Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24373 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 30/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9214/2015 proposto da:

M.M., B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCO ZAMBELLI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, MAURIZIO

BALLARIN, ANTONIO IANNOTTA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

T.M., BE.FA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARCO FEROCI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA PAVANINI, per

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

D.Z.M., M.A., V.A.,

P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 40/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Franco ZAMBELLI, Andrea PAVANINI e Natalia

PAOLETTI per delega dell’avvocato Nicolò Paoletti;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il M. ed il B. impugnano per cassazione, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, in riforma della prima sentenza (appellata dal Comune di Venezia) ed in accoglimento dei ricorsi proposti in primo grado dal Be. e dal T., ha disposto l’annullamento degli atti della procedura concorsuale per il rilascio di n. 25 licenze per l’esercizio del servizio taxi acqueo bandito dal Comune di Venezia. In particolare, la sentenza è censurata nel punto in cui afferma che “al M. si sarebbero dovuti riconoscere solo punti 6,12 in luogo dei 12,14, mentre al sig. B. punti 9,87 invece di 14,51”.

Sostengono i ricorrenti (con riferimento alle statuizioni di cui ai capi 5f e 6 della sentenza impugnata) che il giudice amministrativo avrebbe provveduto in eccesso di potere giurisdizionale, sostituendosi alla commissione esaminatrice attraverso l’attribuzione di un nuovo punteggio al M. ed al B., così imponendo alla PA, sulla scorta dei nuovi punteggi assegnati, l’inserimento in graduatoria del Be. e del T. in posizione utile al rilascio della licenza, a scapito degli attuali ricorrenti.

Resistono con controricorso il Be. ed il T., i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato. Il Comune di Venezia deposita un atto denominato “Controricorso”, con il quale solidarizza con gli attuali ricorrenti e chiede che sia accolto il loro ricorso. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Nella specie non risulta configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale così come delineato dalla summenzionata giurisprudenza.

Occorre premettere – quanto alla limitazione della censura, da parte dei ricorrenti, ai suddetti due capi del provvedimento impugnato – che la sentenza del giudice amministrativo, impugnata innanzi alle Sezioni Unite, deve essere esaminata nell’intero contesto dell’iter argomentativo svolto, non potendo estrapolarsi singole espressioni contenute nella decisione, le quali, seppure di per se stesse (nel loro senso letterale) appaiano esprimere singolarmente una qualche ingerenza nel merito amministrativo o nella valutazione tecnica, devono comunque essere lette nel contesto complessivo della decisione stessa, non potendo la verifica dell’osservanza, da parte del giudice amministrativo, dei limiti (esterni) nella valutazione di congruità e logicità della motivazione dell’atto e della non ingerenza della scelta tra le diverse opzioni valutative essere incentrata soltanto su singole espressioni, o addirittura parole, estrapolate dal contesto argomentativo della decisione (SU n. 8071/12).

Nella specie, l’esame dell’intero contesto argomentativo svolto dal giudice amministrativo consente di rilevare che la questione sottopostagli era quella dell’illegittimità della decisione della commissione di concorso attributiva al M. ed al B. del punteggio di anzianità per il servizio taxi prestato quali collaboratori familiari; punteggio assegnato annualmente su un numero di giorni doppio (365 invece di 176) rispetto al punteggio massimo che la stessa commissione aveva ritenuto ammissibile.

Ritenuto fondato questo rilievo, il giudice, sulla base del confronto tra i criteri datisi dalla commissione ed i risultati alla quale la stessa era pervenuta, ha proceduto a compiere un’operazione matematica, attraverso la quale ha dimostrato che il punteggio alla fine attribuito al M. ed al B. era maggiore rispetto a quello che si sarebbe dovuto riconoscere. Tutto ciò, sulla fondamentale considerazione che “in nessun modo, infatti, poteva essere riconosciuta un’anzianità superiore al numero delle giornate teoricamente ammissibili per l’impiego in servizio taxi dell’imbarcazione del titolare della licenza” (cfr. pag. 19 della sentenza).

E’ consolidato il principio secondo cui le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale (e, quindi, sindacabili in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione), laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (tra le varie, cfr. Cass. SU n. 23302/11).

Ricostruita come sopra la vicenda ed esaminato il provvedimento impugnato, è agevole escludere che il giudice amministrativo abbia compiuto una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, oppure che abbia inteso sostituirsi all’amministrazione. Piuttosto, ha operato il riscontro di quanto neppure contestato in atti.

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. Il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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