Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24373 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13456-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NON SOLO MARE S.R.L., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI n.142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PENNISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CACOPARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1783/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RILEVATO CHE:

Con sentenza in data 1 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 468/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso della Non Solo Mare srl contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi quale causa di detta pronuncia in rito la mancata produzione, contestualmente alla costituzione dell’appellante, della ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. contenente il gravame agenziale; rilevava peraltro che il gravame stesso non avrebbe potuto trovare accoglimento per carenza di specificità dei suoi motivi.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente.

E’ ben evidente infatti che la ratio decidendi assorbente/dirimente della sentenza impugnata è quella, colta con il ricorso, relativa alle modalità di costituzione in appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, mentre la considerazione fatta dalla CTR calabrese in ordine alla mancanza di specificità dei motivi di appello va considerato quale mero, ultroneo, obiter dictum, in quanto tale nemmeno impugnabile (cfr. Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014, Rv. 633495 – 01). Ciò posto, con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali e dell’art. 11 Cost. poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa del mancato deposito della ricevuta della spedizione dello stesso, contestualmente alla sua costituzione in secondo grado. La censura è fondata.

Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 03- 02). Constatato in fatto che il termine per appellare scadeva il 29 novembre 2011 (sentenza appellata depositata il 14 ottobre 2010 e non notificata; termine annuale più 46 giorni per la sospensione feriale, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis) e che dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello, depositata contestualmente alla costituzione dell’appellante, risulta asseverato – secondo lo standard probatorio indicato dalle SU (nel caso di specie: – che lo stesso è stato ricevuto dal destinatario il 24 novembre 2011 e perciò tempestivamente; ancora rilevato in fatto che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante si è costituito il 27 dicembre 2011 e che pertanto anche la costituzione dell’appellante è tempestiva, risulta dunque in diritto evidente il contrasto della sentenza impugnata con i principi di diritto di cui ai citati arresti giurisprudenziali. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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