giudice di primo grado sull’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per ritardato pagamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 1985/1989;

che, la Corte territoriale, per quanto qui rileva, rigettava il gravame ritenendo che non dovessero ravvisarsi nullità nella relata di notifica della cartella di pagamento, in quanto il documento prodotto in originale dagli odierni ricorrenti non forniva risultato idoneo ad attestare la assunta e contestata notifica dell’atto in questione, atteso che la stessa “si sarebbe presentata come parte della cartella medesima destinata alla notifica e rimasta non oggetto di alcun riempimento, perchè ripiegata all’interno della busta” recante la cartella; ed evidenziava, inoltre, che dagli atti relativi al giudizio di prime cure risultava la produzione, da parte della “Equitalia Polis S.p.a.”, della copia conforma all’originale della relata di notifica della cartella esattoriale, completa di tutti i suoi elementi, dalla data di perfezionamento, alla indicazione del destinatario, alla sottoscrizione del messo notificante e del soggetto ricevente;

che, avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione V.V., V.L., I.M.G., affidando il ricorso ad un unico motivo;

che, resiste con controricorso l’INPS, ed entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo articolato sotto un duplice profilo, parte ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 148 c.p.c., e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26 e 60 per avere la Corte di merito ritenuto, illegittimamente che la notificazione possa essere verificata in riferimento alla copia consegnata al destinatario, omettendo di considerare, inoltre, che, se nella copia dell’atto consegnato mancano gli elementi essenziali di cui all’art. 148 c.p.c., la notifica deve considerarsi inesistente, ancorchè sull’originale dell’atto la relata sia completa di tutti i necessari elementi;

che, inoltre, la mancata compilazione della relata non potrebbe produrre effetti sulla decorrenza del termine decadenziale di opposizione alla cartella di pagamento;

che, con il secondo profilo di censura parte ricorrente, lamenta, infine, la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa valutazione di fatti decisivi ai fini del giudizio, quali, quelli sopra riportati fra gli elementi di censura dedotti in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, il ricorso appare infondato per le ragioni che si vanno ad esporre;

che, infatti, per quanto concerne la dedotta inesistenza conseguente alla mancata compilazione della copia della relata, occorre evidenziare come la mancata compilazione della relata di notifica consegnata al destinatario (ipotesi che ricorre nel caso di specie), sia del tutto diversa dall’ipotesi di difformità del contenuto delle due retate, posto che solo in quest’ultimo caso può venire in rilievo la nullità dell’atto, mentre nel primo caso, all’omessa compilazione della relata corrisponde solo una mera irregolarità (cfr. Cass. n. 11134/2017);

che, qualora sorga contestazione circa gli effetti e l’esecuzione della stessa, il Collegio osserva, come questa Corte, più volte chiamata ad esaminare l’ipotesi in cui la relata di notifica redatta sull’originale dell’atto e quella redatta sulla copia dell’atto consegnata al destinatario indichino due date diverse, abbia chiarito che vertendosi in ipotesi di conflitto tra due atti pubblici aventi entrambi efficacia suscettibile di essere eliminata con la querela di falso, ove tale querela non venga proposta, il conflitto debba essere risolto in base alle regole disciplinanti il riparto dell’onere probatorio (fra le tante Cass. n. 994/16);

che, dando continuità a tale orientamento, di recente, questa Corte ha ribadito che: “In caso di discordanza fra i dati emergenti dall’atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all’originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata” (Cass. n. 14781/17);

che, ciò posto, aderendo a tale orientamento, il Collegio ritiene che, correttamente, nel caso in esame, la Corte territoriale abbia addossato all’attuale ricorrente l’onere di provare, mediante querela di falso, l’inattendibilità della relata dalla cui notifica decorreva il termine perentorio per esperire l’opposizione alla cartella di pagamento;

che, tale soluzione risulta conforme agli ordinari principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio, nonchè compatibile con valutazioni di carattere logico, atteso che, diversamente opinando, nel caso di specie, si imporrebbe l’onere probatorio in capo al notificante (Ente di riscossione), di proporre querela di falso nei confronti di un atto allo stesso favorevole, in quanto comprovante l’avvenuta decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento;

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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