Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24374 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
LEON D’ORO SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ORESTE GIORGI 10, presso lo
studio dell’avvocato APPELLA ANTONIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIULIANI PIETRO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ IMMOBILIARE LAMBRO SRL (OMISSIS) in persona del suo
amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO
EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMPI LUCA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 258/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
13.1.2010, depositata il 04/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Franco Chiapparelli che si
riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Si trascrive di seguito la relazione redatta dal consigliere designato per l’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c.:
“premesso che con la sentenza impugnata la corte milanese, rigettando i reciproci appelli delle società in epigrafe in una controversia avente, quale precipuo oggetto le contrapposte pretese (formulate in due distinti giudizi, poi riuniti) di proprietà esclusiva di un locale bagno a piano terra, di una porzione di scale e relativa parte del tetto, nell’ambito di un edificio sito in (OMISSIS), ha confermato le sentenze emesse dal giudice di primo grado, sia quella non definitiva, con la quale era stata ritenuta la proponibilità della domanda della società Immobiliare Lambro, rigettando l’eccezione della convenuta Leon D’Oro ex art. 705 c.p.c., per ravvisata sussistenza di un grave ed irreparabile pregiudizio, a termini della sentenza della Corte Cost.le n. 25 del 1992, sia quella definitiva, con la quale, accertata la natura di beni comuni dei suddetti, erano state respinte le reciproche domande; ritenuto che il ricorso, proposto dalla società Leon D’Oro, si palesi fondato, quanto ai primi due motivi (deducenti rispettivamente violazione e falsa applicazione dell’art. 705 c.p.c. in riferimento alla sent.
Corte Cost.le n. 25/92, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), ed infondato, quanto al terzo e rimanente, per le seguenti rispettive considerazioni:
1), 2) nel confermare la proponibilità dell’azione petitoria, promossa dalla società Lambro durante la pendenza di un procedimento possessorio che la vedeva convenuta per lo spoglio ad oggetto del vano bagno in questione, i giudici di merito si sono limitati a richiamare la citata sentenza della Corte Costituzionale e a considerare che “come ammesso dalla stessa appellante, l’oggetto dell’azione possessoria era la richiesta di abbattimento di un muro” (circostanza peraltro inesatta, dovendosi, per concorde affermazione delle parti, ripristinare una parete abbattuta durante lo spoglio);
tale argomentazione è censurabile sia sotto il profilo dell’errore di diritto, affermando un principio secondo cui ogni qualvolta l’esecuzione della decisione possessoria comporti una riduzione in pristino dello stato dei luoghi, sussistendo in re ipsa un pregiudizio irreparabile, la preclusione di cui all’art. 705 c.p.c. non opererebbe, il che non è stato affermato con carattere di generalità dal giudice delle leggi, sia sotto il profilo della carente motivazione, poichè (a parte il sopra citato travisamento) non è stata compiuta alcuna concreta valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni, in particolare della irreparabilità del pregiudizio de quo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della reintegra ed alle conseguenze del disposto ripristino dello stato dei luoghi, che avrebbero potuto nella particolare vicenda giustificare, secondo il dictum della Consulta, la menzionata deroga al temporaneo divieto di proporre l’azione petitoria;
3) non ravvisa il relatore, invece, la denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., con le conseguenti nullità dei giudizi di merito, considerato che l’oggetto della domanda della Immobiliare Lambro atteneva chiaramente, come risulta dalla narrativa della sentenza ed hanno potuto verificare e dare atto i giudici di merito, non solo al vano bagno, ma anche alle parti del vano scala e del tetto annesse, oggetto di unitaria considerazione quali beni comuni nell’ambito del titolo esaminato, beni chiaramente individuabili e di fatto individuati anche con la consulenza tecnica.
Tanto premesso, si propone l’accoglimento dei primi due motivi e la reiezione del terzo”.
Tanto premesso esaminata la memoria di parte resistente,che non aggiunge significative argomentazioni atte superare le osservazioni del relatore; udito il difensore della parte suddetta; dato atto del parere del P.G. adesivo alla relazione preliminare; il collegio ritiene di dover condividere integralmente quest’ultima e recepirne la relativa proposta, ribadendo in particolare come nel caso di specie sia mancata una specifica e concreta motivazione in ordine al pregiudizio grave ed irreparabile che comporterebbe, a termini della citata pronunzia della Corte Costituzionale, la deroga al divieto di proposizione dell’azione petitoria in pendenza del giudizio possessorio.
Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, cui si demanda anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso,rigetta il terzo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011