Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24372 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24372

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10436-2016 proposto da:

C.F., rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO

DEL VECCHIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA

VIALE PARIOLI 76, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (ISTITUTO

TECNICO INDUSTRIALE STATALE EUGENIO BARSANTI, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2672/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2016 R.G.N. 2888/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALFREDO DEL VECCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, adita da C.F. con reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, all’esito della fase di opposizione, aveva rigettato l’impugnazione dell’atto di collocamento a riposo per superamento dei limiti massimi di età, adottato nei confronti della ricorrente il 23 febbraio 2013 dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Eugenio Barsanti.

2. La Corte territoriale ha premesso, in fatto, che la C., nata il 16 agosto 1946, con istanza del 2 luglio 2010 aveva chiesto il trattenimento in servizio fino al 70^ anno di età, evidenziando che al compimento dei 65 anni non avrebbe maturato il requisito contributivo minimo necessario per accedere al trattamento pensionistico. Ha rilevato che la domanda, formalmente unica, in realtà conteneva in sè due distinte istanze: l’una finalizzata a conseguire il trattenimento in servizio per il periodo utile ai fini della maturazione del minimo pensionabile; l’altra volta ad ottenere la prosecuzione del rapporto sino al compimento del 70^ anno di età.

3. In diritto il giudice di appello ha osservato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 contempla ipotesi distinte di trattenimento in servizio oltre il 65^ anno di età, prevedendo che il dipendente possa chiedere di rimanere in servizio sia nella ipotesi in cui non abbia maturato il diritto alla pensione, sia qualora la prosecuzione sino al 70^ anno gli consentirebbe di raggiungere la massima anzianità contributiva. La norma, poi, richiama anche la disciplina dettata in via generale per tutti i dipendenti pubblici dalla L. 23 ottobre 1992, n. 421 e, quindi, la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

4. La Corte territoriale ha evidenziato, inoltre, che la disciplina del procedimento è dettata dal D.P.R. n. 351 del 1998 che all’art. 1, comma 4, prevede che le domande di trattenimento in servizio si intendono accolte se non rifiutate dall’amministrazione nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione.

5. Ricostruito in detti termini il quadro normativo, il giudice di appello ha rilevato che il silenzio assenso si era formato sulla domanda volta ad ottenere la prosecuzione del rapporto ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo, ma non su quella di trattenimento in servizio sino al 70^ anno di età, che l’amministrazione aveva espressamente respinto nel settembre del 2011. Ha sottolineato al riguardo che la C. non poteva vantare il diritto soggettivo previsto dal secondo comma del richiamato art. 509, sia perchè la norma trova applicazione solo per il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1974, sia perchè la stessa è finalizzata a consentire il raggiungimento della massima anzianità contributiva, che pacificamente la ricorrente non avrebbe maturato.

6. La domanda, pertanto, andava ricondotta alla disciplina generale dettata dalla L. n. 503 del 1992, art. 16 emanata in attuazione della Legge Delega n. 421 del 1992, non compatibile con l’istituto del silenzio assenso perchè, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 351 del 2008, subordina l’accoglimento dell’istanza ad una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, che deve essere espressa e che nel caso di specie era stata negativa per la ricorrente.

7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.F. sulla base di cinque motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Istituto Tecnico Industriale Statale Eugenio Barsanati e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 la violazione di plurime disposizioni di legge e di norme costituzionali (artt. 3,10,11,97,101,111e 117 Cost.; legi

