Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24373 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANELLI TIZIANA giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA AMERICO CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MILONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI NOI GABRIELE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

27/11/2009, depositata il 2/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione depositata dal consigliere designato per l’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c.:

“premesso che con la sentenza impugnata sono stati confermati,rigettando l’appello principale, l’accertamento della linea di confine tra i due fondi e la conseguente statuizione restitutoria, adottata in conformità alla seconda consulenza tecnica di ufficio, ed in accoglimento dell’appello incidentale, è stata pronunziata condanna all’arretramento di un muro di recinzione lungo tutto il confine tra i lotti delle parti sino a rilasciare all’attrice una superficie di mq 85,77 (in luogo di quella di mq.

32,08 determinata dal primo giudice);

ritenuto che il ricorso del soccombente si palesi infondato, quanto al primo motivo, fondato quanto al secondo, per le seguenti rispettive considerazioni:

1) i giudici di appello hanno dato esaurientemente conto, sulla base di adeguate valutazioni di fatto e di coerenti conclusioni sul piano processuale, della ravvisata insussistenza di litisconsorzio necessario nei confronti di altri germani dei contendenti, i cui fondi non sono risultati direttamente interessati dalla domanda di rilascio e riduzione in pristino proposta dall’attrice, essendo la contestazione essenzialmente incentrata sulla determinazione della linea di confine tra i soli lotti delle due parti in causa; la dedotta necessità di valutazione, ai fini della decisione di tale controversia, di titoli comuni anche ai suddetti terzi avrebbe, al più comportato soltanto l’opportunità, ma non anche la necessità (non essendo la richiesta decisione diretta ad incidere sui diritti dei medesimi), della partecipazione al giudizio degli stessi ex art. 107 c.p.c.; ma tale intervento rientrava nel discrezionale ed incensurabile potere del giudice di merito, sicchè non sussiste la lamentata violazione dell’art. 102 c.p.c., nè alcun vizio di motivazione al riguardo;

2) manifestamente fondato invece si prospettati alla luce della giurisprudenza di legittimità oggetto di pertinente citazione, il secondo motivo, nella parte in cui deduce carenza di motivazione, in punto di valutazione degli articolati rilievi tecnici (negli essenziali punti riportati nel mezzo d’impugnazione, in osservanza del principio di autosufficienza) formulati dal consulente dell’appellante parte convenuta, rispetto a quelle recepite dai giudici di merito, i quali, pur manifestando la loro adesione al parere peritale di ufficio, riportandone le essenziali argomentazioni, non hanno tuttavia dato adeguato conto delle ragioni per cui hanno disatteso le successive specifiche critiche allo stesso mosse dal suddetto C.T.P., al riguardo limitandosi a richiamare, senza neppure riportarle, le osservazioni svolte dal consulente dell’altra parte, asseritamente adesive a quelle del c.t.u.: così venendo meno all’obbligo della motivazione, che non può consistere in un mero rinvio per relationem ad un atto difensivo di parte.

Si propone, conclusivamente, la reiezione del primo motivo e l’accoglimento del secondo.” Tanto premesso; esaminate le memorie depositate dalle parti considerato che le stesse non adducono argomenti nuovi atti a superare le ragioni esposte nella relazione, insistendo il ricorrente principale su mere ragioni di opportunità che avrebbero potuto consigliare, ma non imporre, l’allargamento del contraddittorio, senza anche evidenziare un litisconsorzio necessario passivo (attesa la chiara limitazione della domanda al solo confine tra i fondi della parti in causa), e ribadendo la parte resistente argomenti di merito opposti dal proprio consulente alle avverse censure (il cui specifico tenore risulta esaurientemente riportato nelle pagg. 9-11 del ricorsola ritenersi pertanto autosufficiente, diversamente da quanto eccepito), l’adesione ai quali da parte del giudice di appello risulta sostanzialmente immotivata; il collegio ritiene, in conformità al parere del P.G., di dover recepire la proposta del relatore.

Consegue, conclusivamente, la cassazione parziale della sentenza impugnata, con rinvio sul punto ad altra sezione della corte salentina, cui si demanda anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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