Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24376 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. II, 30/09/2019, (ud. 08/02/2019, dep. 30/09/2019), n.24376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23531/2015 R.G. proposto da:

M.P., e M.V., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.

Domenico Amorosi e Pierlorenzo Diso, con domicilio eletto in Roma,

via Carlo Poma 4 presso lo studio dell’Avv. Luigi Olanda;

– ricorrenti –

contro

S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Stasi, con domicilio

eletto in Lecce, via Imperatore Adriano n. 9, presso lo studio

dell’avv. Francesco Baldassarre;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce n. 1839/15

depositata il 18.06.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di appello di Lecce, con due decreti del 13 maggio 2014, comunicati il 19 maggio 2014, liquidava in favore dell’ing. S.D. un compenso complessivo di Euro 9.651,45 (di cui Euro 8.241,77 per l’espletato accertamento tecnico d’ufficio ed Euro 1.409,68 per la redazione di consulenza integrativa), ponendoli a carico di M.P. e M.V., i quali proponevano opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, lamentando l’erronea applicazione dei criteri stabiliti dallo stesso D.M. 30 maggio 2002;

la Corte distrettuale adita, nella resistenza dell’ausiliare del giudice, con ordinanza del 18 giugno 2015 n. 1839, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta oltre i trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione del provvedimento ex art. 702 quater c.p.c.;

per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Lecce ricorrono i M. sulla base di due motivi;

– S.D. resiste con controricorso;

in prossimità dell’adunanza camerale il S. ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15, comma 2, per difetto di competenza funzionale dell’organo giudicante.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, essendo stato il procedimento istruito e deciso dalla corte in composizione collegiale, anzichè dal Presidente della Corte di appello, come previsto dalla legge, il quale peraltro non avrebbe neanche predisposto alcuna delega, tale da legittimare con il conferimento dei propri poteri l’organo giudicante, doveva ravvisarsi un vizio relativo alla costituzione del giudice (ai sensi dell’art. 158 c.p.c.).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione all’art. 14 disp. gen.. Secondo i ricorrenti la nuova disciplina del procedimento di opposizione, non prevedendo un termine diverso da quello inizialmente previsto di venti giorni, lascerebbe libera una via interpretativa giudiziaria, per cui la ritenuta tardività sarebbe in contrasto con l’art. 14 preleggi che pone una riserva assoluta di legge per le leggi decadenziali.

E’ pregiudiziale l’esame della seconda censura.

Originariamente il termine previsto per l’impugnazione del decreto di liquidazione era di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento: così disponeva della L. n. 319 del 1980, art. 11, comma 4. Il termine di venti giorni era stato mantenuto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella versione originaria dell’art. 170.

La prima norma era però stata abrogata dall’art. 299 del Testo Unico del 2002; la seconda è stata riformulata con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e non conteneva più alcun riferimento al breve termine di impugnazione. Del tutto irrazionalmente, pertanto, la disciplina apparentemente non contemplava più alcun termine.

In un panorama interpretativo variegato, caratterizzato dai dubbi della dottrina e da contrastanti soluzioni proposte dalla giurisprudenza di merito, è intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza del 12.05.2016, n. 106, ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17 e art. 15, comma 2, impugnati, in riferimento all’art. 76 Cost. (in relazione alla L. n. 69 del 2009, art. 54, commi 1 e 4), artt. 3,24 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, nella parte in cui la denunciata normativa, sostituendo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall’avvenuta comunicazione per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia.

Secondo la Consulta la completa ricognizione del quadro normativo di riferimento portava a ritenere che l’opposizione in esame fosse stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che pertanto il termine per la correlativa proposizione fosse quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario; dal momento che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 1, dispone, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, ne conseguiva che il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario, equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, fosse appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

La censura è, dunque, infondata, giacchè il termine di trenta giorni per l’impugnazione, decorrente dalla data di comunicazione dei decreti impugnati avvenuta mediante avviso di cancelleria trasmesso telematicamente con p.e.c. ricevuta il 19.05.2014, era ormai ampiamente decorso alla data del 14.07.2014 di proposizione dell’opposizione.

Sono, infatti, gli stessi ricorrenti a riconoscere, nel contesto della loro censura, che con tale strumento erano stati comunicati i decreti di liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168.

Del tutto corretta, quindi, appare la statuizione della Corte di appello di Lecce che ha dichiarato la intempestività dell’opposizione proposta;

– il primo motivo, con il quale viene denunziata la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, per difetto di competenza funzionale del giudice che ha pronunciato l’ordinanza impugnata in composizione collegiale, anzichè da parte del Presidente dell’ufficio o suo delegato, resta travolto (assorbimento improprio) dal rigetto del secondo mezzo;

– conclusivamente, il ricorso va respinto;

– la peculiarità della questione, unitamente all’intervenuta declaratoria di costituzionalità del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17 e art. 15, comma 2, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2016, avvenuta solo dopo la proposizione del presente ricorso, suggerisce la compensazione integrale delle spese del giudizio;

– poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di

legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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