6 aprile 1994, n. 297, art. 509, commi 2 e 3; R.D. 16 marzo 1942, n. 262, art. 12), nonchè degli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano (in relazione all’art. 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo di New York del 10.12.1948; agli artt. 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000 e dell’art. 1 del Protocollo n. 12 allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950) e lamenta, inoltre, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Per quanto è dato comprendere dalla lettura della parte espositiva del motivo, nella quale confusamente si riportano brani estratti dalla sentenza di primo grado, dall’atto di appello e dalla motivazione di sentenze della Corte Costituzionale, si addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che con la domanda notificata all’amministrazione il 3.7.2010 la ricorrente aveva “esercitato il diritto d’istanza di trattenimento in servizio fino ai 70 anni di età, con l’amministrazione scolastica, secondo la legge speciale prevista per gli insegnanti nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, commi 2 e 3 come interpretati conformemente a costituzione dal diritto vivente della sentenza n. 207/1986 della Corte Costituzionale”, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, comma 3, nella parte in cui limitava il trattenimento in servizio per gli insegnanti che non avessero maturato il requisito minimo sino al conseguimento dell’anzianità necessaria per la quiescenza. Si sostiene che la Corte territoriale, violando il principio della necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avrebbe omesso l’accertamento su “un punto nodale della controversia, l’applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, commi 2 e 3, e la legge accessibile e prevedibile di Corte Costituzionale n. 207/1986, che sono l’antecedente logico e la condizione sine qua non per la pronuncia giurisdizionale in diritto d’illegittimità del licenziamento…”. Si aggiunge che il giudice di appello, in violazione della normativa sovranazionale richiamata in rubrica, avrebbe discriminato la ricorrente, disabile, ed omesso di garantire alla stessa le tutele costituzionali incorrendo nella violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “perchè manca con assolutezza nella sentenza il dato testuale, sotto l’aspetto materiale e grafico, del fatto storico con cui la medesima ricorrente ha manifestato all’amministrazione scolastica il fatto che al compimento dei 70 anni di età non avrebbe raggiunto la massima anzianità contributiva”.

1.2. La violazione delle norme sopra citate e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio vengono denunciati anche nel secondo motivo, con il quale si addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente interpretato il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 senza considerare i principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 207 del 1986, n. 444 del 1990 e n. 33 del 2013. La ricorrente sostiene, in sintesi, che il trattenimento in servizio andava concesso sino al 70 anno di età e non solo sino al conseguimento del requisito minimo, perchè il Giudice delle leggi con le pronunce richiamate aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 luglio 1973, n. 477 nella parte in cui limitava il trattenimento ai soli docenti in servizio nell’anno 1974 che avrebbero raggiunto la massima anzianità contributiva.

1.3. Con il terzo motivo la C. denuncia la violazione delle norme e dei trattati internazionali richiamati nella prima censura nonchè del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011, del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, art. 1, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 20 del D.M. 28 ottobre 2010, n. 90 “perchè non essendo stato adottato dall’amministrazione scolastica il provvedimento espresso, scritto e motivato di rifiuto della domanda di trattenimento in servizio fino al 70^ anno di età, entro il termine dell’11.2.2011 fissato dal D.M. 28 ottobre 2010, n. 90 del MIUR il silenzio dell’amministrazione equivale, ope legis, ad accoglimento della domanda e ad obbligazione contrattuale perfezionatasi tra la ricorrente e l’amministrazione scolastica il 2.8.2010 o l’11.2.2011, ai sensi degli artt. 1321,1326 e 1372 c.c…..”. La ricorrente sostiene che una volta formatosi il silenzio assenso sulla domanda di trattenimento in servizio, l’amministrazione non poteva recedere unilateralmente dal rapporto e da ciò fa discendere la natura discriminatoria del licenziamento, intimato a lavoratrice disabile, la quale per l’anno scolastico 2013/2014 si era utilmente collocata nella graduatoria regionale dei docenti di religione cattolica e poteva vantare il titolo di precedenza riconosciuto dalla L. n. 104 del 1992.

