Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24370 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 18/11/2011), n.24370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Regolamento di competenza sul ricorso per regolamento di competenza

proposto da:

G.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Sandroni Daniele, elettivamente

domiciliata in Roma, via Prisciano n. 28, presso lo studio

dell’Avvocato Danilo Serrani;

– ricorrente –

contro

PINOTTI CARS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della

memoria difensiva, dall’Avvocato Galerati Stefania, domiciliata per

legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte suprema di cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 110 del 2010,

depositata in data 27 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Sgroi Carmelo, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale di

Ancona.

Fatto

OSSERVA

Ritenuto che, con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2008, G.G. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ancona, individuato ex art. 33 codice del consumo, la Pinotti Cars s.r.l. per far dichiarare l’annullamento del contratto per acquisto di autovettura tra privati, concluso in data 8 novembre 2008, e per ottenere la restituzione dell’acconto versato alla convenuta, nonchè il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;

che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha eccepito l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale, competente essendo, in base all’art. 19 cod. proc. civ., il Tribunale di Piacenza;

che il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il 27 gennaio 2010, ha declinato la propria competenza;

che, ad avviso del Tribunale, doveva aversi riguardo, ai fini della individuazione della competenza, alla domanda proposta; e nella specie, l’attrice aveva proposto una domanda principale di annullamento del contratto (di compravendita di un autoveicolo presso la Pinotti Cars s.r.l. di Piacenza) per vizio del consenso, e solo in via subordinata una domanda di risoluzione contrattuale basata sul D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo);

che inoltre era assente una relazione – di connessione o accessorietà – idonea ad attrarre la domanda principale nel regime di competenza di quella subordinata;

che avverso questa sentenza G.G. ha proposto regolamento necessario di competenza, denunciando l’errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che il foro del consumatore sussisterebbe solo quando in via principale vengano chieste le tutele di cui al codice del consumo;

che, al contrario, sostiene la ricorrente, ciò che rileva ai fini della sussistenza del foro del consumatore è la qualità soggettiva della parte, riconoscibile come consumatore;

che ha resistito, con memoria difensiva, la Pinotti Cars s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso;

che il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona.

Considerato che il Tribunale di Ancona ha declinato la propria competenza in forza di due ragioni sul duplice rilievo che l’istante aveva proposto una domanda principale di annullamento del contratto (di compravendita di un autoveicolo presso la Pinotti Cars s.r.l. di Piacenza) per vizio del consenso, e una domanda subordinata di risoluzione contrattuale basata sul D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), e che tra le due domande non vi era una relazione – di connessione o accessorietà – idonea ad attrarre la domanda principale nel regime di competenza di quella subordinata;

che nè l’una nè l’altra di tali argomentazioni possono essere condivise;

che al riguardo, il Collegio ritiene di fare proprie le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale nella propria requisitoria;

che non è, infatti, dubbia nè controversa la qualificazione delle parti rispettivamente come “consumatore” e “professionista”, e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati;

che se, quanto alla domanda subordinata, è certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, lett. v), è altresì da ribadire – contrariamente all’assunto della parte convenuta, che propone perplessità a tale riguardo – che detta previsione, portato e sviluppo di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l’esito di apposito accordo e trattativa tra le parti;

art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale;

che in tal senso si esprime infatti la uniforme giurisprudenza dei questa Corte regolatrice, sia sulla preesistente norma dell’art. 1469- bis c.c., comma 3, n. 19, sia sulla disposizione dell’art. 33 citato, che ne costituisce ripetizione (Cass., S.U., n. 14669 del 2003; Cass. n. 16336 del 2004; Cass. n. 18743 del 2007; Cass. n. 27911 del 2008;

Cass. n. 20718 del 2009; Cass. n. 20 del 2009; Cass. n. 9922 del 2010);

che sulla base di tale premessa si è ritenuto che per escludere la competenza del “foro del consumatore” si impone al professionista convenuto l’onere della prova che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne deriva uno squilibrio “significativo” delle reciproche posizioni contrattuali, secondo la direttiva posta dall’art. 33 nel suo comma 1; e che, in assenza dell’assolvimento di detto onere processuale, la eventuale indicazione contrattuale di una competenza corrispondente a quella (forum destinatae solutionis, sede imprenditoriale etc.) che sarebbe individuabile in base ai criteri generali (artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.) non vale a salvaguardare la validità della clausola, nonostante la generale previsione della validità (non vessatorietà) di clausole “che riproducono disposizioni di legge” (D.Lgs. n. 206, art. 34, comma 3), perchè lo impedisce la funzione della normativa, che è quella di apprestare una speciale tutela per il consumatore (Cass. n. 16336 del 2004 cit., con riferimento all’art. 1469-bis cod. civ., e Cass. n. 6802 del 2010, quanto alla disciplina ora posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 34);

che la statuizione del Tribunale di Ancona, la quale rimette l’intera competenza a conoscere della controversia al giudice di Piacenza, sede del “professionista”, e così devolve anche la cognizione della controversia posta con la domanda “subordinata”, in cui nessuna clausola di deroga è presente nè alcuna questione di non vessatorietà è stata sollevata dalla parte convenuta, appare certamente eccedente e lesiva della prescrizione inderogabile sopra detta;

che, inoltre, una volta assegnata la competenza a conoscere della domanda risolutoria del contratto al giudice naturale “del” consumatore, si deve ritenere, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che anche la competenza sulla domanda cd.

principale (così definita ancorchè non sussista alcuna gerarchia tra le stesse e si tratti semplicemente di una opzione processuale della parte attrice) debba essere affidata al medesimo giudice, e ciò in forza di due possibili argomentazioni, tra loro non alternative ma cumulabili: (a) la prima, che in realtà nel testo del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, lett. v), non appare posta alcuna delimitazione per oggetto della domanda, essendo espressa con formula onnicomprensiva la sede del foro “competente sulle controversie” (vale a dire, tra i due soggetti del contratto), ciò che conduce ad assegnare priorità logica al carattere del rapporto, rispetto a una specificazione della causa petendi di cui non è traccia nel disposto legislativo; (b) la seconda, che comunque, qualora si volesse in ipotesi individuare in astratto una diversa sede competente, tra domanda principale (foro generale della persona giuridica) e domanda subordinata (foro del consumatore), si giustifica pur sempre la sottoposizione dell’intera controversia, originata dal contratto al giudice del foro speciale, secondo la regola di svolgimento del processo a seguito del cumulo oggettivo di domande contro lo stesso soggetto (art. 104 c.p.c.), che fa salva solo la possibile, ma non necessaria, separazione delle due cause in presenza di esigenze di speditezza processuale, qui neppure ventilate;

che pertanto l’istanza di regolamento va accolta, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, essendo competente il Tribunale di Ancona, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che la regolamentazione delle spese del presente giudizio viene rimessa al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge; rimette al merito la regolamentazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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