Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24374 del 16/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017), n. 24374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14909-2012 proposto da:
F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
MARANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7739/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/01/2012 R.G.N. 789/08.
Fatto
RILEVATO
– che con sentenza del 26 gennaio 2012, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da F.G. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti per il periodo 1.7/30.9.2002 sulla base della seguente causale “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002 e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto assolto l’onere di specificazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine, in ragione del riferimento puntuale agli accordi versati in atti e della coerenza di quelle con i contenuti degli stessi;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Società.
Diritto
CONSIDERATO
– che con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’assolvimento, da parte della Società datrice su cui grava, dell’onere previsto dalla legge di specificazione della ragione posta a base dell’assunzione a termine del lavoratore, assumendo l’insufficienza del riferimento al processi di mobilità, da qualificarsi quale mero presupposto dell’insorgere di specifiche ed eccezionali esigenze rimaste indefinite;
che l’unico motivo, risulta infondato, atteso che il ritenuto assolvimento da parte della Società datrice dell’onere di specificazione delle ragioni oggettive dell’apposizione del termine appaiono supportate da un’adeguata valutazione degli accordi sindacali richiamati nella causale del contratto che, attenendo all’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di favorirne la redistribuzione su tutto il territorio nazionale, in particolare, verso il servizio di sportelleria, e, dunque, con riguardo a mansioni e qualifiche ben determinate, rivestono decisiva rilevanza alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 2279/2010, Cass. n. 10033/2010, Cass. n. 16705/2010), per cui la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro, per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità ed articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo posto a base dell’esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.
che, pertanto, il ricorso va rigettato con attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017