1.4. Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, lamenta la violazione degli artt. 101,111 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU, degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., degli artt. 4 e 11 e della Tabella A allegata al D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 7″ per error in iudicando sulla statuizione delle spese processuali contenute nell’impugnata sentenza, per vizio testuale della medesima sentenza per motivazione manifestamente contraddittoria, perplessa e obiettivamente incomprensibile”. La ricorrente sostiene che la Corte di Appello non poteva condannarla al pagamento delle spese del grado perchè in relazione alla formazione del silenzio assenso sulla domanda di trattenimento in servizio sino al compimento della anzianità contributiva minima, il reclamo era stato accolto. Aggiunge che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva violato i criteri stabiliti dal decreto ministeriale perchè per la fase decisoria, considerato il valore indeterminabile della causa, poteva essere riconosciuta la somma massima di Euro 4.050,00. Aggiunge che l’amministrazione si era costituita tardivamente per cui in sede di liquidazione non si poteva tener conto della redazione della memoria difensiva. Infine evidenzia che il MIUR non aveva depositato nota spese.

1.5. La quinta censura denuncia ” violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 101,102 e 112 c.p.c. per error in procedendo per violazione della normativa vigente in materia di principio del contraddittorio, del litisconsorzio necessario e della corrispondenza del chiesto e del pronunciato ed in particolare per l’omissione di motivazione della sentenza impugnata”.

La ricorrente si duole, in sintesi, dell’omessa pronuncia sul motivo di reclamo con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere escluso la legittimazione passiva dell’ITIS che, invece, doveva ritenersi litisconsorte necessario, avendo adottato, per il tramite del suo dirigente, l’atto unilaterale di cessazione dal servizio.

1.6. La C. formula, infine, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia “ai fini della verifica della compatibilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 con i principi di affidamento legittimo di buona fede nel rapporto giuridico pubblico di lavoro, di proporzionalità, di non discriminazione e di tutela, enucleabili dall’art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo del 27.11.2000 dei lavoratori disabili del comparto scuola trattenuti in servizio”.

2. Per la loro stretta connessione logico giuridica, devono essere trattati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, con i quali la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere errato nell’interpretazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 condotta senza considerare e valorizzare i principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze con le quali era stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’analoga disciplina dettata dalla L. n. 477 del 1973, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

I motivi sono infondati.

2.1. il richiamato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede per il personale docente della scuola ipotesi distinte di trattenimento in servizio, disponendo, al comma 2, che “Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età”; al comma 3 che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”; infine al comma 5 che “Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”.

2.2. In attuazione della legge delega, richiamata nella disposizione, è stato emanato il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 che, nella formulazione originaria, si limitava a ripetere quanto già previsto dal legislatore delegante (art. 3, lett. b) ossia a prevedere la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio. La norma, peraltro, è stata oggetto di plurimi interventi normativi (l’art. 16, comma 1 è stato, infatti, modificato dal D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 1, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 33 dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 7, dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 22, comma 2, e da ultimo dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, comma 17) e con il D.L. n. 112 del 2008 è stato previsto che, a fronte della domanda di trattenimento, “è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.”

2.3. L’interpretazione della normativa sulla quale il giudice di appello ha fondato la pronuncia di rigetto è corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10064/2016 e, quanto al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16,Cass. n. 2010/2017 e Cass. n. 22790/2013), che ha escluso il diritto soggettivo incondizionato del personale docente a rimanere in servizio oltre il limite di età, precisando che, nella formulazione attuale, la disciplina applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici subordina il trattenimento ad una valutazione discrezionale della P.A., mentre quella speciale dettata dal T.U. legittima la protrazione del rapporto solo in presenza delle condizioni richieste dall’art. 509, commi 2 e 3.

E’, quindi, necessario che il trattenimento sia finalizzato o a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattamento pensionistico, ed in tal caso sarà limitato al tempo sufficiente per la maturazione del requisito, o per permettere, ai soli dipendenti già in servizio nell’anno 1974, di conseguire la massima anzianità contributiva.

2.4. La limitazione di quest’ultima disposizione ai docenti che alla data sopra indicata erano già stati immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, si giustifica in ragione della natura transitoria della norma, che ricalca l’analoga previsione contenuta nella L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, comma 2 e che è finalizzata a non mortificare il personale scolastico assunto nella vigenza di una diversa normativa. Infatti, anteriormente alla L. del 1973, i professori delle scuole secondarie venivano collocati a riposo a 70 anni, sicchè il legislatore, nel portare il limite di età a 65 anni, ha ritenuto di disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, consentendo la permanenza in servizio a coloro che, secondo il previgente regime, avrebbero avuto la possibilità di raggiungere la massima anzianità contributiva.

