Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24375 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2675-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SKARJA MILENA, nella qualità di mandante degli eredi di PINTAR

VALENTINA, vedova G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA

MAFFEI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7046/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2011 R.G.N. 749/10;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.1.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a P.V. la pensione di reversibilità quale coniuge superstite di G.E., titolare di pensione liquidata sulla scorta della convenzione internazionale italo-jugoslava vigente all’epoca del suo pensionamento;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

che gli eredi di P.V., in persona di S.M., hanno resistito con controricorso;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 48 Regolamento CE n. 1408/1971 e della L. n. 218 del 1952, art. 13 (come modificato dalla L. n. 903 del 1965, art. 23), per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente avesse diritto alla pensione di reversibilità nonostante che il de cuius non potesse far valere almeno 52 settimane di contribuzione in Italia e fosse deceduto in data successiva al 1.5.2004, ossia nella piena vigenza del Regolamento cit., conseguente all’adesione della Slovenia all’Unione Europea;

che questa Corte ha già avuto modo di fissare il principio di diritto secondo cui la pensione di reversibilità in regime internazionale, benchè acquisita dal superstite iure proprio, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso (Cass. n. 23841 del 2015, cui hanno dato seguito Cass. nn. 24534 e 24645 del 2015);

che, nella specie, il de cuius, benchè deceduto il (OMISSIS), godeva della pensione diretta dall’1.9.1984, di talchè risulta corretta la conclusione della Corte di merito, che ha ritenuto applicabile alla pensione di reversibilità la convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1947, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, era sufficiente l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale;

che il ricorso va conseguentemente rigettato, nulla disponendosi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della tardività del deposito del controricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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