Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24371 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 30/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 30/11/2016), n.24371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17139/2014 proposto da:

M.A.C., M.M.C.,

I.M.G., R.R., R.L., R.G. nella

qualità di eredi di R.O. e B.L. in proprio e

nella qualità di eredi di R.O., G.G.,

O.A., O.V. in proprio e nella qualità di

procuratrice speciale di O.G., A.A. in

proprio e nella qualità di eredi legittimi di C.C.,

RA.GI. e P.M.C., CO.SA.AG.,

GR.SA. e GR.AN. in proprio e nella qualità di eredi

di Gr.Gi. e Ra.Vi., S.S. in

proprio e nella qualità di erede usufruttuario della moglie

Ca.Gi. e S.A.E.M. nella qualità di

erede di Ca.Gi., MO.PI.CO.,

MO.AN., G.G., MO.FR., GR.SA.,

nella qualità di erede di Gr.Pl. e di Bi.Al.,

L.A. in proprio e nella qualità di rappresentante della madre

Curatore E.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO LICCIARDELLO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE ASERO

MILAZZO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA MACRI’ e

FABIO BUCCHERI, per delega a margine del controricorso;

CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CATANIA IN

LIQUIDUIDAZIONE, GESTIONE SEPARATA IRSAP CATANIA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO SALTALAMACCHIA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro pro

tempore, ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE REGIONE SICILIA,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIANA, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 211/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Orazio LICCIARDELLO, Antonino SALTALAMACCHIA,

Antonino Rosario BARLETTA per delega degli avvocati Daniela Macrì e

Fabio Buccheri, e Federico DI MATTERO per l’Avvocatura Generale

dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il M. ed altri chiesero la condanna del Comune di Catania, del Consorzio ASI Catania, del Ministero delle Infrastrutture e dell’Assessorato regionale ai LL.PP. della Regione Sicilia al risarcimento dei danni subiti dai propri terreni agrumentati, per effetto dell’ostruzione della foce del fiume (OMISSIS). Il TRAP per la Sicilia rigettò la domanda sul rilievo che, in prossimità della foce del (OMISSIS), s’era creata una zona palustre dalle particolari caratteristiche ambientali, per proteggere la quale era stata istituita una riserva naturale orientata. I danni lamentati dai ricorrenti – secondo il TRAP – erano riferibili esclusivamente alla formazione della duna alla foce del fiume e, quindi, all’ente che, istituendo la zona protetta, ne aveva di fatto impedito la rimozione.

L’appello proposto è stato rigettato dal TSAP, il quale ha escluso che dalla circostanza che i regolamenti dell’oasi del (OMISSIS) consentono lo svolgimento di attività agricola nell’ambito della riserva discenda quale conseguenza automatica il diritto dei proprietari dei terreni alla continuazione dell’attività agricola con le medesime caratteristiche esistenti prima dell’istituzione della riserva: possibilità, questa, sussistente solo nei limiti della compatibilità con le finalità della riserva. Ha, poi, ritenuto condivisibile l’affermazione del TRAP per cui la condotta omissiva delle amministrazioni non aveva il connotato dell’illiceità, con la conseguenza che non poteva neanche qualificarsi come ingiusto il danno determinato dalla condotta omissiva medesima.

Il M. e gli altri ricorrono per cassazione mediante due motivi (quello rubricato come terzo concerne, in realtà, il diverso regolamento delle spese che conseguirebbe all’accoglimento del ricorso). Rispondono con controricorso il Comune di Catania ed il Consorzio ASI di Catania. L’Avvocatura dello Stato ha partecipato alla sola discussione per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il Ministero dei LL.PP. Regione Sicilia, per l’Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (violazione di legge) i ricorrenti censurano l’affermazione secondo cui il danno da loro subito sarebbe privo del connotato dell’ingiustizia ed invocano il precedente di queste SU n. 500 del 1999 laddove attribuisce il carattere dell’ingiustizia (alla quale fa riferimento l’art. 2043 c.c.) non alla condotta ma al danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Aggiungono pure che il vincolo imposto ai proprietari delle zone interessate dalla riserva non discende dalla legge, atteso che sia la legge che il regolamento sanciscono la compatibilità della riserva con lo svolgimento delle attività agricole preesistenti. Il pregiudizio per i privati sarebbe dunque ingiusto in quanto lesivo dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU.

Il secondo motivo denunzia la violazione di quelle norme, ritenendo evidente la violazione del diritto di proprietà, in questo caso limitato senza previsione di indennizzo alcuno per effetto dell’istituzione della riserva naturale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Alla base della decisione impugnata esiste l’accertamento di merito (fondato, a sua volta, sull’esperita CTU) secondo cui i danni lamentati discendono causalmente dalla duna formatasi alla foce del fiume, con formazione di zona palustre ed innalzamento della falda che, in definitiva, ha pregiudicato la coltivazione degli agrumi. Proprio la palude e la duna la legge ha scelto di mantenere e potenziare, in considerazione del particolarissimo ecosistema formatosi.

Si tratta – come si diceva – di un accertamento di merito che è incensurabile in cassazione e dal quale la sentenza impugnata ha fatto discendere la corretta conseguenza che il danno lamentato è privo del carattere dell’ingiustizia (in questo senso è giusto il riferimento fatto in ricorso a Cass. SU n. 500/99), sicchè manca il connotato fondamentale della responsabilità aquiliana.

Tutte le altre considerazioni concernenti quelli che sono lamentati come limiti imposti alla proprietà senza il corrispondente ristoro non rilevano in questa sede, posto che l’azione è stata proposta (cfr. pag. 5 dello stesso ricorso) per conseguire il risarcimento dei “danni da lucro cessante per la mancata produzione e il mancato reddito degli agrumeti danneggiati nonchè i danni emergenti per il deprezzamento degli agrumeti stessi…”.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere le controparti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore del Comune di Catania, in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore del Consorzio ASI di Catania, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè in Euro 1000,00 in favore degli enti rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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