Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24375 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13734/2017 proposto da:

D.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI

n. 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VALERIO RIGUARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10881/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4292/31/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di D.A.F. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che, essendo devoluta dall’appellante la sola questione della obbligatorietà generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale, peraltro non avendo l’appellato riproposto le questioni ed eccezioni sollevate in prime cure, la controversia andava definita in aderenza alla giurisprudenza di legittimità recentemente consolidatasi nel senso della non applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nel caso, quale quello di specie, di accertamento “a tavolino” ossia senza alcun accesso presso il contribuente soggetto alla verifica fiscale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, poichè la CTR ha affermato la non obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale nel caso di accertamenti senza accesso presso il contribuente.

La censura è fondata.

Va ribadito che: a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto (in applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea), mentre, per quelli “non armonizzati” (non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella unionale), solo ove risulti specificamente sancito (Cass. Sezioni Unite, n. 24823 del 2015; Cass. n. 11283 del 2016); b) anche per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo ove il contribuente dimostri che, ove fosse stato rispettato il contraddittorio, vi sarebbe stata la possibilità di un esito diverso del procedimento (CGUE 3 luglio 2014 Kamino International Logistics SV e Datema HE/Imann Wordldwide Logistics SV, nelle cause riunite C-129/13, C130/13; punti 75, 76, 77, 78, 79, 80). In particolare la Corte di Giustizia UE, nella indicata sentenza, ha affermato che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”; c) nella specie, la parte non ha dimostrato che avrebbe potuto fornire dati idonei a portare ad un diverso risultato procedimentale; d) le garanzie istruttorie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, non si estendono ai terzi nell’ambito dei tributi non armonizzati (ex multis, Cass. n. 9108 del 2012; n. 14374/2017, n. 20416 del 2018).

La sentenza impugnata è sicuramente conforme ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali e le considerazioni del ricorrente al riguardo non inducono ad opinare diversamente in base ai principi espressi dalla giurisprudenza sopra indicata.

Il giudice tributario di appello tuttavia, pur dimostrandosi consapevole della diversa portata dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in relazione all’IVA, quale precisata nel primo arresto giurisprudenziale citato, non si è adeguata al medesimo.

La CTR campana infatti si è limitata ad evocarlo in astratto, ma in concreto non ha effettuato la necessaria “prova di resistenza”, ossia non si è pronunciata sulla “non pretestuosità” dell’opposizione del contribuente alle pretese creditorie relative all’IVA.

Va peraltro rilevato che la mancata riproposizione nel grado di appello delle questioni meritali da parte del contribuente e quindi il formarsi del relativo giudicato interno, non può considerarsi ostativo di tale, necessaria, ulteriore valutazione meritale, posto che si tratta di una mera delibazione finalizzata appunto al giudizio sull’eccezione pregiudiziale di invalidità dell’atto impositivo impugnato per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, ancorchè delimitato alla sola imposta “armonizzata” oggetto di lite. Quanto alla questione di legittimità costituzionale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, basti rinviare alle considerazioni sviluppate nella citata sentenza delle SU civili di questa Corte, cui il Collegio pienamente aderisce, rilevandosi ulteriormente soltanto che la questione medesima come riproposta dalla Commissione tributaria regionale della Toscana è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 187 del 2017.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto motivo nei limitati termini di cui in motivazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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