Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24375 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Milano con ordinanza del 7 marzo 2011 nel procedimento iscritto al

R.G. n. 41931 del 2008 pendente tra:

C.G.;

contro

la Prefettura di Sondrio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letta l’ordinanza del 7 marzo 2011 con cui il Tribunale di Milano ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio avverso la sentenza n. 169 del 2008 con cui il Tribunale di Sondrio ha dichiarato, quale giudice di appello, la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano a decidere sull’appello contro la sentenza del Giudice di pace di Tirano, che aveva accolto parzialmente il ricorso di C.G. per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione che le comminava una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 141 C.d.S., avendo ritenuto il Tribunale di Sondrio l’applicabilità, nel caso di specie, del R.D. n. 1612 del 1933, art. 7, comma 2, in tema di foro erariale, che, in deroga alle norme ordinarie, indica il giudice competente in quello del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice competente secondo le norme ordinarie;

rilevato che il giudice rimettente censura la sentenza impugnata per avere affermato, ponendosi in contrasto con il recente orientamento della Corte di cassazione, che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, la regola generale secondo cui il giudice dell’impugnazione è quello nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado resti derogata dall’applicazione della disposizione di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 7; letta la memoria dell’Ufficio territoriale del Governo di Sondrio, che ha concluso per il rigetto;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha ritenuto fondato il regolamento proposto alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza n. 23285 del 18 novembre 2010, secondo cui, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, nei quali la competenza territoriale del giudice va determinata sulla base del criterio del luogo in cui risulta commessa la violazione, non trova applicazione la regola del foro erariale stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il regolamento di competenza va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, dovendosi statuire che la competenza a decidere sull’appello spetta al Tribunale di Sondrio, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Nulla si dispone sulle spese di questa fase di giudizio, tenuto conto che la Prefettura di Sondrio, che è stata la sola parte a prospettare difese, ha visto respinte le proprie ragioni.

P.Q.M.

accoglie il regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Sondrio, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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