2.5. Il ricorso, nella parte in cui invoca una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 509, per sostenere che doveva essere consentito alla C., al fine di migliorare ulteriormente la propria posizione contributiva, di rimanere in servizio sino al 70^ anno di età e non solo sino alla maturazione della contribuzione minima, fornisce un quadro parziale della giurisprudenza della Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciare sulla legittimità della disciplina dettata dalla L. n. 477 del 1973, poi riprodotta nel T.U. della scuola.

Infatti la dichiarazione di incostituzionalità della richiamata L. n. 477 del 1973, art. 15, comma 3, (nella parte in cui consentiva ai docenti che non avessero maturato il requisito contributivo di rimanere in servizio per il periodo necessario alla maturazione del diritto a pensione e non sino al 70^ anno di età), pronunciata con la sentenza n. 207 del 1986, è stata limitata ai docenti già in servizio alla data del 1 ottobre 1974, per quanto si è già detto sulla necessità di tutelare le aspettative degli stessi fondate sul previgente regime.

Per il resto, invece, la Corte ha ribadito con plurime pronunce (si rimanda alla motivazione di Corte Cost. n. 33 del 2013 ed ai precedenti ivi richiamati) che l’art. 38 Cost. tutela solo il conseguimento del minimo pensionistico mentre non godono di eguale protezione costituzionale l’incremento del trattamento di quiescenza o il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva. Sulla base di detti principi, con specifico riferimento al settore scolastico, la Corte ha escluso, con l’ordinanza n. 57 del 1992, la denunciata illegittimità costituzionale della diversità di disciplina fra assunti prima e dopo il 1 ottobre 1974, rilevando che la mancata estensione della disciplina dettata solo per i primi al personale della scuola non in servizio alla data suddetta – cui è consentito di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età al solo fine di raggiungere il minimo della pensione – non è frutto di scelta irrazionale o arbitraria del legislatore (per quanto si è detto sulla diversità dei regimi normativi dettati nel tempo).

2.6. La normativa rilevante ai fini di causa è stata, quindi, correttamente applicata dall’Amministrazione che, ricevuta l’istanza della C. del 2/3 luglio 2010, ha consentito il trattenimento in servizio solo ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 3, e, quindi, per il periodo necessario alla maturazione del requisito contributivo minimo, mentre l’ha respinta per il resto.

3. Nè si può sostenere l’illegittimità del provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico il 23 febbraio 2013, facendo leva sul silenzio assenso formatosi sulla originaria domanda, respinta dall’Amministrazione solo quando già erano decorsi i termini previsti dal D.P.R. n. 351 del 1998, art. 1.

La motivazione della sentenza impugnata, riportata nello storico di lite, è senza dubbio condivisibile nella parte in cui evidenzia che il silenzio assenso sulla domanda di trattenimento in servizio, presentata dal docente ai sensi della normativa generale dettata per gli impiegati civili dello Stato (ossia in forza del combinato disposto dell’art. 509, comma 5, del T.U. e del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 emanato in attuazione della delega conferita dalla L. 23 ottobre 1992, n. 421), non è compatibile con le modifiche apportate all’istituto dal D.L. n. 112 del 2008, che ha rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’accoglimento dell’istanza ed in tal modo ha degradato la situazione giuridica soggettiva del dipendente da diritto soggettivo a mero interesse legittimo di diritto privato.

3.1. La Corte territoriale, poi, ha escluso che la domanda fosse stata formulata anche ai sensi dell’art. 509, comma 2 T.U., poichè pacificamente la C. non era in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione, e detta interpretazione dell’atto, riservata al giudice del merito, non è stata validamente censurata dalla ricorrente.

