Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24372 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 04/10/2018), n.24372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13052-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INFISSI R. S.N.C. DI R.S. & C;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3336/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RILEVATO CHE

Con sentenza in data 13 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 314/12/15 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso della Infissi R. snc contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2009. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi quale causa di detta pronuncia in rito la mancata produzione, contestualmente alla costituzione dell’appellante, della ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. contenente il gravame agenziale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

L’intimata società contribuente non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa del mancato deposito della ricevuta della spedizione dello stesso, contestualmente alla costituzione in secondo grado.

La censura è fondata.

Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 03- 02). Constatato in fatto che il termine per appellare scadeva il 25 maggio 2015 (sentenza appellata notificata, con consegna diretta all’Agenzia delle entrate, ufficio locale, il 26 marzo 2015) e che dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello risulta asseverato -secondo lo standard probatorio indicato dalle SU (nel caso di specie: timbro postale; distinta delle raccomandate con timbro postale)- che lo stesso è stato ricevuto dal destinatario il 21 maggio 2015 e perciò tempestivamente; ancora rilevato in fatto che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante si è costituito il 17 giugno 2015, depositando sia gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti il suo gravame sia detta distinta e che pertanto anche la costituzione dell’appellante è tempestiva, risulta dunque in diritto evidente il contrasto della sentenza impugnata con i principi di diritto di cui ai citati arresti giurisprudenziali.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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