Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24376 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/11/2016), n.24376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12890/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TOSCANA ENERGIA SPA;

– intimato –

nonchè da:

TOSCANA ENERGIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 785, presso

lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TESAURO, giusta delega a

margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 289/2012 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta al ricorso

e alla memoria, chiede l’accoglimento del ricorso e il rigetto del

ricorso incidentale;

uditi per il controricorrente gli Avvocati TESAURO e ADORNATO che

hanno chiesto rigetto o inammissibilità del ricorso principale,

accoglimento ricorso incidentale, l’Avv. TESAURO deposita copia

Sent. CSC 6^ Civile causa T 122/14;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e ricorso incidentale per motivo 1 rispettivo, assorbito

esame dei motivi restanti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Toscana Gas spa, poi incorporata in Toscana Energia spa, per gli anni dal 1996 al 1999 beneficiava delle esenzioni dalle imposte sui redditi, dichiarate aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea del 5.6.2002 n. 2003/193/CE. l’Agenzia delle Entrate in data 17.4.2007 notificava alla società due comunicazioni-ingiunzioni di pagamento per il recupero delle agevolazioni tributarie di cui la società aveva usufruito. Successivamente la Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate, tenuto conto di quanto liquidato con le predette ingiunzioni di pagamento, notificava alla società Toscana Energia spa due avvisi di accertamento con i quali determinava le seguenti imposte: per l’anno 1998, una maggiore Irpeg di Euro 735.339 ed interessi per Euro 646.184; per l’anno 1999 una maggiore Irpeg di Euro 175896 ed interessi per Euro 122.197.

Contro gli avvisi di accertamento la società proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che, previa riunione, con sentenza n. 7 del 2011 li accoglieva parzialmente con riguardo all’ammontare delle imposte da recuperare che, all’esito della perizia contabile disposta d’ufficio, riduceva ad Euro 453.141, oltre interessi di Euro 439.350, per l’anno 1998; ad Euro 305.233, oltre interessi di 157.640, per l’anno 1999.

Contro la sentenza l’Ufficio proponeva appello per i seguenti motivi:1) insussistenza della duplicazione di imposta ritenuta dal giudice di primo grado; 2) fondatezza dei rilievi nn. 2 e 3 relativi all’anno di imposta 1998 e dei rilievi nn. 2 e 3 relativi all’anno di imposta 1999, erroneamente annullati dal giudice di primo grado. Anche la società proponeva appello deducendo, tra i vari motivi di impugnazione, l’erronea quantificazione degli interessi sulle somme da restituire. Con sentenza n. 289 del 5.12.2012 la Commissione tributaria regionale di Firenze rigettava l’appello della società ed accoglieva l’appello della Agenzia delle Entrate “nei termini di cui in motivazione”. Nella parte motiva della decisione il giudice di appello esaminava la questione relativa alla quantificazione degli interessi e riteneva che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, secondo cui gli interessi dovuti per il recupero degli aiuti corrispondenti alle imposte non pagate sono determinati in base al Regolamento CE n. 794/2004 che prevede l’applicazione di interessi composti, non ha efficacia retroattiva e pertanto si applica solo a decorrere dall’entrata in vigore della norma nazionale, mentre per i periodi antecedenti si applicano le precedenti disposizioni che prevedevano l’applicazione di interessi semplici.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, nn. 2, 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la sentenza identifica in maniera erronea l’Ufficio appellante e gli atti impugnati (cartelle di pagamento in luogo degli avvisi); esamina la questione relativa alla applicabilità nei confronti della società Toscana della decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, espressamente abbandonata dalla società e non esamina alcuno dei motivi di appello proposti dall’Ufficio; 2) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 3) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 4) violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione europea 2003/193/CE, degli artt. 86, 87 e 88 Trattato CE e dell’art. 14, par. 2 del Regolamento 659/1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deposita memoria.

La società resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile il secondo motivo del ricorso principale per violazione del principio di autosufficienza e di rigettare gli altri. Propone ricorso incidentale per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, con violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha accolto l’appello dell’Ufficio omettendo completamente di esaminarne i motivi; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello con i quali la società aveva chiesto l’annullamento dei rilievi nn. 1 e 2 del 1998 e n. 2 del 1999 e la riduzione della maggiore imposta dovuta; 3) violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie applicabili per il calcolo degli interessi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; contrasto della norma interna di cui del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, con la disciplina comunitaria prevista dall’art. 3 decisione n. 2003/193/CE e art. 14, comma 2 Regolamento CE n. 659 del 1999 nella parte in cui ha ritenuto applicabili gli interessi calcolati su base composta per il periodo successivo alla entrata in vigore del D.L. n. 10 del 2007. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

A) Ricorso principale.

1. Il primo e secondo motivo di ricorso, conformi al principio di autosufficienza, sono fondati. La sentenza, pur riportando nel dispositivo la statuizione “accoglie l’appello dell’Ufficio nei termini di cui in motivazione”, in realtà ha ignorato i motivi di gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate, affrontando, nella parte motiva, esclusivamente la questione della quantificazione degli interessi (secondo il metodo di calcolo semplice o composto), la quale non faceva parte dei motivi di appello della Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che la sentenza è nulla per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall’art. 112 c.p.c.; per difformità della decisione rispetto al modello legale descritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, a causa della totale assenza della parte motiva e conseguente impossibilità di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003, Rv. 567045); per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione poichè la sentenza dichiara di accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate “nei termini di cui in motivazione” mentre la parte motiva tratta esclusivamente la questione della applicabilità degli interessi composti, non devoluta con i motivi di impugnazione dell’Ufficio, e risolta dalla Commissione tributaria regionale in senso parzialmente favorevole alla contribuente, nonostante nella motivazione (ma non nel dispositivo) il giudice di secondo grado dichiari di rigettare l’appello incidentale della contribuente.

3. Il terzo e quarto motivo, unitamente alla connessa richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sui funzionamento della UE, sono assorbiti.

B) Ricorso incidentale.

Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata, pur dichiarando (nella sola parte motiva) che l’appello incidentale della società deve essere rigettato, omette di esaminare i motivi posti a fondamento del gravame incidentale, cosicchè la sentenza appare viziata da mancanza assoluta di motivazione che impedisce di comprendere le ragioni della decisione e ne determina la nullità agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. U, Sentenza n. 9321 del 09/07/2001, Rv. 548041).

2. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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