Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24371 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.16/10/2017),  n. 24371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20778-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCIRE’ 15,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI CASALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENZO GNOCCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/02/2015 R.G.N. 1304/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. aveva adito il Tribunale di Ancona esponendo che era intervenuta sentenza che imponeva a Poste Italiane s.p.a. di ripristinare il rapporto di lavoro, in ragione dell’illegittimità del termine apposto, e che la suddetta società invece di riammetterlo in servizio nella sede di Ancona lo aveva trasferito a Senigallia, peraltro senza rispettare il termine di preavviso di dieci giorni previsto dall’accordo sindacale del 19 maggio 2006. Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento del licenziamento (disposto a seguito del rifiuto del S. di lavorare in (OMISSIS)), dichiarava inefficace il trasferimento limitatamente al periodo corrispondente al termine di preavviso e condannava Poste Italiane al pagamento della retribuzione per il corrispondente lasso di tempo.

Assumeva il Tribunale che il mancato rispetto del termine di preavviso per il trasferimento, faceva ritenere quest’ultimo efficace sia pure a partire da quando lo stesso era decorso, in modo che, da quel momento, la protratta assenza del lavoratore dalla nuova sede aveva costituito grave inadempimento.

Avverso tale sentenza proponevano appello entrambe le parti.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 522/10, accoglieva l’appello incidentale proposto dalla società e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande del S..

Tale sentenza veniva ricorsa per cassazionè dal lavoratore.

Questa Corte, con sentenza n.19005/13, riteneva accertato che il lavoratore aveva ottenuto dal giudice del lavoro la declaratoria di nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro con la società Poste Italiane e la condanna di quest’ultima a riammetterlo in servizio nel posto precedentemente occupato; che invece la datrice di lavoro in esecuzione del provvedimento giudiziale invitava il dipendente a prendere servizio in una sede diversa da quella assegnata in origine. Ribadiva quindi il consolidato principio secondo cui l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. (cfr. sul punto altresì, Cass. n. 11927 del 2013, n. 27884 del 2009). Nella, specie, la Corte d’Appello aveva fondato la ritenuta legittimità del trasferimento sugli accordi sindacali intervenuti in materia, senza considerare che il trasferimento in esame andava ricondotto alla previsione di cui all’art. 2103 c.c. che riconosce al datore di lavoro di esercitare lo jus variandi assumendo la sussistenza di un giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo per il mutamento del luogo di lavoro. Cassava dunque la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila che a tali principi non si era attenuta.

Quest’ultima, con sentenza del 5.2.15, respingeva l’appello principale e per l’effetto respingeva le domande proposte dal S., ritenendo in sostanza che il rispetto degli accordi sindacali in materia, e la situazione di eccedentarietà della sede di Ancona, risultante da detti accordi e relativi tabulati, giustificasse il trasferimento del lavoratore. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato a tre motivi.

Resiste Poste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2; degli artt. 2103,2697 e 1460 c.c. per non avere la sentenza impugnata, disattendendo il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ritenuto illegittimo il trasferimento disposto da Poste ancor prima della sua riammissione in servizio presso la sede (CUAS) di (OMISSIS), ed invece giustificato dagli accordi sindacali intervenuti in materia, ed ancora legittimo il licenziamento intimatogli per il suo legittimo rifiuto di prendere servizio presso gli uffici di (OMISSIS).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2103,2697 e 1480 c.c., nonchè dell’art. 37 del c.c.n.l. Poste 11/7/03, lamentando che la sentenza impugnata ritenne legittimo il trasferimento ancorchè adottato senza il rispetto del termine minimo di preavviso previsto dall’art. 37 del menzionato c.c.n.l.

3.- Con il terzo motivo il S. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che l’originario ordine di riammissione in servizio disposto dal Tribunale di Ancona del 5.1.07 era stato adottato ben quattro mesi prima del disposto trasferimento.

4. Ritiene il Collegio fondato il primo motivo, restando gli altri assorbiti. Non v’è dubbio, innanzitutto, che il giudice del rinvio abbia violato il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente n. 19095/13 (e peraltro da numerose altre, ex aliis Cass. n. 18721/16, Cass. n. 19067/15), non avendo tenuto conto che il S., come ritenuto accertato dalla sentenza rescindente di questa Corte, venne trasferito ancor prima di essere riammesso in servizio presso il CUAS di (OMISSIS) e che il solo rispetto degli accordi sindacali non consentiva, inoltre, di ritenere legittimo il trasferimento de quo.

Converrà al riguardo rammentare che la sentenza rescindente ha affermato che: “Il motivo è fondato e deve essere accolto. Risulta accertato che il lavoratore aveva ottenuto dal giudice del lavoro la declaratoria di nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro con la società Poste Italiane e la condanna di quest’ultima a riammetterlo in servizio nel posto precedentemente occupato; ma la datrice di lavoro in esecuzione del provvedimento giudiziale invitava il dipendente a prendere servizio in una sede diversa da quella assegnata in origine”. Da tale vincolante presupposto logico-giuridico (cfr. Cass. n. 3488/16, Cass. n. 14535/12; Cass. n. 22520/11) la sentenza rescindente ha affermato il seguente principio di diritto (in materia consolidato, cfr. ex aliis, Cass. n. 19067/15): “l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie; a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive: in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita. Ed essa giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte,del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti” (Cass. 14 luglio 2014, n. 16087; Cass. 16 maggio 2013, n. 11927; Cass. 23 novembre 2010, n. 23677; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27844; Cass. 2 ottobre 2002, n. 14142).

Il giudice di rinvio ha invece ritenuto, senza alcuna motivazione, che il lavoratore fosse stato dapprima riammesso in servizio e quindi trasferito; ha Poi ritenuto che il trasferimento fosse giustificato alla luce degli accordi sindacali intervenuti in materia e dai relativi tabulati, parimenti in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente che ha invece ritenuto necessario al riguardo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 2103 c.c. (par. 1.1 sentenza rescindente).

Questa Corte si è poi già pronunciata in materia, con sentenze n. 1597/16 e n. 6407/17, affermando che gli accordi collettivi del 29 luglio, 30 settembre e 15 ottobre 2004, riguardanti l’assegnazione delle sedi per gli ex assunti a tempo determinato (secondo cui tale personale sarebbe stato collocato in Comuni dislocati in sequenza nella medesima provincia, nella medesima regione, nelle regioni limitrofe o in altre regioni), non costituivano una certificazione ex ante di legittimità in ordine alla sussistenza dei requisiti per il trasferimento ex art. 2103 c.c. e art. 37 c.c.n.l. anche qualora la struttura di recapito di destinazione sia considerata eccedentaria.

L’opposta tesi si baserebbe sul principio, evidentemente non condivisibile, che l’autonomia collettiva possa sottrarsi al rispetto di norme inderogabili (Cass. n. 1597/16; in materia di ius variandi cfr. ex aliis Cass. 4.3.2014 n. 4989) o sostituirsi ad essa.

La sentenza impugnata deve dunque cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, anche con riferimento ai motivi di ricorso dichiarati assorbiti, nonchè in ordine alla legittimità del licenziamento in seguito adottato.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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