Va ricordato, infatti, che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., sicchè occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, dovendo ritenersi inammissibile il motivo che si limiti, come nella fattispecie, a contrapporre una diversa esegesi a quella fatta propria dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. 30.4.2010 n. 10554).

3.2. Infine si deve sottolineare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’impiego pubblico contrattualizzato qualora l’atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell’autoqualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità (Cass. 26.2.2016 n. 3826, Cass. 1.10.2015 n. 19626, Cass. 8.4.2010 n. 8328 e Cass. 24.10.2008 n. 25761).

Poichè, per quanto sopra detto, la C. non era in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 509, comma 2, T.U., un eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza, in qualunque modo formatosi, sarebbe stato in contrasto con norma imperativa di legge e, quindi, improduttivo di effetti.

4. Del tutto inconferenti risultano i richiami alla normativa sovranazionale che tutela la disabilità ed alla direttiva eurounitaria 2000/78/CE, perchè la disciplina del trattenimento in servizio del personale docente della scuola non introduce alcuna discriminazione fondata sull’handicap fisico o psichico. La tutela della disabilità, inoltre, si realizza attraverso strumenti che consentano di “eliminare o ridurre le disparità di fatto che colpiscono le persone con disabilità, che possono sussistere nella loro vita sociale e, in particolare, nella loro vita professionale, nonchè ad ottenere una parità sostanziale, e non formale, riducendo tali disparità” (Corte di Giustizia 9.3.2017 in causa C – 406/15 punto 48) e non obbliga il singolo Stato a consentire il trattenimento in servizio del lavoratore disabile, solo perchè tale, oltre i limiti fissati per il restante personale.

Nessuna ingiustificata discriminazione, poi, si configura fra i docenti assunti in epoca antecedente all’ottobre 1974 e quelli immessi in ruolo successivamente a detta data, perchè, come si è visto, il diverso regime giuridico trova la sua ratio nelle ragioni già evidenziate che hanno indotto la Corte Costituzionale ad escludere la lamentata violazione dell’art. 3 Cost..

Non si ravvisa, pertanto, motivo alcuno per disporre il rinvio pregiudiziale, perchè il provvedimento della cui legittimità qui si discute è stato adottato facendo corretta applicazione della normativa vigente per il personale scolastico, senza che rispetto allo stesso abbia in alcun modo inciso la disabilità della quale la ricorrente è portatrice.

5. Palesemente infondato è il quarto motivo innanzitutto perchè l’asserita violazione dei limiti massimi della tariffa viene denunciata con riferimento al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, inapplicabile alla fattispecie perchè il reclamo è stato proposto il 27 luglio 2015 nella vigenza del Decreto 10 marzo 2014, n. 55.

Non rileva il mancato deposito della nota spese, in assenza della quale il Giudice è comunque tenuto ad effettuare la liquidazione (fra le più recenti in tal senso Cass. 27.3.2013 n. 7654), nè incide sul regolamento delle spese di lite la asserita tardività della costituzione in giudizio, che non impedisce alla parte di illustrare le difese ed anche le eccezioni rilevabili d’ufficio. Pertanto, ai fini della liquidazione, la costituzione tardiva non può certo essere ritenuta tamquam non esset, come preteso dalla ricorrente.

Infine non è configurabile nella fattispecie una soccombenza reciproca, perchè la domanda proposta dalla C. di trattenimento in servizio sino al 70^ anno di età è stata integralmente respinta. Non rileva che la Corte di Appello abbia ritenuto formato il silenzio assenso sull’istanza di prosecuzione del rapporto sino al raggiungimento del minimo contributivo, poichè, essendo stato pacificamente consentito alla ricorrente di rimanere in servizio entro detti limiti, si trattava di questione non ricompresa nel thema decidendum del giudizio.

6. La infondatezza dei primi quattro motivi rende inammissibile per difetto di interesse la quinta censura, con la quale si addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sul reclamo quanto alla legittimazione passiva dell’ITIS, erroneamente esclusa dal giudice di primo grado.

7. La mancata costituzione in giudizio degli intimati esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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