Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24374 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/11/2016), n.24374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito, n. 90,

nello studio dell’avv. Giuseppe Vaccaro; rappresentato e difeso

dall’avv. Alessandra Leggio, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimata –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

come sopra rappresentata;

– ricorrente in via incidentale –

contro

G.E., come sopra rappresentato;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 433/34/11 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, Sez. Dist. di Catania, depositata in data 24

ottobre 2011;

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 9 giugno 2016

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’avv. Alessandra Leggio;

Sentito per la controricorrente l’avv. dello Stato Roberta Guizzi;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 73 depositata il 28 gennaio 2011 la C.T.P. di Catania rigettava il ricorso proposto dall’ing. G.E. avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate di Catania aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione delle agevolazioni della prima casa, in relazione a un immobile acquistato in data (OMISSIS), in quanto, sia per la superficie di mq 272, sia per l’estensione dell’area scoperta, l’unità abitativa doveva considerarsi di lusso.

1.1 – In proposito si osservava che le stesse deduzioni del ricorrente, che in tempi diversi aveva prodotto delle relazioni redatte da un tecnico, erano contraddittorie.

1.2 – Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso, notificato in data 26 aprile 2011, che dava luogo al procedimento n. 2729 del 2011.

1.3 – Con decisione n. 564 del 7 luglio 2010 la C.T.P. di Catania rigettava il ricorso proposto dal predetto G., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del concessionario, avverso la cartella di pagamento relativa alla suddetta pretesa tributaria, con il quale erano state riproposte le medesime questioni, deducendosi, altresì, la nullità dell’atto per carenza di motivazione.

1.4 – Tale sentenza veniva impugnata dal contribuente con ricorso notificato il 20 ottobre 2010, che dava luogo al proc. n. 6230/2010.

1.5 – Con la decisione indicata in epigrafe la CTR di Palermo sez. dist. di Catania, previa riunione dei due giudizi, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 73 sopra indicata, per omesso deposito della copia dell’impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2.

Quanto al giudizio relativo all’impugnazione della cartella, giudicata irrilevante, in considerazione della scindibilità della cause, l’omessa notifica dell’appello alla concessionaria Serit, la CTR ha rigettato l’appello proposto dal G., ponendo in evidenza la contraddizione tra gli elaborati tecnici prodotti dallo stesso contribuente.

1.6 – Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, affidato a due motivi, cui l’amministrazione resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, con due motivi, resistiti da controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (recte, n. 4), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, per aver la CTR erroneamente dichiarato inammissibile il proprio gravame, nel quale, sostanzialmente deducendo che l’atto presupposto era stato regolarmente notificato, non era stata introdotta un’eccezione in senso stretto, essendosi al contrario avanzata una mera difesa, che non comportava ampliamento del thema decidendum.

2.1 – La seconda censura attiene alla violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6: erroneamente l’immobile sarebbe stato considerato di lusso.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

4 – Risulta dall’esame degli atti, consentito dalla natura procedurale del vizio denunciato, che il ricorso in appello veniva notificato tramite ufficiale giudiziario.

La Commissione Tributaria Regionale, nel dichiarare inammissibile il gravame, non ha considerato, che, giusto il tenore letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, il deposito della copia dell’appello presso l’Ufficio della segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata è prescritto, a pena di inammissibilità, nella sola ipotesi che “il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario”.

Ove si consideri che la finalità di tale prescrizione è quella di informare la segreteria del giudice a quo, affinchè non consideri che sia passata in giudicato una decisione regolarmente impugnata, è evidente che, essendo l’ufficiale giudiziario tenuto a rendere tale informazione, l’obbligo in esame sia previsto nella sola ipotesi di notifica che non sia dallo stesso effettuata.

5 – Il secondo motivo è inammissibile. Deve in proposito richiamarsi il principio secondo cui, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”.

6 – Rimanendo assorbito il ricorso incidentale, che attiene alla cartella, e, pertanto, introduce questioni caudatarie del rapporto principale, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata in relazione al profilo sopra evidenziato, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, con rinvio alla CTR di Palermo, sezione dist. di Catania, che procedere all’esame del gravame nel rispetto del principio sopra enunciato, provvedendo, altresì, in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; pronunciando sul ricorso relativo al proc. n. 6230/2010, dichiara la nullità, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, della sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR di Palermo, Sezione distaccata di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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