Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2437 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2437 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
ul rícnrso 2(7,140-2(m proposto do:

SCHIANO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE

REGINA MARGHERITA

46,

presso

lo

studio

dell’avvocato RUGGERO FRASCAROLI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

FALLIMENTO ELIOS NEI SRL IN LIQUIDAZIONE 275/05,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA
VALLE,

2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO

ANTONELLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso la sentenza n. 4543/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato ANTONELLI Marco,

difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso,
deposita l cartolina di ricevimento.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 29.8.2005 il Tribunale di Roma, in accoglimento della
domanda della EliosNet spa , già Eurocomputers spa, nei confronti
dell’avv. Angelo R. Schiano, definito transattivamente il giudizio nei
confronti dell’altro avvocato Antonio Martuscelli, dichiarava risolto ex art.

per il corrispettivo di lire 700 milioni da ripartire tra i due professionisti e
da versarsi in rate mensili posticipate di lire 67.500.000 a far data dal
primo incasso derivante dalla convenzione, oggetto dell’incarico di
assistenza legale nelle procedure di aggiudicazione in gara bandita dal
Ministero delle Finanze e di ulteriore consulenza, rigettava la
riconvenzionale per inadempimento proposta dallo Schiano ed, in parziale
accoglimento della domanda del medesimo, condannava EliosNet al
pagamento di euro 241.013,22 oltre accessori, rigettava l’azione
surrogatoria ex art. 2900 cc proposta dallo Schiano nei confronti del
Ministero e dell’agenzia del demanio.
Proponeva appello lo Schiano nei confronti del fallimento della EliosNet,
del Ministero e dell’Agenzia del Demanio, che chiedevano il rigetto.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 4.9.2013, dichiarava
inammissibile l’impugnazione in relazione al mancato accoglimento delle
domande di condanna nei confronti della fallita ed all’azione ex art. 2900
cc, rigettava nel resto il gravame, osservando, quanto al primo profilo
che il fallimento era intervenuto prima della proposizione dell’appello e,
quanto al merito, che la convenzione faceva riferimento ad un
presumibile volume di affari di oltre 500 miliardi di lire mentre in realtà

1467 cc il contratto di prestazione professionale stipulato il 23 luglio 1999

era stato di 1786 milioni di lire e generiche erano le doglianze circa il
fatto che l’eccessiva onerosità era dovuta all’inerzia della società che non
aveva attivato il procedimento arbitrale ma solo proposto ricorso al Tar.
Ricorre l’Avv. Schiano con sette motivi, resiste il fallimento.
Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 1125, 1497, 2697 cc in

l’assistenza legale prima nella fase di aggiudicazione e stipula della
convenzione e poi nella sovrintendenza alla gestione; 2)violazione degli
artt. 1467, 2697 cc, 115 cpc perché il Ministero ed il Demanio addebitano
la responsabilità per il minor volume di affari alla parte; 3) violazione
degli artt. 1216, 1219, 1221,1373, 1647 cc perché non può essere
chiesta la risoluzione per eccessiva onerosità dalla parte che è già
inadempiente alla sua prestazione, posto che nessun compenso aveva
corrisposto; 4) violazione degli artt. 101, 112 cpc perché la società aveva
chiesto la risoluzione per l’intervento di un evento estraneo alle parti di
carattere straordinario mentre la Corte ha ravvisato un errore, cioè un
vizio della volontà; 5) violazione degli artt. 5, 112 cpc, 24, 96 RD 267/42
in relazione alla dichiarata inammissibilità della domanda; 6) violazione
dell’art.112 cpc in ordine al rigetto della riconvenzionale; 7) violazione
dell’art. 112 cpc per avere la Corte di appello statuito che il rigetto
dell’impugnazione sulla domanda di eccessiva onerosità preclude l’esame
della incompatibile domanda di risoluzione per inadempimento
Ciò premesso, si osserva:
Come dedotto, la sentenza ha statuito che fallimento era intervenuto
prima della proposizione dell’appello e, quanto al merito, che la

relazione al volume di affari previsto dal bando ed alla convenzione per

convenzione faceva riferimento ad un presumibile volume di affari di oltre
500 miliardi di lire mentre in realtà era stato di 1786 milioni di lire e
generiche erano le doglianze circa il fatto che l’eccessiva onerosità era
dovuta all’inerzia della società che non aveva attivato il procedimento
arbitrale ma solo proposto ricorso al Tar.

superiori censure.
Il primo motivo, nel riferimento al bando, conferma che trattavasi
del presumibile volume di affari previsto dalla convenzione e non basta il
riferimento alla necessità del verificarsi di eventi straordinari ed
imprevedibili.
Il secondo, nel ribadire una responsabilità della parte addebitata dal
Ministero e dal Demanio, peraltro solo affermata, non tiene conto che
l’assistenza legale era relativa anche ai rapporti con l’amministrazione.
Il terzo motivo sembra prospettare una questione nuova e fa
riferimento ai solleciti di pagamento ma non dimostra essere maturati i
presupposti per il pagamento del compenso.
Le restanti censure, nell’invocare l’art. 112 cpc, non tengono conto della
necessità di riportare, sia pure sinteticamente, le domande ed eccezioni
proposte in primo grado ed in appello e del sostanziale rigetto implicito di
ogni questione incompatibile con il decisum.
Il ricorrente che proponga la violazione dell’art. 112 cpc, al fine di evitare
una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non
solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di
merito ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio

Questa motivazione non appare congruamente attaccata dalle

precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di
controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare
nel merito la questione stessa ( Cass. nn. 8206/2016 e 25546/2006).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTE RAGIONI

in euro 7200, di cui 200 per spese vive, oltre accessori, spese forfettarie
nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per
il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 5 dicembre 2017.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 3 1 6E. 2018

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate

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