Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24374 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13496-2017 proposto da:

ITALGRANIT S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RUFFINI 2/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1539/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RILEVATO CHE

Con sentenza in data 24 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dalla Italgranit srl avverso la sentenza n. 92/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Verbania che ne aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per IIDD ed IVA 2007, ma limitatamente all’IRAP. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non erano fondate le eccezioni di invalidità dell’atto impositivo impugnato perchè emesso oltre il termine ordinario di decadenza, trovando applicazione nel caso di specie la disciplina speciale del c.d. “raddoppio dei termini” vigente ratione temporis, e perchè non vi era stata l’allegazione della denuncia penale che tale disciplina rendeva applicabile, non essendovi alcuna comminatoria legale espressa di tal sorta e comunque emergendo dal PVC elementi più che adeguati per valutare la sussistenza, almeno in astratto, di illeciti penali appunto implicanti la sussunzione del caso concreto nella disciplina speciale stessa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La contribuente ha depositato memoria allegando gli originali della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato il ricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, poichè la CTR ha affermato l’insussistenza dell’obbligo di allegazione della denunzia penale, ciò appunto violando dette disposizioni legislative oneranti l’Ente impositore dell’allegazione di un atto richiamato in quello impositivo ovvero almeno la riproduzione del “contenuto essenziale” del primo nel corpo motivazionale del secondo, peraltro avendo tale circostanza impedito il giudizio di “prognosi postuma” sul fumus delicti da parte del giudice tributario di merito.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3 bis, quali vigenti ratione temporis, poichè la CTR appunto non ha effettuato alcuna valutazione di “prognosi postuma”, con particolare riguardo ai diversi momenti della notitia criminis e del PVC.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va ribadito che:

– “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011″ (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11171 del 30/05/2016, Rv. 639877 – 01);

– “In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poichè ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 9322 del 11/04/2017, Rv. 643795 – 01).

La CTR piemontese si è rigorosamente attenuta ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

Il giudice tributario di appello infatti, puntualmente in fatto e correttamente in diritto, ha osservato che nel PVC, pacificamente allegato all’avviso di accertamento impugnato e riproducente per estratto della comunicazione di notizia di reato, vi erano tutti gli elementi che potevano indurre a valutare positivamente la sussistenza, in astratto, di illeciti penali ex D.Lgs. n. 74 del 2000 e quindi l’applicabilità della speciale disciplina del “raddoppio dei termini” per l’emissione dell’avviso di accertamento medesimo, quale vigente ratione temporis.

Il giudice tributario di appello peraltro ha altresì correttamente affermato che l’allegazione di detto atto istruttorio ha consentito il pieno rispetto del diritto di difesa della contribuente, con rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente società al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA